Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 13 marzo 2018, n. 11053. Per il reato di bancarotta documentale e per distrazione: l’imprenditore è punibile laddove la cessione di singoli beni e dell’avviamento sia riferibile a elementi produttivi che sono presenti nelle poste attive di bilancio.

Per il reato di bancarotta documentale e per distrazione: l’imprenditore è punibile laddove la cessione di singoli beni e dell’avviamento sia riferibile a elementi produttivi che sono presenti nelle poste attive di bilancio.

Sentenza 13 marzo 2018, n. 11053
Data udienza 13 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/05/2016 della CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LORI PERLA che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 30 maggio 2016, che, in riforma di quella del Tribunale di Brindisi in data 14 aprile 2014, ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) e (OMISSIS) per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in concorso, ex articolo 110 c.p., L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 1 e n. 2, e articolo 223, comma 1, – per effetto dell’esclusione, in favore di entrambi, dell’aggravante del danno di rilevante gravita’ ex L. Fall., articolo 219, comma 1, e del riconoscimento, in favore del (OMISSIS), delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della continuazione fallimentare ex L. Fall., articolo 219, comma 2, e, in favore dell’ (OMISSIS), delle circostanze di cui all’articolo 62-bis c.p. in regime di prevalenza sull’aggravante anzidetta -, confermando nel resto la decisione gravata, ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), articolando un motivo unico, per violazione di legge, in relazione all’articolo 216 L. Fall., e vizio di motivazione, con il quale sono dedotte promiscuamente piu’ ragioni di censura.

2.1. Con la prima doglianza prospettano il vizio di violazione di legge, in relazione all’a L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2 e articolo 217, comma 2, e il vizio di motivazione per travisamento della prova – con specifico riguardo al contenuto delle affermazioni del Consulente tecnico del Pubblico Ministero e del commercialista della societa’ fallita -, per avere la Corte territoriale confermato la qualificazione dei fatti attinenti la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili della fallita (OMISSIS) S.r.l. – della quale la prima era amministratore di diritto e il secondo amministratore di fatto – nei termini del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Tanto ancorche’ di tale fattispecie di reato difettasse sia l’elemento oggettivo – non essendoci stato impedimento agli organi fallimentari nella ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della societa’ fallita ed avendo riguardato la condotta degli imputati tutte le scritture contabili delle quali era obbligatoria la tenuta in relazione alle dimensioni dell’impresa -, sia l’elemento soggettivo, posto che il richiesto dolo generico era stato desunto esclusivamente dalla condotta materiale del reato e dal rapporto di coniugio esistente tra gli imputati, senza alcun approfondimento relativo all’esigibilita’ del comportamento richiesto agli amministratori, tenuto conto del ruolo gestorio meramente cartolare dell’ (OMISSIS) e dell’affidamento risposto dal (OMISSIS) nel corretto operato del tenutario delle scritture contabili. Donde piu’ rispondente ai parametri normativi di riferimento e piu’ aderente alle risultanze istruttorie sarebbe stata la riconduzione dei fatti, siccome accertati, entro lo schema qualificatorio della bancarotta documentale semplice.

2.2. Con la seconda doglianza lamentano, testualmente, che la sentenza impugnata avrebbe “erroneamente applicato la fattispecie prevista dalla L. Fall., articolo 216, comma 1” (bancarotta fraudolenta patrimoniale), in relazione a tre ipotesi di distrazione di cespiti aziendali riconducibili agli imputati, per difetto dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo.

a) Quanto alla cessione di contratti per un valore di Euro 32.000,00 in favore della ” (OMISSIS)”, il cui corrispettivo non sarebbe stato rinvenuto nell’attivo della societa’ fallita, eccepiscono i ricorrenti che l’esistenza e l’effettivo ammontare dei valori attivi ceduti costituivano il portato di una mera congettura da parte del giudice censurato. Il quale, infatti, non solo non aveva valorizzato, in chiave scriminante, la circostanza che tale cessione costituiva espressione del legittimo esercizio della discrezionalita’ nelle scelte imprenditoriali da parte degli amministratori, che avevano monetizzato il valore di quei contratti (che altrimenti in seguito non ne avrebbero piu’ avuto nessuno) per destinarlo al pagamento degli stipendi dei dipendenti, ma non aveva neppure indicato da quali indici fattuali avesse tratto il convincimento della consapevole adesione dell’ (OMISSIS), quale formale amministratore di diritto della fallita, ai propositi illeciti del coniuge (OMISSIS), autentico dominus dell’ente.

b) Quanto al rimborso ai soci di un finanziamento di Euro 2.800,00, la sentenza impugnata e’ stigmatizzata per non avere tenuto conto – laddove e’ detto che di tale movimento finanziario non vi era alcun riscontro documentale – della relazione ex articolo 33 L. Fall., nella quale, invece, era riferito che tale operazione sarebbe emersa dall’esame della movimentazione di gestione contabilizzata nel 2003; e, relativamente al solo amministratore di fatto (OMISSIS), per non avere, in ogni caso, qualificato la condotta in esame nei termini della bancarotta preferenziale.

c) Quanto alla cessione di un ramo di azienda per Euro 6.166,50 in favore di (OMISSIS), figlio degli imputati, e’ denunciato il vizio di violazione di legge non potendo integrare una condotta distrattiva la cessione di beni aziendali di nessun valore economico e del solo avviamento commerciale.

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