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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 novembre 2015, n. 5278. La nozione di vicinitas va diversamente apprezzata con riguardo alla circostanza per cui ad impugnare il permesso di costruire sia o meno il titolare di un immobile confinante, adiacente o prospiciente su quello oggetto dell’intervento assentito, o ad impugnare il permesso di costruire cui è correlata un’autorizzazione commerciale, sia un operatore economico. Invero, nel primo caso, ai fini della legittimazione a impugnare un titolo edilizio da parte del proprietario confinante (o di chi si trovi in una posizione analoga), è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, escludendosi in linea di principio la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore. Tale pregiudizio, infatti, deve ragionevolmente ritenersi sussistente in re ipsa in quanto consegue necessariamente dalla maggiore tropizzazzione, dalla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica e dalla possibile diminuzione di valore dell’immobile. Diversamente, nel caso in cui ad impugnare il titolo edilizio non sia il proprietario confinante, il mero criterio della vicinitas riguardato in senso solo materiale non può di per sé radicare la legittimazione al ricorso prescindendo dal generale principio dell’interesse ad agire in relazione alla lesione concreta, attuale e immediata della posizione sostanziale dell’interessato, presupponendo altresì la detta legittimazione la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale del come, del perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 novembre 2015, n. 5278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9277 del 2013, proposto da: Società Pe. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 novembre 2015, n. 5303. Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, rilevano, ai fini della configurabilità dell’esercizio di mansioni superiori e della loro rilevanza ai fini retributivi, quali presupposti imprescindibili, lo svolgimento di fatto, in modo continuativo e prevalente di funzioni rientranti nella qualifica superiore, il conferimento mediante atto formale delle mansioni stesse, l’esistenza di un posto che risulti vacante nel relativo organico

Consiglio di Stato sezione III sentenza 23 novembre 2015, n. 5303 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3195 del 2010, proposto da: Fr.Ri., rappresentato e difeso dall’avv. Le.Ra., con domicilio eletto presso Pa.An. in...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22150. In caso di impugnazione del provvedimento disciplinare, il giudice non ha il potere di modificare l’entità della pena applicata, riproporzionandola in ragione del proprio convincimento. Esso deve limitarsi a convalidare oppure annullare la sanzione comminata dal datore di lavoro verificando che siano state rispettate le regole legislative e contrattuali che disciplinano la materia, in primo luogo il principio della proporzionalità della sanzione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 ottobre 2015, n. 22150 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 novembre 2015, n. 44820. Il mancato accertamento presso la M.T.C.T. dell’intervenuta revoca del documento abilitante alla guida del veicolo, non può essere surrogato dalla prova testimoniale sul punto, occorrendo infatti accertare presso la Motorizzazione tale condizioni, trattandosi di un elemento costitutivo del reato in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 9 novembre 2015, n. 44820 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott....