Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 13 marzo 2018, n. 11053. Per il reato di bancarotta documentale e per distrazione: l’imprenditore è punibile laddove la cessione di singoli beni e dell’avviamento sia riferibile a elementi produttivi che sono presenti nelle poste attive di bilancio.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vale preliminarmente evidenziare che i delitti dei quali gli imputati sono stati riconosciuti responsabili, ancorche’ consumati in data 11 marzo 2005 (data della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) S.r.l.), non risultano estinti per prescrizione.

Infatti, considerato il tempo necessario a prescriverli – pari ad anni 12 e mesi 6 di reclusione -, l’ultimo atto interruttivo del corso dello stesso da individuarsi nella sentenza di primo grado pronunciata in data 14 aprile 2014 e i periodi di sospensione (dal 19/03/2012 al 19/07/2012; dal 20/05/2013 al 20/07/2013; dal 18/11/2013 al 10/03/2014; dal 10/03/2014 al 14/04/2014), per un arco di circa 327 giorni, il relativo termine viene a spirare non prima del luglio 2018.

2. Nel merito il ricorso e’ solo in parte fondato.

3. La doglianza di violazione di legge e di vizio argomentativo, articolata con riguardo al capo della sentenza impugnata relativa al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non coglie nel segno per piu’ ordini di ragioni.

3.1. Quanto al profilo del travisamento delle prove desumibili dalle dichiarazioni dibattimentali del Curatore fallimentare e del commercialista tenutario delle scritture contabili della societa’ fallita, la censura omette, in primo luogo, di adempiere correttamente all’onere di autosufficienza del ricorso, visto che i verbali delle dichiarazioni predette non sono allegati all’atto di impugnativa, ne’ ne e’ indicata la collocazione all’interno del carteggio processuale con la dovuta precisione. Essendosi, in tal guisa, sottratta al Collegio la possibilita’ di verificare se il significato assegnato dal giudice censurato alle prove dichiarative dedotte, complessivamente considerate, sia palesemente difforme da quello che da esse e’ oggettivamente desumibile, l’impugnativa ha fatto mostra di tenere in non cale il pacifico insegnamento impartito da questa Corte di legittimita’, secondo il quale, quando oggetto della denuncia di vizio della motivazione, e’ il contenuto di dichiarazioni testimoniali, requisito di ammissibilita’ del ricorso e’ la produzione integrale dei verbali nei quali quelle dichiarazioni sono inserite ovvero la loro integrale trascrizione nel ricorso, giacche’ tale integralita’, stante l’impossibilita’ per il giudice di legittimita’ di accedere agli atti, e’ essenziale per consentire di verificare se il “senso o significato probatorio” dedotto dal ricorrente sia congruo al “complesso” della dichiarazione (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023).

La doglianza trascura, oltretutto, di tenere nel debito conto che e’ ius receptum che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova e’ ravvisabile quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetto “doppia conforme” e l’intangibilita’ della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).

Cio’ sta a significare che, in ipotesi di decisioni dello stesso segno – nel caso di specie in punto di affermazione della responsabilita’ degli imputati per i reati loro ascritti – il vizio menzionato, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puo’ essere dedotto al cospetto del giudice di legittimita’, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217). Poiche’ a tale peculiare vincolo non si e’ attenuto, anche sotto questo profilo il motivo non e’ accoglibile.

Il rilievo censorio tralascia, infine, di considerare che, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimita’, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformita’ tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed e’ pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 – dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). Deve, infatti, ribadirsi che una fonte dichiarativa e’, per sua stessa definizione, scandita da significanze non univoche: infatti, salvi i casi limite in cui l’oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile, la testimonianza e’ sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, e’ sempre chiamato a “depurare”, in diversa misura, il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante: ossia dalla sua capacita’ cognitiva, dalla sua sensibilita’ percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o meno negli accadimenti che rievoca e descrive (Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533). Poiche’, nel caso in esame, il Collegio di appello ha mostrato di avere analizzato con puntualita’ sia le dichiarazioni del Curatore – che si segnalano per essere caratterizzate dalla cifra della opinabilita’ derivante dalla tipologia stessa dei dati riferiti -, che quelle del commercialista tenutario delle scritture contabili e di averle valutate secondo i criteri della logica plausibilita’, la tenuta della sentenza non puo’, pertanto, certamente rimanere compromessa, come vorrebbero i ricorrenti, dall’interpretazione diversa di qualche passaggio delle prove testimoniali dedotte.

3.2. Sono, altresi’, infondate le doglianze formulate con riguardo alla corretta applicazione delle norme di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2 e articolo 217, comma 2.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, e’ ius receptum che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficolta’ superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 26568201 Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana e altri, Rv. 218383). Alla stregua di tale consolidata interpretazione, occorre riconoscere che il giudice censurato ha ampiamente dato conto del fatto che la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della societa’ fallita risulta essere stata gravemente ostacolata, secondo quanto riferito dal Curatore fallimentare, dalla mancata consegna e dal mancato reperimento della documentazione di supporto, necessaria a verificare la corrispondenza tra quanto rilevato contabilmente e trascritto nei libri contabili (in particolare nel libro giornale con riferimento ai crediti verso clienti relativi agli anni 2002 e 2003) e la reale consistenza delle attivita’ e passivita’ sociali nonche’ dei movimenti finanziari, tenuto conto che neppure vi era riscontro documentale di quelle operazioni (la cessione di contratti ad una societa’ concorrente; il rimborso di crediti ai soci e la cessione di un ramo d’azienda a un congiunto degli imputati) che, secondo la voce di accusa, avevano finito per depauperare il patrimonio sociale esponendo a concreto pericolo le legittime pretese dei creditori. Donde le deduzioni difensive dirette ad accreditare la tesi di mere irregolarita’ formali del compendio contabile, suscettibili di vulnerare solo astrattamente l’interesse dei creditori ad ottenere dagli organi fallimentari il rendiconto delle attivita’ e delle passivita’ sociali funzionale all’esercizio delle loro prerogative di tutela, scontano il limite del mancato confronto con il tenore della motivazione resa in punto di diniego della qualificazione dei fatti nei termini della bancarotta documentale semplice, in essa essendosi spiegato, secondo cadenze improntate alla logica plausibilita’, come il deficit informativo riscontrato si fosse tradotto in una pesante ipoteca sulla compiuta ricostruzione del patrimonio sociale.

Ne’ possono trovare ingresso le critiche rivolte al provvedimento impugnato nella parte relativa all’omessa distinzione, in rapporto ai risultati probatori, dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale fraudolenta rispetto a quello del delitto di bancarotta documentale semplice. L’indagine sull’elemento soggettivo, infatti, risulta efficacemente compiuta dalla Corte di appello anche ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacche’ proprio sul versante psicologico del reato e’ tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, correttamente esclusa perche’ non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria inerzia nella registrazione e nella custodia del compendio documentale ausiliario tenuta dagli imputati per tutto l’arco di svolgimento della vita dell’impresa. Gli arresti di questa Corte sulla questione oggetto di scrutinio, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dalla L.F. articolo 216, comma 1, n. 2, seconda parte, l’elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l’omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005 – dep. 23/02/2006, Dalceggio, Rv. 233997; Sez. 5, n. 24328 del 18/05/2005, Di Giovanni, Rv. 232209; Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004, Francalacci, Rv. 230482; Sez. 5, n. 31356 del 11/05/2001, Feroleto, Rv. 220167; Sez. 5, n. 5905 del 06/12/1999 – dep. 16/02/2000, Amata, Rv. 216267), per la bancarotta semplice prevista dalla L. Fall., articolo 217, comma 2, il coefficiente di attribuibilita’ psichica della condotta puo’ essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volonta’ o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867; Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; Sez. 5, n. 8081 del 04/07/1991, Minuto, 188044).

Del pari prive di fondamento risultano le lagnanze che si appuntano sull’inesigibilita’ del comportamento richiesto quanto alla tenuta delle scritture contabili da parte della (OMISSIS), in quanto amministratrice di diritto meramente cartolare della societa’ fallita, e da parte del (OMISSIS), quale amministratore di diritto che, tuttavia, aveva affidato la gestione contabile della societa’ ad un professionista.

Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, in tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale anche laddove sia investito solo formalmente dell’amministrazione della societa’ fallita, in quanto sussiste il suo diretto e personale obbligo di tenere e conservare le predette scritture (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 – dep. 10/01/2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251), connesso ai doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816).

Quanto alla posizione di (OMISSIS) – sul quale, quale amministratore di fatto della societa’, in base alla disciplina dettata dall’articolo 2639 c.c., gravavano tutti i doveri cui e’ soggetto l’amministratore “di diritto” (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv. 250094; Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040) -, va richiamato il divisamento espresso da questa Corte, a mente del quale sull’imprenditore individuale o sull’amministratore di societa’ incombe personalmente, a norma degli articoli 2214 e 2241 c.c., l’obbligo di curare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, essendo egli il custode e il garante della loro integrita’ e genuinita’ (Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998 – dep. 19/01/1999, Mollo ed altri, Rv. 212147) ovvero quello di controllarne la gestione ancorche’ tale incombenza sia affidata ad un tecnico specializzato (Sez. 5, n. 12765 del 16/05/1989, Brioglio, Rv. 182124), trattandosi di un dovere funzionale alla salvaguardia dell’interesse alla precisa ed agevole ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari dell’impresa (argomento evincibile da Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707), che, pertanto, sottintende la necessita’ che il titolare di tale obbligo conosca le norme che regolano la tenuta dei detti libri e scritture.

Da tali condivisibili principi deriva, quindi, che all’imprenditore individuale o collettivo non giova ad evitare la affermazione di responsabilita’ per il delitto di bancarotta documentale l’addurre di avere affidato l’incarico di tenuta delle scritture contabili ad un professionista e di non avere le competenze per controllarne l’operato, poiche’, sul tema, si e’ ricorrentemente statuito da parte di questa Corte, che la colpa dell’imprenditore e’ ravvisabile anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perche’ su di lui grava, oltre all’onere di un’oculata scelta del professionista incaricato – cui e’ connessa l’eventuale “culpa in eligendo” – anche quello di controllarne l’operato, cui consegue in caso di inottemperanza, il rimprovero per “culpa in vigilando” (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv. 265138; Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Centola, Rv. 237105). Va, peraltro, ulteriormente chiarito, per avervi fatto riferimento il ricorrente, che, in tema di bancarotta documentale, vale il principio per cui l’imprenditore individuale o gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di una societa’ non vanno esenti da responsabilita’ per il fatto che le operazioni contabili siano state affidate ad un commercialista o ad un dipendente, dovendosi logicamente presumere, anche per il principio del cui prodest, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni suggerite ed i documenti messi a disposizione dai predetti soggetti che restano, quindi, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilita’ (Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998 – dep. 19/01/1999, Mollo ed altri, Rv. 212147). Ci si trova al cospetto, invero, di una presunzione iuris tantum, che puo’ essere vinta soltanto da una rigorosa prova contraria, incombente sui diretti destinatari della norma incriminatrice, la cui valutazione, positiva o negativa, riservata al giudice di merito, e’ insindacabile, in sede di legittimita’, se sostenuta da logica ed esaustiva motivazione.

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