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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 luglio 2015, n. 14477. La nuova previsione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. legittima solo la censura per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 10 luglio 2015, n. 14477 Svolgimento del processo A seguito di un esposto dell’Avvocato S.F.M., pervenuto l’11 ottobre 2006, innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, si radicava, a carico dell’Avvocato G.D., procedimento disciplinare, con la contestazione di addebiti riconducibili al disposto degli artt. 5, 6, 8,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 aprile 2015, n. 14078. Per il principio di «autosufficienza del ricorso» in Cassazione, chi deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata «rispetto ad uno specifico documento o risultanza probatoria o comunque processuale», ha l’onere di riprodurre in seno al ricorso, o allegare ad esso, l’atto nella sua integralità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 aprile 2015, n. 14078 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere Dott. VERGA...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 marzo 2015, n. 5136. È inammissibile il ricorso in Cassazione in cui al posto della «sommaria esposizione dei fatti di causa» venga riproposto il contenuto dei precedenti atti processuali. Non solo, una simile struttura dell'impugnazione, siccome voluta dal ricorrente, esclude anche che i giudici possano passare all'esame dei motivi per valutare se da essi emerga l'esposizione del fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 marzo 2015, n. 5136 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709. L'art. 366 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 183/2011, applicabile ratione temporis trattandosi di ricorso notificato il 24 Luglio 2014) stabilisce che "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione". Da quest'ultima disposizione si evince che la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, mentre ove questo secondo requisito sussista (come nel caso di specie), si deve ritenere che invece il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per il suo rigetto. Il ricorso è stato fissato...

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Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza interlocutoria 12 gennaio 2014, n. 223. Rimessa alle sezioni unite la questione del se, ed eventualmente in che ambito, sia esperibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello affetta da vizi propri per omessa pronuncia su un motivo di gravame con cui sia stata sollevata una censura di puro merito

Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza interlocutoria 12 gennaio 2014, n. 223 Fatto e diritto Ritenuto che, in data 28 febbraio 2008 e in data 10 marzo 2008, la società Rizzani de Eccher s.p.a. e la Zeudi s.r.l. stipulavano rispettivamente i contratti di subappalto n. (…) e di fornitura n. (…), aventi ad oggetto...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097. In materia del cosiddetto «filtro in appello», previsto nel 2012 per deflazionare il contenzioso, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 348-ter c.p.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel....

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Corte di Casaszione, sezione VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 25215. Ai fini della obbligatoria adozione della forma telematica di notificazione, non è idoneo a soddisfare il requisito dell'indicazione dell'indirizzo della posta elettronica certificata nel ricorso per cassazione il riferimento alla P.E.C. fatto nell'intestazione del ricorso medesimo ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 novembre 2014, n. 25215 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...