Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 13 marzo 2018, n. 11053. Per il reato di bancarotta documentale e per distrazione: l’imprenditore è punibile laddove la cessione di singoli beni e dell’avviamento sia riferibile a elementi produttivi che sono presenti nelle poste attive di bilancio.

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[…]

Cio’ posto, osserva il Collegio che tale rigorosa prova contraria non e’ stata offerta dal (OMISSIS), il quale con l’assumere di avere confidato nella competenza professionale dell’esperto contabile e di non averne potuto in concreto controllare l’operato a cagione della propria ignoranza, non e’ riuscito a scalfire la rigorosa doverosita’ dell’obbligo posto a suo carico, nascente dalla posizione di garanzia quale dominus dell’impresa.

4. Per lo piu’ infondate e a tratti generiche sono le censure che attingono la sentenza impugnata in relazione alla riconosciuta responsabilita’ degli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

4.1. Inammissibili sono i rilievi formulati dai ricorrenti in riferimento alla riconduzione della cessione di contratti di pertinenza della societa’ fallita ad una ipotesi di condotta distrattiva. A ben vedere, in effetti, il giudice censurato ha evidenziato come dalle scritture contabili reperite dalla curatela emergesse il dato dell’esistenza dei contratti riferibili a vari Comuni, ma non quello della loro cessione; sicche’ la lamentata mancata dimostrazione della loro esistenza si traduce in una deduzione difensiva del tutto disancorata dal testo della sentenza impugnata.

Generica e’ poi la doglianza quanto al difetto di pregiudizio, sia pure potenziale arrecato alle ragioni dei creditori, dalla cessione dei contratti in esame – dei quali secondo il giudice censurato non sarebbe stato trovato il corrispettivo tra i beni aziendali -, i quali, secondo l’assunto di impugnativa, ove mantenuti in capo alla societa’ fallita si sarebbero risolti in un valore negativo per l’impresa. Infatti, pur ammesso che la pregressa cessione di un contratto integra gli estremi della distrazione nel solo caso in cui determini un effettivo nocumento nei confronti dei creditori (in tema di cessione di contratto di locazione finanziaria, Sez. 5, n. 3612 del 06/11/2006 – dep. 31/01/2007, Tralicci, Rv. 236043), i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente dedurre che ai giudici di merito era stata offerta la prova incombente sugli amministratori della societa’ in virtu’ del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non costituisce inversione dell’onere della prova il fatto che sia rimessa all’interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998 – dep. 03/03/1999, Vichi, Rv. 212606) -, che la permanenza dei detti rapporti negoziali nel patrimonio avrebbe costituito in concreto, dal punto di vista economico, per gli organi fallimentari un onere e non gia’ una risorsa positiva e che di essa non si era tenuto conto. Donde a tanto non essendosi adempiuto con la necessaria specificita’, la censura e’ inaccoglibile.

4.2. Infondata e’ anche la doglianza che si riferisce alla mancata riqualificazione della condotta di rimborso ai soci di un finanziamento di Euro 2.800,00 nei termini della bancarotta preferenziale di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 3. Essa, infatti, non tiene conto dei dicta di questa Corte regolatrice a mente dei quali integra l’ipotesi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta dell’amministratore che disponga a suo favore il rimborso dei finanziamenti effettuati nei confronti della societa’, considerato che la qualita’ di creditore non si puo’ scindere da quella di amministratore, in quanto tale, vincolato alla societa’ dall’obbligo della fedelta’ e da quello della tutela degli interessi sociali anche nei confronti dei terzi (Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Marchesi, Rv. 264277; Sez. 5, n. 42710 del 03/07/2012, De Falco, Rv. 254456; Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Massocchi, Rv. 253001; Sez. 5, n. 2273 del 06/12/2004 – dep. 25/01/2005, Martella, Rv. 231289). L’argomentazione difensiva, peraltro, trascura di considerare che l’indirizzo ermeneutico menzionato risulta derogato, in favore della configurabilita’ della bancarotta preferenziale, limitatamente al caso dell’amministratore che si ripaghi di suoi crediti relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalle casse sociali una somma congrua rispetto a tale lavoro (Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv. 266311; Cass. 21570/2010, Rv. 247964; Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Di Carlo, Rv. 247964; Sez. 5, n. 19557 del 13/04/2007, Parri, Rv. 236645); profilo specifico, questo, rispetto al quale i ricorrenti non hanno sviluppato alcuna deduzione.

Insindacabile in questa sede – in cui sono inibiti approfondimenti in fatto ove la motivazione sia condotta nei limiti della logica plausibilita’ -, si rivela, inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in ragione dell’atteggiarsi dei rapporti personali e familiari esistenti tra l’ (OMISSIS), amministratore di diritto della societa’ fallita, e il (OMISSIS), amministratore di fatto della stessa, non si potesse dubitare del coinvolgimento della prima nelle operazioni distrattive poste a segno dal secondo. Il richiamato passaggio argomentativo e’, tra l’altro, conforme all’insegnamento impartito da questa Corte regolatrice che ha delineato lo statuto della responsabilita’ concorsuale dell’amministratore di diritto per i fatti distrattivi commessi dall’amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo, nei termini di cui all’articolo 40 c.p., comma 2, per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico (articolo 2392 c.c.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, nei termini della generica consapevolezza degli atti distrattivi dei beni sociali posti in essere dall’amministratore effettivo (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli e altro, Rv. 261814; Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, Mortillaro e altro, Rv. 246897; Sez. 5, n. 853 del 12/12/2005 – dep. 12/01/2006, Procacci e altro, Rv. 233758).

5. Coglie nel segno, invece, la censura che si riferisce alla riconduzione della cessione di un ramo di azienda dalla (OMISSIS)” S.r.l. alla ” (OMISSIS) S.r.l.”, amministrata da (OMISSIS), figlio dei ricorrenti, entro l’ambito applicativo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, per il solo fatto che di tale operazione non vi fosse traccia nelle scritture contabili: e cio’ a prescindere dal valore dei singoli cespiti facenti parte del compendio aziendale considerati dal C.T. del P.M. di valore nullo – e dell’avviamento commerciale.

Emerge, invero, dal tenore della motivazione riportata la mancata considerazione da parte del giudice censurato del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la distrazione di un ramo di azienda e’ configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici anche l’avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva (Sez. 5, n. 31703 del 03/03/2015, Monfredi, Rv. 264347), sempre che gli uni e l’altro siano identificabili con fattori aziendali idonei a rappresentare una posta attiva di bilancio (Sez. 5, n. 31677 del 04/04/2017, Amato, Rv. 270866), posto che, ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta fraudolenta, e’ necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili e non mere aspettative di ricchezza (Sez. 5, n. 9813 del 08/03/2006, Franceschini ed altri, Rv. 234242).

Donde s’impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale specifica condotta distrattiva perche’ il giudice di merito accerti se la descritta operazione sia stata tale da sostanziare o meno una cessione senza corrispettivo di fattori della produzione, economicamente valutabili e tali da comportare, con il loro distacco, un concreto e quantificabile depauperamento del patrimonio destinato alla garanzia dei diritti dei creditori.

3. Le argomentazioni sviluppate impongono l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla cessione di ramo di azienda dalla “(OMISSIS) S.r.l.” alla ” (OMISSIS) S.r.l.”, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, pur considerato che l’eventuale accoglimento del ricorso non puo’ comportare per la ricorrente (OMISSIS) alcun effetto piu’ favorevole, posto che la pena inflittale e’ stata determinata a partire dal minimo edittale per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (pari ad anni tre di reclusione) e con la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla cessione di ramo di azienda, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo esame. Rigetta nel resto i ricorsi.

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