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In merito agli effetti della tardiva notifica del ricorso per cassazione inizialmente avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte e successivamente modificato ma noto alla controparte. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 aprile 2016, n. 7748.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 aprile 2016, n. 7748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2016, n. 6049. Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 marzo 2016, n. 6049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DE GREGORIO Federico...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 25 marzo 2016, n.12602. È ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 25 marzo 2016, n.12602 La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 14 luglio 2014, decidendo sull’impugnazione proposta dall’imputato, confermava la decisione in data 22 ottobre 2010 del Tribunale di Taranto, che aveva dichiarato R.M. colpevole di concorso, con altra persona rimasta non identificata,...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914. Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’articolo 348 ter codice procedura civile e’ sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7 limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilita’ in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonche’ a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente di Sez. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 febbraio 2016, n. 4947. Il difensore della costituita parte civile non può proporre impugnazione nell’interesse di detta parte se non munito di apposita procura speciale, la quale pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuta nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve essere tuttavia formulata in modo espresso. Ne consegue che non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della proposizione della impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio avvocato con ‘ogni facoltà prevista dalla legge, compresa quella di assisterla, difenderla in udienza, presentare domande, richieste di risarcimenti e conclusioni, sostituire a sè altri con uguali o più limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore e più corretta esecuzione della presente procura, in special modo quella di presentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la cancelleria del giudice competente. Il principio di immanenza della costituzione di. parte civile, che, in forza di quanto previsto dall’art. 76 comma 2 cod. proc. pen., attribuisce al difensore della parte civile il diritto di resistere all’impugnazione dell’imputato, non comprende anche il potere di impugnare la sentenza, per il quale è necessario un mandato specifico; difatti non vi è alcuna possibilità di assimilare la procura alle liti prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. con la procura finalizzata alla costituzione di parte civile cui fanno riferimento gli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.; specificamente, mentre la prima conferisce al professionista un valido mandato’ defensionale finalizzato a fare valere in giudizio le pretese della parte, la seconda, invece, attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale. In conclusione, quindi, deve escludersi la possibilità di riconoscere valore di procura speciale ai fini della proposizione dell’impugnazione al mondato difensivo conferito dalla, parte civile al proprio difensore, in quanto nello stesso è carente qualsiasi indicazione in ordine al conferimento dello specifico potere di proporre impugnazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 febbraio 2016, n. 4947 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 21/10/2014, la Corte d’Appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio in seguito ad annullamento da parte della Corte di Cassazione della senza pronunciata dalla Corte d’Appello di Potenza dei 5/10/2012, in riforma della sentenza...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 58. La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudi2io davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 58 Svolgimento del processo e ragioni della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione “F.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza la Dental Aesthetic’s s.n.c., chiedendo il risarcimento dei danni per errata esecuzione di interventi protesici; la domanda veniva accolta,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 novembre 2015, n. 23528. Il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve esporre a pena d’inammissibilità i fatti rilevanti per la decisione revocatoria, non essendo invece necessaria l’esposizione dei fatti di cui all’originario ricorso per cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 novembre 2015, n. 23528 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere...