cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 5 agosto 2015, n. 16501

Premesso

Che nella relazione depositata ai sensi dell’ars. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
«1. – II sig. S.H., cittadino del Bangladesh, impugnò dinanzi al Giudice di pace di Roma il decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto della stessa città il 26 ottobre 2012.
Il giudice ha respinto il ricorso osservando (dopo aver rinviato agli atti quanto all’indicazione dei motivi del medesimo) testualmente: «La domanda di emersione è insufficiente per accogliere la domanda. La mancanza di riferimento nel provvedimento impugnato, non è sufficiente per renderlo illegittimo. Si tratta, tra l’altro del secondo provvedimento di espulsione.»
II sig. H. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui l’autorità intimata non ha resistito.
2. – Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Prefetto di Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non già presso il suo ufficio. La notifica è dunque nulla e il Collegio dovrà disporne la rinnovazione.
3. — Nel merito, può comunque osservarsi quanto segue.
3.1. – Con i due motivi di censura, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, il ricorrente lamenta che non sia stata adeguatamente valutata la rilevanza della pendenza del procedimento amministrativo di “emersione” ai sensi del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, con conseguente vizio di motivazione e violazione dell’art. 5 d.lgs. cit., in forza del quale egli aveva pieno titolo per restare in Italia sino alla definizione del procedimento predetto.
3.2. — La complessiva censura è fondata sotto il profilo della violazione di legge, disponendo il comma 11 dell’art. 5, cit., ché “égg­more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13», nessuno dei quali viene posto a fondamento della decisione del Giudice di pace.
E’ del resto giurisprudenza costante di questa Corte, elaborata con riferimento ai precedenti provvedimenti legislativi di favore per l’emersione dei lavoratori stranieri irregolari (in tutto analoghi, sotto questo aspetto, al d.lgs. n. 109 del 2012, invocato dal ricorrente), che in pendenza della procedura di emersione manca temporaneamente all’autorità amministrativa il potere di adottare il decreto di espulsione (Cass. 5254/2013, 3840/2006, 7668/2005, 6999/2004)»;
che detta relazione é stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata alle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;

Considerato

Che il collegio condivide detta relazione, dando altresì atto che la notifica dei ricorso è stata ritualmente rinnovata;
che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato nella relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese al Giudice di pace di Roma in persona di altro magistrato.

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