Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 10 novembre 2015, n. 22886

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22408/2012 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2012 del TRIBUNALE di MONTEPULCIANO, depositata il 11/05/2012 R.G.N. 979/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Montepulciano, la Regione Toscana e la Provincia di Siena, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di sua proprieta’ a seguito dell’impatto con un capriolo sbucato improvvisamente dal lato sinistro della strada.

Si costitui’ in giudizio la Provincia chiedendo il rigetto della domanda; si costitui’ anche la Regione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Espletata prova orale, il Giudice di pace accolse la domanda e condanno’ la Regione e la Provincia, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 1.800, oltre interessi legali e con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia e’ stata appellata dalla Provincia di Siena e il Tribunale di Montepulciano, con sentenza dell’11 maggio 2012, ha respinto l’appello ed ha condannato la Provincia di Siena al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che la pronuncia del primo Giudice era da ritenere corretta e condivisibile in quanto era risultato che nessuna delle Amministrazioni convenute aveva provveduto a fare installare, sulla strada teatro del sinistro, la dovuta segnalazione di pericolo attestante il probabile attraversamento di animali selvatici, tanto piu’ necessaria in quanto nella zona vi erano due aree di ripopolamento della fauna selvatica. L’omessa collocazione di tali segnali integrava, quindi, i caratteri del comportamento colposo della Regione e della Provincia.

Ha aggiunto il Tribunale, richiamando anche alcune sentenze di questa Corte, che in base alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, doveva ritenersi di competenza della Regione e della Provincia segnalare al Comune – che, nella specie, aveva la “gestione, custodia e manutenzione della strada” – la presenza di fauna selvatica in una determinata area, chiedendo che fosse collocato l’apposito segnale stradale di pericolo.

3. Contro la sentenza del Tribunale propone ricorso la Provincia di Siena, con atto affidato a cinque motivi.

Resiste (OMISSIS) con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, in ordine ai poteri, alle competenze ed alle conseguenti responsabilita’ della Provincia.

Rileva la parte ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 10 cit., norma che attribuisce alla Provincia la sola funzione di pianificazione faunistico-venatoria, con il compito di regolare l’attivita’ della caccia. La Legge n. 157 del 1992, prevede, come unica forma di risarcimento, quella in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole, ma nulla dice sulla vigilanza e la condotta da tenere a tutela dei terzi. Cio’ sarebbe ulteriormente confermato dalle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 14 e articolo 26 della legge stessa.

Alla Provincia, poi, spettano i limitati poteri che la Regione le ha delegato, per cui quest’ultima rimane comunque responsabile diretta della gestione della fauna selvatica (il ricorso richiama anche la legislazione regionale in argomento).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 14 C.d.S., in ordine alle competenze specifiche dell’ente proprietario della strada.

Rileva la Provincia ricorrente che le norme del codice della strada attribuiscono all’ente proprietario il compito di apporre e mantenere la segnaletica stradale; poiche’, nella specie, la strada dov’e’ avvenuto l’incidente era comunale (come riconosce lo stesso Tribunale), la corretta applicazione di tale principio avrebbe dovuto condurre ad escludere la responsabilita’ della Provincia.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., sotto il profilo della imputabilita’ del fatto dannoso.

Si osserva, in proposito, che la sentenza avrebbe errato nell’applicazione dei criteri di imputabilita’ del fatto dannoso. Il danno causato dalla fauna selvatica e’ risarcibile secondo i criteri generali dell’articolo 2043 cit., in base ai quali la responsabilita’ va posta a carico dell’ente “a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo”. E poiche’, secondo quanto gia’ detto, la Provincia non aveva poteri di gestione e di controllo della fauna selvatica, le conseguenze del fatto dannoso non potevano essere poste a suo carico.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe chiarito le ragioni per le quali, mentre la custodia e la gestione della strada in questione era di appartenenza comunale, tuttavia sia stata attribuita alla Provincia la responsabilita’ dell’accaduto, in solido con la Regione, pur non avendo la Provincia alcun potere di intervento in ordine alla presenza dei segnali stradali.

5. I quattro motivi ora riportati devono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, poiche’ tutti sono centrati, sia pure con diversita’ di argomentazioni, sull’an della sussistenza della responsabilita’ della Provincia di Siena ai fini del risarcimento del danno in questione.

5.1. Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito che il danno causato dalla fauna selvatica non e’ risarcibile in base alle regole di cui all’articolo 2052 c.c., evidentemente non applicabili in considerazione della natura stessa degli animali selvatici, bensi’ secondo le regole generali dell’articolo 2043 c.c., le quali presuppongono l’individuazione di un concreto comportamento colposo da ascrivere all’ente pubblico (cosi’ la sentenza 25 novembre 2005, n. 24895, in linea con un orientamento consolidato e ribadito, anche di recente, dalla sentenza 24 aprile 2014, n. 9276). Tale comportamento puo’ consistere, fra l’altro, anche nella omessa collocazione di adeguata segnaletica stradale idonea ad avvisare gli utenti della sussistenza del relativo pericolo (v., sul punto, anche la sentenza 22 aprile 1999, n. 3991, relativa all’improvviso attraversamento di un daino nel territorio della Provincia di Siena).

5.2. Tanto premesso, e’ opportuno ricordare che la Legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, comma 1, lettera e), affidava alla provincia, tra l’altro, le funzioni amministrative in materia di protezione della flora e della fauna; previsione che e’ transitata, praticamente immutata, nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, comma 1, lettera e), tutt’oggi vigente. In relazione alla specifica materia della caccia, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, comma 2, dispone che le regioni e le province realizzino la pianificazione faunistico-venatoria finalizzata agli obiettivi di cui al comma 1; mentre il successivo comma 7 stabilisce che “le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori”, nonche’ piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica e piani di cattura di animali selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali.

Il problema oggi in esame – ossia quello del concreto riparto delle singole responsabilita’ tra i vari enti territoriali – e’ tornato piu’ volte all’esame di questa Corte, a dimostrazione della complessita’ e delicatezza della materia; e la giurisprudenza si e’ andata evolvendo verso una direzione che nelle ultime pronunce e’ divenuta sempre piu’ chiara.

In passato, infatti, si e’ detto che la regione e’ obbligata ad adottare comunque tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, con conseguente sua responsabilita’, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., per i danni provocati dagli animali selvatici a persone e cose (v. sentenza 24 settembre 2002, n. 13907, pronunciata proprio in riferimento alla Regione Toscana); e si e’ anche rilevato, peraltro in una fattispecie regolata ancora dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 968, che la regione rimane responsabile anche in caso di delega delle relative funzioni alle province (sentenza 1 agosto 1991, n. 8470, della quale si rinviene un richiamo nella piu’ recente pronuncia 21 febbraio 2011, n. 4202).

La giurisprudenza piu’ recente, invece, a partire dalla sentenza 8 gennaio 2010, n. 80, pronunciata in un caso avente ad oggetto la legislazione della Regione Marche, e’ stata di diverso avviso, ponendo in luce come assuma rilevanza decisiva, nel riparto delle responsabilita’ tra gli enti territoriali, un criterio – per cosi’ dire – di effettivita’. La sentenza ora richiamata ha affermato che “e’ da ritenere che la responsabilita’ aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, etc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l’attivita’ in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attivita’ derivino”. Non occorre, in altri termini, stabilire un astratto riparto di compiti e responsabilita’, quanto, invece, analizzare la legislazione positiva, anche regionale, per valutare se e quali poteri la regione abbia delegato alle province ed in quali limiti tale delega consenta di imputare l’intera responsabilita’ all’ente territoriale inferiore.

Questo criterio e’ stato seguito dalla giurisprudenza piu’ recente. Vanno menzionate, al riguardo, la sentenza 6 dicembre 2011, n. 26197, relativa alla Regione Calabria, la quale ha specificato che le funzioni amministrative nella materia della flora e della fauna, “nei profili che afferiscano a zone intercomunali o all’intero territorio provinciale” spettano, in linea di principio alle province; tuttavi’a, poiche’ tali funzioni devono essere organizzate dalle regioni, titolari della relativa potesta’, si dovra’ di volta in volta valutare “se l’ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere i compiti affidatigli o se sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilita’ operativa”. Sulla stessa linea si collocano la sentenza 10 ottobre 2014, n. 21395, relativa alla Regione Piemonte, nonche’ la sentenza 19 giugno 2015, n. 12808, relativa alla Regione Abruzzo, la quale e’ giunta addirittura ad ipotizzare che alle province spettino poteri (e correlative responsabilita’) in tema di caccia e protezione della fauna selvatica a prescindere dall’esistenza di una delega da parte della regione. Anche quest’ultima sentenza, pero’, ha ribadito che la responsabilita’ spetta all’ente “che eserciti concretamente il potere di amministrazione e le funzioni di cura e di protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio”.

A tale orientamento la presente pronuncia intende dare continuita’; ed e’ appena il caso di rilevare che l’attribuzione dei poteri e della responsabilita’ all’ente territorialmente inferiore – in quanto tale piu’ vicino, almeno in teoria, alle esigenze dei cittadini – trova oggi un sicuro ancoraggio nell’articolo 118 Cost., dove il principio di sussidiarieta’ e’ ormai a tutti gli effetti riconosciuto.

5.3. Ritiene il Collegio, pertanto, che, fermo restando il riparto di competenze stabilito con la legge statale, debba prestarsi attenzione alla normativa regionale allo scopo di stabilire se, e in quali limiti, la regione abbia delegato alle province specifici poteri relativi alla protezione della fauna selvatica.

Nel caso specifico, l’esame va quindi spostato sulla Legge Regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, nel suo testo originario applicabile nella fattispecie ratione temporis (il presente giudizio riguarda un fatto avvenuto nel (OMISSIS)), non senza tenere presenti, ai fini di un’interpretazione che tenga conto dell’evoluzione del sistema, le modifiche introdotte dalla successiva Legge Regionale Toscana 3 febbraio 2010, n. 2.

Dalle disposizioni di questa legge – alla quale si e’ richiamata in piu’ punti la Provincia ricorrente – si evince in modo indiscutibile che le Province sono state rese titolari di poteri assai significativi in tema di protezione e gestione della fauna selvatica. Cio’ risulta, tra l’altro, dalle seguenti norme: l’articolo 5, comma 1, che definisce di interesse provinciale le funzioni amministrative diverse da quelle del precedente articolo 4, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle attivita’; l’articolo 6, che gia’ nel suo testo originario prevedeva che la Regione e le Province dovessero cooperare al fine di realizzare la pianificazione faunistico-venatoria su tutto il territorio agro-silvo-pastorale (il comma 3 dell’articolo 6 prevede oggi che detta pianificazione spetti in via esclusiva alle Province); l’articolo 8 che prevedeva che le Province procedessero alla individuazione della localizzazione ed estensione delle zone di ripopolamento e cattura, con una disposizione transitata nel nuovo articolo 6-bis, comma 4, con il riconoscimento di ulteriori poteri provinciali (l’articolo 16 prevedeva gia’ nel suo testo originario i poteri della Provincia in relazione alle zone di ripopolamento e cattura); l’articolo 14, che prevedeva (e prevede) che la Provincia disponga la creazione di zone di protezione dell’avifauna; l’articolo 15, riguardante le oasi di protezione; l’articolo 20, che gia’ nel testo originario disponeva che la Provincia autorizzasse l’istituzione di aziende faunistico-venatorie; ed infine l’articolo 37, che attribuisce alle Province una serie di poteri per il controllo della fauna selvatica, ivi compresi i poteri di abbattimento controllato. Nella medesima linea va letto anche l’articolo 28-bis della legge in esame, peraltro aggiunto dalla successiva Legge Regionale Toscana n. 2 del 2010, il quale dispone che le province debbano determinare le densita’ sostenibili, i piani di gestione e prelievo degli ungulati, le aree nelle quali la presenza del cinghiale e di altri ungulati non e’ compatibile con lo svolgimento di attivita’ agricole, nonche’ i piani di cattura ed abbattimento degli ungulati.

Il Collegio, pertanto, in continuita’ con quanto stabilito nella motivazione della sentenza n. 26197 del 2011 suindicata, ritiene di dover affermare che l’insieme di tutte queste disposizioni regionali depone nel senso che le Province toscane sono titolari di una serie di poteri in subiecta materia, tali per cui le pretese risarcitorie dei soggetti danneggiati ben potevano essere rivolte contro le medesime. Ne’ tale approdo ermeneutico e’ in contrasto con alcune precedenti sentenze che hanno avuto ad oggetto la legislazione della medesima Regione Toscana. Ed infatti, la sentenza n. 3991 del 1999, non menzionando la normativa regionale, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilita’ della Provincia di Siena per l’attraversamento di una strada provinciale da parte di un daino; mentre le sentenze n. 13907 del 2002 cit. e 16 novembre 2010, n. 23095, nel ribadire la sussistenza di una responsabilita’ della Regione, non hanno in effetti compiuto una specifica disamina della Legge Regionale Toscana n. 3 del 1994.

Va infine aggiunto, per maggiore completezza, che la titolarita’ di poteri di gestione e protezione della fauna selvatica si deve svolgere in una direzione, per cosi’ dire, biunivoca. In altri termini, se e’ indubbio che la fauna deve essere protetta e tutelata in vista del complessivo equilibrio dell’ambiente – e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e’ ormai materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 Cost., comma 2, lettera s), come da pacifica giurisprudenza costituzionale – e’ altrettanto vero che la protezione va rivolta anche nei confronti dei soggetti, come gli utenti della strada, che sono in condizione di subire potenzialmente dei danni a causa degli imprevedibili comportamenti degli animali selvatici, siano essi cacciabili o meno, commestibili o meno. Protezione degli animali, dunque, ma anche protezione degli utenti della strada dagli animali.

5.4. Fatta quest’ampia ma doverosa premessa di carattere ricostruttivo, la Corte osserva che il Tribunale di Montepulciano ha, nella specie, evidenziato che l’incidente di cui si discute era avvenuto su una strada posta tra due aree di ripopolamento e cattura, nelle quali era non solo possibile, ma altamente probabile, che vi fosse l’attraversamento di animali selvatici. Cio’ posto, il Tribunale ha ravvisato nella mancanza di ogni segnale stradale di avvertimento del pericolo la ragione fondante dell’affermazione di responsabilita’, aggiungendo che la Regione e la Provincia erano tenute a segnalare al Comune, che aveva la gestione, custodia e manutenzione della strada, la presenza della fauna selvatica e la conseguente necessita’ di collocare l’apposito segnale.

La Provincia ricorrente ha insistito molto, soprattutto nei motivi secondo, terzo e quarto, sull’affermazione per cui, avendo il Tribunale ritenuto la strada in questione comunale, l’obbligo di apposizione dei segnali sarebbe spettato al Comune competente. Ora, premesso che nessun Comune e’ stato chiamato in causa e che l’affermazione di responsabilita’ anche della Regione Toscana e’, nella specie, divenuta irrevocabile, in quanto quest’ultima non ha appellato la sentenza di condanna emessa anche nei suoi confronti dal Giudice di pace, i rilievi contenuti nel ricorso sono privi di fondamento. Da un lato, infatti, l’affermazione di appartenenza e’ frutto di un probabile lapsus del Tribunale, posto che la stessa Provincia ricorrente da conto del fatto che l’incidente e’ avvenuto sulla strada che collega (OMISSIS); sicche’ proprio l’invocato articolo 2 C.d.S., dovrebbe indurre, semmai, a ritenere quella strada provinciale (articolo 2, comma 6, lettera c). La questione dell’appartenenza della strada secondo le regole dell’articolo 2 appena citato, peraltro, e’ secondaria alla luce di quanto si e’ detto in precedenza; una volta accertata, sulla base della normativa statale e regionale, che la Provincia di Siena era effettivamente titolare di un potere di gestione e controllo delle zone di ripopolamento e cattura e della conseguente protezione della fauna selvatica, essa era tenuta ad attivarsi affinche’ la dovuta segnalazione del pericolo fosse comunicata agli utenti della strada nei luoghi opportuni. Compito, questo, che la Provincia poteva assolvere direttamente o, in relazione alla singolarita’ non prevedibile in astratto delle situazioni concrete, affidare ai Comuni per i tratti di loro competenza, previa dovuta segnalazione.

La circostanza, pacifica nella specie, che la Provincia di Siena non abbia ottemperato in alcun modo a tale preciso dovere integra gli estremi della colpa rilevante ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e giustifica, pertanto, la condanna emessa nei suoi confronti.

5.5. I motivi di ricorso dal primo al quarto, pertanto, devono essere rigettati, valendo la presente pronuncia anche come integrazione della motivazione della sentenza di appello.

6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullita’ della sentenza e del procedimento per avere il giudice omesso di pronunciarsi su un motivo di gravame.

Rileva la Provincia ricorrente che il Tribunale ha dato per pacifico il fatto che il luogo dove e’ avvenuto l’incidente fosse situato tra due aree di ripopolamento e cattura. Tale aspetto, invece, era stato contestato con l’atto di appello, nel quale la ricorrente aveva osservato che quella circostanza di fatto non era esatta; tuttavia il Tribunale, senza rispondere alla critica, si e’ limitato a ritenere non contestato quell’elemento.

6.1. Il motivo non e’ fondato.

Risulta con chiarezza dalla sentenza impugnata che la circostanza per la quale il luogo dov’e’ avvenuto l’incidente si trovava in un’area di ripopolamento e cattura e’ stata utilizzata dal Tribunale come argomento ulteriore al fine di dimostrare l’alta probabilita’ di un attraversamento da parte di animali selvatici. D’altra parte, la stessa formulazione del motivo consente di affermare che non e’ configurabile il vizio di omessa pronuncia in relazione alla omessa confutazione di una o piu’ argomentazioni difensive. Ne’ il motivo di ricorso, formulato in modo alquanto generico, consente di comprendere, ai fini del requisito dell’autosufficienza, se realmente si sia trattato della omessa pronuncia su di un esplicito motivo di gravame.

7. In conclusione, il ricorso e’ rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna della Provincia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformita’ ai soli parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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