Cassazione 3

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 22 giugno 2015, n. 26208

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 15 aprile 2009 il Tribunale di Firenze dichiarava S.C.A. colpevole del reato di riciclaggio e lo condannava, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 700,00 di multa nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile Parmalat s.p.a., in persona del commissario straordinario B.E. , danno liquidato in Euro 630.000,00. Il Tribunale assolveva T.F. , originaria coimputata ritenuta estranea ai fatti, perché il fatto non costituiva reato (mentre V.M.P. , altra coimputata, aveva definito la sua posizione all’udienza preliminare).

2. In data 29 ottobre 2013 la Corte di appello di Firenze ha riformato la predetta sentenza, revocando le statuizioni civili e confermando le ulteriori statuizioni.

3. Il contestato riciclaggio riguarda parte della somma di 980.000,00 Euro, elargita senza contropartita e senza alcuna delibera del consiglio di amministrazione della Parmalat Finanziaria (il cui stato di insolvenza era stato accertato con sentenza in data 7 gennaio 2004 dal Tribunale di Parma) o di altre società del gruppo, a T.S. (per questo fatto, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nei confronti del T. in data 19 aprile 2007 è stata emessa sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma, divenuta irrevocabile). Al T. la predetta somma di denaro era stata bonificata in data 11 settembre 2003 sul conto corrente n.78607.81 presso la filiale di (…) della Banca Agricola Mantovana.

In data 5 dicembre 2003 il T. aveva trasferito sul conto corrente n. 31988/4 della Banca Monte Parma, intestato alla sorella T.F. , la somma di 200.000,00 Euro.

In data 19 dicembre 2013 il T. aveva richiesto alla B.A.M. un assegno circolare a sé intestato dell’importo di 430.000.00 Euro, versato il 24 dicembre successivo presso la Banca del Monte di Parma sul conto corrente n. (…) cointestato a lui e alla moglie V.M.P. ; con tale provvista, nella stessa giornata, era stata richiesta l’emissione di trentasei assegni circolari trasferibili ed emessi all’ordine della V. (trentacinque assegni circolari dell’importo di 12.000,00 Euro e uno dell’importo di 10.000,00 Euro).

In data 24 dicembre 2003 T.F. aveva richiesto alla Banca Monte Parma l’emissione di diciassette assegni circolari (sedici dell’importo di 12.000,00 Euro ciascuno e uno dell’importo di 8.000,00 Euro) all’ordine della cognata V.M.P. .

La V. , nella stessa giornata del 24 dicembre 2003, aveva conferito alla Fiduciaria Toscana s.p.a. di Firenze, amministrata da S.C.A. , il mandato fiduciario per la gestione di una somma che inizialmente era di 168.000,00 Euro (corrispondente all’importo complessivo di altri quattordici assegni circolari da 12.000,00 Euro ciascuno emessi in data 23 dicembre 2003 a favore della V. , attingendo alla liquidità presente sul conto corrente cointestato a lei e al marito presso la Banca Monte Parma). La somma era stata versata sul conto corrente, intestato a Fiduciaria Toscana s.p.a. di cui S. era amministratore delegato, presso la Banca Steinhauslin di (…) e sullo stesso conto, il successivo 13 gennaio 2004, erano stati poi versati anche i cinquantatre assegni circolari per complessivi 630.000,00 emessi il 24 dicembre 2013 all’ordine della V. .

All’operazione realizzata dall’odierno imputato aveva partecipato il funzionario bancario C.J. il quale aveva messo in contatto lo S. con la V. e il T. , accompagnando nel dicembre 2003 l’imputato a (omissis) , presso la sede del Parma Calcio ove era avvenuto l’incontro.

4. Avverso la sentenza di appello l’imputato S. e la parte civile Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione.

5. Con il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato S. si deduce:

1) l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 43 e 648-bis cod.pen. in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente ravvisato l’accettazione da parte dell’imputato del rischio che il denaro ricevuto da T. / V. fosse di illecita provenienza (bancarotta fraudolenta patrimoniale di Parmalat s.p.a.), in applicazione della sentenza delle Sezioni unite penali n. 12433 del 2009 con la quale si afferma la compatibilità del dolo eventuale con il reato di ricettazione, senza compiere un’analitica attività di indagine psicologica riguardante l’iter criminis e, in particolare, senza nulla dire sulle fasi esecutiva e consumativa del delitto contestato (deposito presso la Banca Steinhauslin sul conto corrente intestato a Fiduciaria Toscana s.p.a.); peraltro tale disamina o indagine psichica sarebbe mancata anche con riferimento alla fase di (solo ipotetica) ideazione e preparazione del reato di riciclaggio in quanto si è omesso di considerare che l’imputato per la sua attività di private banking era solito incontrare i clienti presso il loro domicilio, gestire somme di denaro cospicue (anche superiori a quelle contestate), utilizzare assegni di piccolo taglio più agevolmente movimentabili;

2) l’erronea applicazione della legge penale e l’omessa motivazione con riferimento agli artt.49, secondo comma, e 648-bis cod.pen., ovvero con riferimento all’idoneità della condotta dell’imputato ad integrare il reato di riciclaggio, che ha natura plurioffensiva tutelando la norma incriminatrice sia il sicuro svolgimento dei mercati finanziari che il patrimonio dei consociati, beni tra i quali il primo è riconosciuto preminente: la Corte territoriale, ribadendo in sentenza l’effettiva capacità dell’operazione contestata ad ostacolare la ricostruzione della c.d. pista di carta, ossia la rintracciabilità delle somme di denaro, ha omesso di considerare che gli assegni bancari erano stati materialmente girati con sottoscrizione autografa da parte dell’imputato e che l’intestazione fiduciaria (alla Fiduciaria Toscana s.p.a.) era ictu oculi incapace di resistere a qualunque indagine, perché volta solo a mettere al riparo il denaro da eventuali aggressioni di natura civilistica, soprattutto pignoramenti; sul punto dell’inoffensività della condotta sarebbe stata omessa nella sentenza impugnata qualunque motivazione, pur avendo la relativa doglianza formato oggetto di specifici motivi di gravame (ff.1-5 dell’appello avv. Valigiani e ff.1-6 dell’appello avv. Fisicaro) e di corposo motivo nuovo di impugnazione (ff.7-47 motivi nuovi avv. Valigiani e Cecconi);

3) l’erronea applicazione della legge penale e l’omessa motivazione con riferimento all’art. 648 bis cod.pen. e all’esatta individuazione del momento consumativo del reato di riciclaggio, già realizzato il 24 dicembre 2003 allorché il denaro era stato movimentato e trasferito sul conto corrente bancario acceso ad hoc presso la Banca Monte Parma cointestato a T.S. e V.M.P. , mentre la condotta dell’imputato sarebbe stata un mero post factum non punibile consistendo in un riciclaggio del riciclaggio esulante dal dato normativo dell’art.648 bis cod.pen.; sul punto, a fronte di specifico motivo di gravame (ff.1-5 appello avv. Valigiani, ff.1-6 appello avv. Fisicaro, ff.7-21; motivi nuovi avv. Cecconi-Valignani), la Corte territoriale aveva omesso la motivazione;

4) l’omessa motivazione in ordine alle ragioni per cui era stata fatta discendere dall’omessa/tardiva segnalazione dell’operazione de qua all’Ufficio Italiano Cambi la sussistenza del dolo eventuale dell’imputato; l’obbligo per gli intermediari di segnalare all’U.I.C. (ora Unità di Informazioni Finanziarie) le operazioni finanziarie sospette, o comunque le movimentazioni finanziarie anomale per le loro modalità, è stato introdotto dal d.lgs. 231/2007 e disciplinato dalla circolare A.B.I. n. 24 del 2010, quindi successivamente al fatto contestato risalente al gennaio 2004; l’imputato non era obbligato all’adempimento, essendo all’epoca intermediario nella qualità di legale rappresentante di Fiduciaria Toscana s.p.a. e non di Banca Steinhauslin (istituto di credito tenuto ad effettuare la segnalazione all’U.I.C.), e comunque la Banca Monte Parma nell’emettere gli assegni bancari a lui consegnati nel dicembre 2003 aveva già segnalato l’operazione e vi era prova che l’imputato ne fosse a conoscenza; la motivazione sul punto della sentenza impugnata era solo apparente, affermandosi unicamente che la mancata segnalazione non era stata contestata all’imputato e che dopo il sequestro penale si era provveduto a segnalare l’operazione avvenuta settimane prima;

5) la manifesta illogicità della motivazione derivante dal travisamento di un particolare atto del procedimento, ovvero la deposizione testimoniale resa dal teste C.J. all’udienza del 20 marzo 2009; il C. aveva riferito che la V. aveva sostenuto, dinanzi allo stesso teste e all’imputato, che i denari per i quali veniva conferito l’incarico professionale a Fiduciaria Toscana s.p.a. erano di sua esclusiva proprietà, che l’incontro avvenuto in C. con la cliente era tutt’altro che atipico in operazioni del genere e che il luogo era stato scelto proprio dal teste; la Corte territoriale aveva invece desunto il dolo eventuale dalla deposizione del C. (asserita dichiarazione della V. di voler nascondere i denari), senza tener conto di quanto dichiarato dal teste nella parte in cui si negava la presunta anomalia dell’operazione;

6) la manifesta illogicità della motivazione derivante dal travisamento di un particolare atto del procedimento, ovvero in relazione al diverso e distinto ruolo rivestito nel caso di specie da Fiduciaria Toscana s.p.a. e Banca Steinhauslin, alla loro concreta riferibilità all’imputato, agli obblighi di segnalazione cui le due entità erano tenute all’epoca del tempus commissi delicti (f.20 sentenza impugnata, in relazione alla segnalazione all’U.I.C., il 27 gennaio 2004, da parte della Banca Steinhauslin); l’imputato infatti da circa venti anni è estraneo all’istituto di credito, fondato dalla sua famiglia e per lungo tempo alla stessa appartenente, avente struttura giuridica e proprietà diverse da Fiduciaria Toscana s.p.a. che all’epoca dei fatti non aveva alcun obbligo di segnalazione (obbligo spettante solo agli istituti di credito e non anche agli intermediari, come prescritto dal successivo d.lgs. n.231/2007 e dalla circolare A.B.I. n.2/2010).

Con i motivi nuovi presentati nell’interesse dell’imputato si deduce:

1) a specificazione del secondo motivo di ricorso, circa il momento consumativo del reato di riciclaggio si richiama la sentenza n.43881 in data 9 ottobre 2014 di questa sezione in cui (correttamente) si inquadra il reato di riciclaggio come reato a forma libera, integrato anche dal semplice trasferimento o movimentazione di fondi provenienti da reato, quindi anche dal trasferimento da un conto corrente ad un altro (Cass. sez. II n.546 del 7 gennaio 2011, RV249446);

2) con riferimento al terzo motivo del ricorso principale, si ribadisce che nel caso in esame la condotta dell’imputato integrerebbe un mero post factum non punibile, avendo ricevuto S. dalla V. denari già commisti con disponibilità patrimoniali certamente non derivanti da reato ed essendo il momento consumativo individuabile nella data del 23 dicembre 2003 in cui era stata mutata l’intestazione dell’importo di 430.000,00 Euro da T.S. (intestatario del conto corrente di provenienza) a quello acceso presso la Banca Monte Parma e cointestato a V. – T. ; sul punto la motivazione sarebbe del tutto carente in quanto, spostando l’attenzione sull’elemento psicologico del reato (peraltro in maniera erronea), il giudice di merito avrebbe omesso di valutare le specifiche deduzioni difensive tendenti ad escludere la rilevanza penale in termini di riciclaggio della condotta dell’imputato.

6. Con il ricorso presentato nell’interesse della parte civile si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge con riferimento all’art.185 cod. pen. quanto alla revoca delle statuizioni civili, giustificate nella sentenza impugnata con riferimento al breve lasso di tempo intercorso tra la consegna degli assegni e il sequestro eseguito sul conto della Banca Steinhauslin, che comporterebbe l’assenza di un apprezzabile danno economico per la parte civile, disattendendo peraltro l’operatività del principio della responsabilità solidale con altri soggetti (T.S. ) affermato nella sentenza di primo grado; sarebbe tuttavia irrilevante ai fini della sussistenza del danno che il denaro sequestrato non fosse stato ancora e ulteriormente investito: Parmalat s.p.a. non era stata risarcita dell’importo della distrazione messa in atto da T.S. , e solo in tal caso si potrebbe convenire sulla mancanza di un ulteriore e autonomo danno; apoditticamente, una volta affermata la responsabilità dell’imputato, era stata affermata la carenza del danno.

Considerato in diritto

1. Il ricorso dell’imputato è infondato e va rigettato.

1.1. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che nel ricorso non si mette in discussione la compatibilità del dolo eventuale con il reato di riciclaggio, ma solo l’insufficienza dell’indagine psicologica operata dal giudice di merito per affermare la sussistenza in capo al prevenuto del dolo eventuale senza valutare se il dubbio sull’illiceità dell’operazione bancaria (desumibile per il quisque de populo dal fatto che l’operazione era stata conclusa fuori sede, alla sola presenza del cliente, e interessava somme di denaro superiori al centinaio di migliaia di Euro) potesse appartenere ‘nello specifico, anche al prevenuto che – per professione, estrazione culturale e retaggio familiare – era soggetto aduso ed avvezzo ad operare proprio in simili contesti e con siffatte modalità’.

Premesso che nulla di specifico viene detto nel ricorso circa l’estrazione culturale e il retaggio familiare dell’imputato (anche se si intuisce che estrazione culturale e retaggio familiare dello S. , discendente di una famiglia di banchieri, fossero tali da renderlo abituato a trattare operazioni di rilievo con clienti facoltosi, anche al di fuori della sede bancaria), la Corte osserva che di per sé la professione di intermediario e quindi di qualificato operatore del settore bancario (per di più ad alto livello) fossero elementi distintivi sufficienti, indipendentemente dalle modalità informali di rapportarsi con i clienti, per consentire all’imputato (che, contrariamente a quanto sottinteso nel ricorso, poteva ragionevolmente considerarsi in possesso di strumenti di conoscenza nel settore economico-bancario superiori a quelli di un quisque de populo) di rappresentarsi la possibile origine illecita delle somme di danaro affidategli, per il versamento sul conto corrente di un istituto di credito di un’altra regione con intestazione fiduciaria, dalla moglie di T.S. . Peraltro il T. , la cui appartenenza alla famiglia proprietaria della Parmalat era certamente nota all’imputato, per sua ammissione (fr. f.17 sentenza di primo grado) aveva avuto il contatto telefonico iniziale ed era stato presente all’incontro svoltosi presso la sede del Parma Calcio in (omissis) avvenuto, come riferito dal teste C. (f.18) e dal consulente tecnico del pubblico ministero (f.19), quando ‘da un punto di vista mediatico erano giù uscite le prime notizie sul fatto che l’azienda andava male’ e ‘si sapeva già da Natale del 2003 la situazione in cui si era trovata la Parmalat, si sapevano i nomi delle persone che giravano intorno alla galassia Parmalat’. Nella motivazione della sentenza di primo grado, che va letta unitamente a quella della sentenza impugnata di segno conforme, è esplicito il riferimento ai fatto, desunto dalla rassegna stampa prodotta dal pubblico ministero, che ‘alla fine del mese di dicembre del 2003, dopo il mancato rimborso dei bond Parmalat in scadenza, erano ormai diffuse le notizie di stampa che facevano riferimento a sottrazioni patrimoniali estremamente consistenti, addebitagli a varie persone della famiglia T. , e tra queste a T.S. ‘. Del resto, ha opportunamente evidenziato la Corte territoriale, il versamento della somma oggetto del contestato riciclaggio (la somma di 630.000,00 Euro suddivisa in cinquantatre assegni circolari di importo relativamente modesto e comunque inferiore alla soglia di trasferibilità tra privati, somma derivante dal maggior importo distratto a favore di T.S. ) era stato effettuato il 13 gennaio 2004, ‘quando lo stato di insolvenza del gruppo Parmalat era ben noto e, quanto alla capogruppo Parmalat Finanziaria, era già stato accertato anche formalmente, con sentenza del Tribunale di Parma del 7.1.2014’.

La Corte osserva che il dolo del delitto di riciclaggio presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l’identificazione della provenienza e può essere sorretto anche da un dolo eventuale che si configura in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto, desumibile dalle circostanze di fatto dell’azione. Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l’esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque (Cass. sez. II 30 settembre 2014 n. 43348, Mistri). Nella sentenza impugnata è stata individuata una serie di circostanze di fatto, considerate dimostrative dell’elemento soggettivo del reato, con una motivazione che, in quanto logica e coerente, non può essere contestata in sede di legittimità, tanto più che gli elementi di valutazione asseritamente trascurati (qualifica soggettiva e contesto socio-culturale) sono stati solo enunciati senza esserne stata individuata, se non in maniera del tutto generica, la obiettiva rilevanza nel caso concreto.

1.2. Il secondo motivo e il primo dei motivi nuovi riguardano la pretesa inoffensività della condotta essendo ravvisabile la condotta di riciclaggio ‘solo allorché vengano ad essere poste in essere operazioni (bancarie, ovvero finanziarie) idonee ad ostacolare il c.d. paper trial, ovvero la c.d. pista di carta che, partendo dal denaro ripulito, conduce alla sua provenienza illecita’, mentre nel caso in esame la tracciabilità degli importi era stata sempre possibile, e ciò anche grazie alla girata autografa degli assegni V. operata proprio dall’imputato.

La Corte ritiene che il motivo sia infondato.

Riguardo alla dedotta non ipotizzabilità del reato di cui all’art. 648-bis cod.pen., in presenza di una completa tracciabilita dei flussi finanziari, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. VI 24 aprile 2012 n. 43534, Lubiana; sez. VI 6 aprile 2011 n.26746, De Pierro; sez. VI 15 ottobre 2008 n. 495, Argiri Carrubba), il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem (Cass. sez. II 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio; sez. VI 15 ottobre 2008, n. 495, Argiri Carrubba; sez. II 15 aprile 1986, n. 13155, Ghezzi). Infatti, in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Proprio in base a tali principi, si è affermata la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario (Cass. sez. II 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio).

Nel caso in esame, l’operazione svolta dall’imputato, mediante il versamento della somma proveniente dal delitto di bancarotta patrimoniale distrattiva commesso da T.S. su un conto corrente intestato ad una società fiduciaria non da lui incaricata, ha tuttavia costituito indubbiamente un ostacolo alla ‘tracciabilità’, intesa nel senso sopra indicato, del denaro. La giurisprudenza ha infatti precisato che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere più difficile l’accertamento della provenienza del denaro attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere (Cass. sez. II 12 gennaio 2006, n. 2818, Caione). Lo scopo dell’operazione posta in essere dall’imputato, attraverso la società fiduciaria intestataria del conto corrente sul quale la provvista di provenienza illecita era stato versato a seguito del mandato conferitogli dalla V. , era proprio quello di porre un duplice schermo (Vettori-Fiduciaria Toscana s.p.a.) alle operazioni di trasferimento della somma ostacolandone la riconducibilità al T. .

1.3. Il terzo motivo e il secondo dei motivi nuovi afferiscono alla determinazione del momento consumativo del reato, sostenendosi nel ricorso che la condotta dell’imputato sarebbe stata un mero post factum non punibile, consistendo in un riciclaggio del riciclaggio esulante dal dato normativo dell’art.648-bis cod.pen..

Anche questo motivo è infondato, perché si fonda sull’erroneo presupposto che il delitto di riciclaggio si sia perfezionato mediante il trasferimento del denaro di provenienza delittuosa dal conto corrente intestato al solo T. a quello cointestato a lui e alla moglie V.M.P. . A questo proposito la Corte rileva che correttamente nella sentenza impugnata si afferma che la riferibilità della somma di denaro di provenienza illecita al T. ‘rimase sino al mantenimento del deposito sul conto corrente a lui cointestato con la moglie’ e che il reato di riciclaggio si era perfezionato ‘con il versamento della somma alla Fiduciaria Toscana, operazione che ostacolava la riconducibilità della somma di denaro a T.S. , che con la predetta fiduciaria non ebbe alcun rapporto ufficiale. Detta operazione si perfezionò a Firenze e da questo particolare evento discese anche la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria fiorentina’. Del resto nella motivazione della sentenza di primo grado, che si integra con quella di segno conforme della sentenza impugnata, viene espressamente richiamata, in termini di condivisione, la motivazione del provvedimento in data 26 novembre 2006 del pubblico ministero di Parma che, nel trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, aveva evidenziato l’irrilevanza penale della mera emissione degli assegni a favore della V. e correttamente individuato il luogo e il tempo di consumazione del contestato riciclaggio in Firenze e nella data del versamento della somma presso la Fiduciaria Toscana in quanto ‘…le precedenti operazioni realizzate dagli indagati (trasferimento dei fondi in parte al conto di T.F. , in parte al conto comune alla V. ; emissione di assegni circolari a favore di quest’ultima; consegna dei medesimi allo S. ) appaiono meramente prodromiche ed in sé inidonee ad integrare la specifica lesività della fattispecie incriminatrice’. Detta motivazione, in base alla quale è stata determinata anche la competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria fiorentina, appare giuridicamente corretta e non efficacemente contrastata nei motivi di ricorso in cui si ribadisce la tesi difensiva e si sostiene la mancanza di motivazione sul punto, senza tener conto delle adeguate risposte fornite sul punto nelle motivazioni delle sentenze di merito.

1.4. Il quarto motivo, relativo alla mancata o ritardata segnalazione all’U.I.C. (attualmente Unità di Informazioni Finanziarie), riproduce sostanzialmente un argomento già prospettato nell’appello, al quale la Corte territoriale ha dato adeguata e argomentata risposta, esaustiva in fatto e corretta in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente censura. Il giudice di appello, quanto alla tesi difensiva dell’insussistenza all’epoca del fatto dell’obbligo per l’imputato, mero intermediario finanziario, di segnalare l’operazione all’U.I.C. ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che ‘…non viene…contestata l’omessa segnalazione da parte del Dott. S. all’Ufficio Italiano Cambi, ma si evidenzia come non appena si seppe del provvedimento di sequestro penale si provvide a segnalare una operazione avvenuta alcune settimane prima…’. In sostanza nella motivazione della sentenza impugnata non viene presa in considerazione la violazione da parte dell’imputato di una disposizione di legge, ma si evidenzia un’anomalia nei tempi di segnalazione da parte della Banca Steinhauslin dell’operazione, effettuata il giorno 27 gennaio 2004 dopo che il 23 gennaio precedente era stato emesso dal pubblico ministero di Parma il decreto preventivo di urgenza e lo stesso 27 gennaio il teste m.llo della Guardia di Finanza Co. aveva telefonato alla banca preannunciando l’accesso del giorno successivo e assicurandosi la presenza del direttore generale. La segnalazione effettuata dalla Banca Steinhauslin è stata quindi motivatamente interpretata come un tardivo tentativo di “messa in regola rispetto a quanto era accaduto nelle settimane precedenti’, a conferma che non si trattava di un’operazione ‘normale’ e senza comunque attribuire all’imputato, la cui responsabilità anche sotto il profilo soggettivo trovava solido fondamento nei restanti elementi di prova indicati nel contesto della motivazione, la violazione o il ritardo dell’obbligo di segnalazione.

1.5. Il quinto motivo, relativo al preteso travisamento delle dichiarazioni del teste C. , è infondato.

Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, si da atto che, secondo quanto riferito dal teste C. , nell’incontro svoltosi nella sede del Parma Calcio in (omissis) tra i coniugi T. e lo S. alla sua presenza, la V. aveva conferito il mandato fiduciario alla Fiduciaria Toscana e consegnato alcuni assegni circolari ‘precisando che il denaro versato presso la Fiduciaria Toscana era suo’ (ff.8-9). Nella parte motiva (ff. 16-17) la circostanza riferita dal teste non è stata ignorata, ma risulta essere stata esaminata e valutata in questi termini: ‘Se è pur vero che l’attività professionale della V. avrebbe potuto giustificare una somma consistente, tuttavia, le modalità dell’incontro, le notizie nel dicembre 2003, già di dominio pubblico, della situazione della Parmalat e del coinvolgimento dei componenti della famiglia T. , oltre che del capostipite, avrebbero dovuto avere un significato univoco per il trasferimento della somma in assegni di importi ridotti in altro luogo e in un altro istituto di credito e poi in una finanziaria’, aggiungendosi quanto alla V. , che ‘…costei ebbe a precisare, nel corso del colloquio in Collegno, come riferì il teste C.J. , che la sua intenzione era proprio quella di salvaguardare la disponibilità della somma di danaro che avrebbe affidato alfa Fiduciaria Toscana’.

Quanto alla circostanza che fosse stato lo stesso C. ad aver scelto il luogo dell’incontro e ad aver accompagnato l’imputato in (OMISSIS) , secondo modalità non anomale per operazioni del genere, la Corte non può fare a meno di ribadire quanto detto nell’esaminare il primo motivo di ricorso in ordine alla ravvisabilità del dolo eventuale, motivato dal giudice di merito con il riferimento ad una serie di circostanze di fatto che, anche tenendo conto delle dichiarazioni del teste C. sull’organizzazione e le modalità dell’incontro che non risultano decisive, erano tali da indurre nell’imputato, persona esperta nel settore bancario, la rappresentazione della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto.

1.6 Il sesto motivo, relativo al ruolo rivestito dall’imputato nella Banca Steinhauslin, è connesso al quarto motivo e la Corte si riporta a quanto detto nell’esaminare detto motivo.

2. Il ricorso della parte civile, tempestivamente presentato in data 15 maggio 1014 nella cancelleria del Tribunale di Milano, va invece accolto e la sentenza va annullata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

La revoca delle statuizioni civili è stata giustificata nella motivazione della sentenza impugnata con riferimento al sequestro operato in data 28 gennaio 2004 presso la banca Steinhauslin che avrebbe impedito di fatto che la somma di danaro distratta da T.S. venisse ‘ripulita’ e diversamente investita e, inoltre, alla circostanza che ‘il breve lasso di tempo intercorso tra la consegna degli assegni e il sequestro della somma comporta l’assenza di un apprezzabile danno economico per la parte offesa’. Detta motivazione appare apodittica e comunque manifestamente illogica, non essendo fondata su elementi concreti circa l’assenza di un apprezzabile danno economico per la parte civile, che non risulta aver ottenuto la restituzione della somma sequestrata, e non potendosi comunque sostenere in maniera logicamente coerente che dall’accertamento della responsabilità penale in ordine al delitto di riciclaggio che sia stato commesso, come nel caso in esame, mediante l’attività volta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una somma di danaro possa derivare un danno solo nel caso in cui la somma sia stata diversamente investita.

3. Al rigetto del ricorso dell’imputato consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali alla rifusione in favore della parte civile Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria delle spese dalla stessa sostenute liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di S.C.A. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello e condanna il ricorrente S.C.A. alla rifusione in favore della parte civile Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria delle spese dalla stessa sostenute, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.

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