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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 agosto 2015, n. 34178. Il bene giuridico tutelato dalla norma ex art. 595 c.p., è l’onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (alias reputazione) di ciascun cittadino e l’evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente ad incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino, le espressioni oggetto di contestazione sono obiettivamente pregiudizievoli della reputazione della persona offesa, concretizzando un pregiudizio anche la divulgazione di qualità negative, idonee ad intaccarne l’opinione tra il pubblico dei consociati. L’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto, è necessario che l’autore della diffamazione comunichi con almeno due persone, ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento, o, comunque, che la notizia sia destinata, nelle stesse intenzioni del soggetto attivo, ad essere riferita ad almeno un’altra persona che ne abbia successivamente conoscenza. Quando l’offesa sia arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata anche all’interessato si configura nella ricezione dello scritto alla p.o. il reato di ingiuria

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 5 agosto 2015, n. 34178 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 24.1.2014, confermava la sentenza del locale Giudice di Pace, con la quale C.M. era stato condannato alla pena di Euro 700 di multa, per i reati di cui all’art. 595 c.p.,...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 4 agosto 2015, n. 34088. Ai sensi del d.PR. n.554 del 1999, art.7, comma 2 (regolamento di attuazione della legge Quadro dei Lavori Pubblici), il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Inoltre egli, ai sensi dell’art.8, lett.f), deve coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza. Inoltre, ai sensi dell’art.8, comma 3, egli vigila sulla attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione. In sostanza a carico del RUP (responsabile unico del procedimento) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, fase nella quale vige l’obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l’adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata alla incolumità dei lavoratori

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 4 agosto 2015, n. 34088 Ritenuto in fatto Con sentenza del 3 marzo 2010 il Tribunale di Sassari condannava C.G.B.F. e altri in ordine al reato di cui all’articolo 590 co. 1, 2 e 3 c.p. alla pena di mesi due di reclusione, concesse le attenuanti generiche con...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 luglio 2015, n. 29828. È regolare la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello operata a mezzo fax dell’avvocato di fiducia presso il quale l’imputato ha eletto domicilio, essendo irrilevante che nel frattempo il difensore abbia modificato il proprio numero di telefono se tale cambiamento non è stato adeguatamente portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria procedente

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 10 luglio 2015, n. 29828 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPPI Aniello – Presidente Dott. GUARDIANO A. – rel. Consigliere Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere Dott. DE MARZO Giusepp – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 luglio 2015, n. 30168. Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti può astrattamente generare un profitto illecito suscettibile di confisca, che, comunque, non si identifica con l’evasione di imposta o il risparmio di spesa successivamente conseguito dall’utilizzatore dei documenti contabili

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 luglio 2015, n. 30168 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott....

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3718. L’escussione della cauzione provvisoria è statuizione amministrativa rappresentante una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3718 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3800 del 2015, proposto dalla Vi. s.r.l., rappresentata e...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 agosto 2015, n. 3819. Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 13/2006, l’affitto di azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, mette l’affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al compendio aziendale acquisito. Una volta accertata l’efficacia giuridica del negozio di trasferimento della titolarità o del godimento dell’azienda, l’unica “verifica in concreto” all’uopo occorrente (e possibile), da parte della stazione appaltante, è quella dell’inerenza del requisito in questione al compendio aziendale oggetto della cessione o dell’affitto. Non può invece ritenersi che l’Amministrazione potrebbe verificare – sulla base di ulteriori parametri, non precisati da una disposizione normativa primaria o secondaria, né tanto meno dal bando di gara – se il subentrante, in concreto, “possa effettivamente disporre dei requisiti ad esso trasferiti”. Nei confronti del cessionario/affittuario di azienda, non possono quindi pretendersi altri requisiti se non quelli già esigibili secondo legge nei riguardi del suo dante causa e degli altri concorrenti, ossia quelli previsti dalla disciplina legale e dalla lex specialis. E proprio questo è il contenuto essenziale dell’art. 51 cit., che, appunto, richiede soltanto l’accertamento “sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62”

Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 agosto 2015, n. 3819 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 850 del 2015, proposto dalla s.p.a. Cr., in proprio e quale capogruppo della ATI costituenda con s.r.l....