Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 novembre 2015, n. 22891 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2015, n. 22886. I criteri per definire il riparto di responsabilità tra gli enti territoriali nella «complessa e delicata materia» del risarcimento dei danni derivanti dall’attraversamento stradale di animali selvatici. Bisogna identificare, anche sulla base della normativa regionale, quale sia l’amministrazione cui in concreto sono stati affidati i poteri di gestione della fauna e del territorio, invece di ricercare un «astratto riparto di compiti».
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 novembre 2015, n. 22886 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. CIRILLO...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 novembre 2015, n. 46500. In materia di accertamento di reati tributari il processo verbale di constatazione redatto in occasione di controlli è inseribile nel fascicolo del dibattimento nella parte in cui riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato momento e suscettibili di subire modifiche; così che possono essere utilizzati i riscontri documentali e contabili amministrativi quando riproducono una situazione obiettiva neppure contestata. D’altra parte, il processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale, come tale, comunque, acquisibile ed utilizzabile a fini probatori. Qualora, però, nel corso dell’attività ispettiva, emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art.220 disp.att.c.p.p., altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile”. Tale norma prescrive, infatti, che, quando emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle norme delle codice. Da detta disposizione si evince, per converso, che l’obbligo non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all’atto ispettivo o di vigilanza. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il controllo formale relativo alla regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro, compiuto dall’Istituto previdenziale sulla base dei documenti già in suo possesso, non possa considerarsi attività ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art.220 disp. att. cod.proc.pen., che impone l’osservanza delle norme a garanzia della difesa previste dal codice di rito
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 novembre 2015, n. 46500 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 05/03/2015, confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza, emessa In data 26/02/2014, con la quale S.F.A. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 novembre 2015, n. 24005. La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absgue pactis o sine pactis, ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione. Tale rimedio processuale non è necessario invece nell’ipotesi del riempimento contra pacta, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto s’intendeva, invece, dichiarare
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 novembre 2015, n. 24005 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 settembre 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “B.P.A. ha appellato due sentenze del Tribunale di Grosseto: la n. 721/2011 in data 7 luglio...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 25 novembre 2015, n. 24074. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, regolato dall’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., il termine perentorio breve di sessanta giorni decorre ordinariamente dalla comunicazione dell’ordinanza di dichiarazione di inammissibilità
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 25 novembre 2015, n. 24074 Svolgimento del processo 1. I genitori, in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore Y.C. , convennero in giudizio il Ministero dell’Istruzione e chiesero il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro occorso nei locali della scuola materna. Il Tribunale, all’esito del...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2015, n. 23118. L’assegnazione dei posti-auto nel cortile comune costituisce manifestazione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune, consentito all’assemblea del condominio; né tale regolamentazione con relativa assegnazione di singoli posti-auto ai vari condomini determina la divisione del bene comune o la nascita di una nuova figura di diritto reale, limitandosi solo a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario della cosa comune. È evidente, poi, che in mancanza di accordo tra i condomini o di delibera assembleare (o addirittura – come nella specie – ove l’assemblea non sia stata neppure costituita), la regolamentazione dell’uso della cosa comune ben può essere richiesta al giudice e da lui disposta
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 novembre 2015, n. 23118 Ritenuto in fatto 1. – F.E. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Chiavari, il fratello F.M. , chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione esistente sul cortile adiacente al fabbricato di loro proprietà ovvero in subordine – ove la divisione non fosse stata...
Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 24 novembre 2014, n.46625. La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 24 novembre 2014, n.46625 Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con sentenza in data 4 novembre 2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Z.A. , chiamato a rispondere del reato di...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 novembre 2015, n. 23914. In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 24 novembre 2015, n. 23914 Ritenuto in fatto La S.r.l. Metalfix conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ancona, la ditta Italtecno Inpianti di M.V. esponendo che: a fine anno 1993 – inizio 1994, essa attrice aveva incaricato la predetta impresa di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 novembre 2015, n. 23868. Anche in presenza di clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l’uno gli interessi dell’altro. Il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, in particolare, è necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativo (art. 1175, 1375, 1356, 1366, 1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per valutare l’agire dei privati e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 23 novembre 2015, n. 23868 Ritenuto in fatto Con sentenza del 26 aprile 2010, la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato risolto per fatto e colpa della Mistral s.p.a. il contratto di licenza di marchio concluso fra la medesima e la licenziataria Coriex...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 novembre 2015, n. 5278. La nozione di vicinitas va diversamente apprezzata con riguardo alla circostanza per cui ad impugnare il permesso di costruire sia o meno il titolare di un immobile confinante, adiacente o prospiciente su quello oggetto dell’intervento assentito, o ad impugnare il permesso di costruire cui è correlata un’autorizzazione commerciale, sia un operatore economico. Invero, nel primo caso, ai fini della legittimazione a impugnare un titolo edilizio da parte del proprietario confinante (o di chi si trovi in una posizione analoga), è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, escludendosi in linea di principio la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore. Tale pregiudizio, infatti, deve ragionevolmente ritenersi sussistente in re ipsa in quanto consegue necessariamente dalla maggiore tropizzazzione, dalla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica e dalla possibile diminuzione di valore dell’immobile. Diversamente, nel caso in cui ad impugnare il titolo edilizio non sia il proprietario confinante, il mero criterio della vicinitas riguardato in senso solo materiale non può di per sé radicare la legittimazione al ricorso prescindendo dal generale principio dell’interesse ad agire in relazione alla lesione concreta, attuale e immediata della posizione sostanziale dell’interessato, presupponendo altresì la detta legittimazione la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale del come, del perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 novembre 2015, n. 5278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9277 del 2013, proposto da: Società Pe. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e...