Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709

Fatto e diritto

Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per il suo rigetto.
Il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite; il ricorrente ha depositato memorie.
Nella relazione il relatore ha rilevato quanto segue.
Osserva in fatto:
Il 22/10/2007 i Carabinieri accertavano nei confronti di G.C. e P.S. la violazione dell’art. 158 del CdS per avere effettuato la sosta in centro abitato in corrispondenza di area di intersezione.
Il verbale era notificato successivamente in lingua italiana e nel termine di legge (gg.150), ma i contravventori si rifiutavano di sottoscrivere e ricevere il verbale in quanto redatto esclusivamente in lingua italiana.
Il 24/7/2008 il verbale, in accoglimento della richiesta degli interessati, era notificato in lingua slovena.
Con ricorso del 18/12/2008 i contravventori proponevano opposizione davanti al Giudice di Pace denunciando che la contestazione della contravvenzione era tardiva in quanto la notifica era intervenuta oltre i 150 giorni dall’accertamento.
Il giudice di Pace accoglieva l’opposizione sul presupposto che la dichiarazione di rifiuto di sottoscrizione del verbale dovesse interpretarsi come richiesta di traduzione in lingua slovena e che da quel momento erano decorsi i 150 gg.
Il Prefetto di Trieste proponeva appello che era accolto dal Tribunale di Trieste con sentenza del 25/1/2013.
Il Giudice di Appello osservava:
– che il giudice di prime cure aveva errato nell’interpretare la dichiarazione del trasgressore “mi rifiuto di firmare perché non in lingua slovena” come diretta a richiedere la traduzione del verbale, così che il termine per la notifica del verbale in lingua slovena non poteva farsi decorrere dalla data del rifiuto di firma;
– che la traduzione in lingua slovena era stata ricevuta dagli opponenti ben prima dell’opposizione al giudice di pace, che gli stessi non avevano mai contestato la loro responsabilità e non avevano subito alcuna lesione del loro diritto di difesa, posto che la traduzione nella lingua slovena non assumeva una rilevanza a sé stante, costituendo solo uno strumento per assicurare parità di diritti di difesa;
richiamava, al riguardo, giurisprudenza di questa Corte.
G.C. e P.S. hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
La Prefettura U.T.G. di Trieste ha resistito con controricorso.
Osserva in diritta.
1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione delle norme di tutela della minoranza linguistica slovena.
I ricorrenti sostengono che non sarebbe stato rispettato il termine di 150 giorni per la notifica del verbale in quanto la notifica non si era perfezionata con la spedizione del verbale in lingua italiana, ma, in applicazione delle norme di tutela della minoranza linguistica slovena, il verbale poteva ritenersi ritualmente notificato solo se tradotto e la relativa traduzione era intervenuta oltre il termine di legge, a nulla rilevando la circostanza che potesse essere compresa la lingua italiana o che fosse stato esercitato il diritto di difesa 2. Il motivo è infondato.
Preliminarmente si osserva in fatto:
– che non è in contestazione la violazione, da parte dei ricorrenti, dell’art. 158 CdS per avere effettuato la sosta del veicolo in centro abitato in corrispondenza di un’area di intersezione;
– che il verbale di contestazione è stato notificato (il 15/1/2008) in lingua italiana nel termine di legge (ex art. 201 comma 5 CdS) ed è stato successivamente tradotto in lingua slovena e nuovamente notificato il 24/7/2008 in lingua slovena;
– che gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione che non è stata rigettata per tardività, ma per infondatezza, essendo stato rigettata l’unica eccezione da essi proposta con la quale lamentavano la mancata notifica del verbale con la traduzione in lingua slovena nel termine di 150 giorni, assumendo l’insufficienza, al fine del rispetto del termine di estinzione dell’obbligo di pagamento, della precedente notifica nella sola lingua italiana.
I ricorrenti non deducono la violazione della norma (l’art. 205 comma 5 CdS) dalla quale dovrebbe (in teoria) discendere l’accoglimento dell’opposizione per il decorso del termine di notifica, ma solo la violazione e falsa applicazione delle norme di tutela della minoranza linguistica slovena, che invece, nella specie non risultano violate. In particolare, non è violato l’art. 8 della legge n. 38/2001, che disciplina l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e prevede:
– al comma 1: “Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all’articolo 1 è riconosciuto il diritto all’uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all’articolo 1 e competenza nei comuni di cui all’articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena: a)nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete e b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana”
– al comma 3: “gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L’uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali”. Il memorandum di Londra prevede che gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall’Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle autorità; nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità.
Da queste norme si evince con chiarezza che nessuna violazione dei diritti riconosciuti alla minoranza linguistica è ravvisabile in quanto, come previsto dalle norme, a richiesta dei cittadini interessati è stata eseguita la rinotifica in sola lingua slovena del verbale già notificato nella lingua ufficiale.
I ricorrenti invece, come già riferito, non deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 201 comma 5 CdS, tuttavia, anche a volere ritenere implicitamente dedotta la disapplicazione dell’art. 201 comma 5 CdS (così superando il problema di ammissibilità del ricorso) valorizzando, a tale scopo, il fatto che è stato lamentato (v. pag. 7 del ricorso) il mancato rispetto del termine di 150 giorni per effettuare validamente la notifica della contravvenzione, l’accoglimento del ricorso sarebbe possibile solo ove si ritenesse nulla o inefficace la prima notifica in lingua italiana, ma questa conclusione non è consentita dalla vigente normativa e sulla base dei principi ripetutamente affermati in subiecta materia da questa Corte.
Infatti, questa Corte, con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche slovene ha affermato che l’invalidità dell’atto di contestazione dell’infrazione redatto solo nella lingua ufficiale dello Stato non discende automaticamente dalla mancata traduzione, ma solo in quanto sia dedotto un pregiudizio alle facoltà difensive, pregiudizio che, nella specie, è totalmente escluso in quanto l’atto è stato regolarmente tradotto e il contravventore ha proposto opposizione esaminata nel merito, seppure nei limiti dell’unico motivo proposto. Proprio con riferimento alla materia della notifica del verbale di contestazione giova al riguardo richiamare Cass. 20/8/2003 n. 12239 e il principio di diritto ivi affermato secondo il quale il cittadino appartenente alla minoranza slovena che riceva un atto di contestazione d’infrazione al codice della strada, ha diritto – già in forza dell’art. 6 della Costituzione e dell’art. 3 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia – di proporre nella sua lingua ricorso al prefetto e di chiedere con tale ricorso la traduzione nella stessa lingua del relativo verbale (ove non vi abbia provveduto l’autorità municipale) e ciò anche anteriormente all’entrata in vigore della legge 15 novembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia); peraltro, l’inosservanza del prefetto al dovere di esaminare detto ricorso, ancorché proposto in lingua slovena e di fornire la richiesta traduzione non implica, automaticamente e necessariamente, l’invalidità dell’atto impugnato, dato che i corrispondenti adempimenti non hanno valenza a sé stante e restano su un piano strumentale, quali mezzi rivolti ad assicurare la parità dei diritti, con piena tutela delle posizioni sostanziali e processuali dell’appartenente alla minoranza linguistica. Ne consegue che l’inottemperanza dell’autorità amministrativa a quei doveri può essere addotta, quale ragione d’invalidità denunciabile con l’opposizione giudiziale avverso il verbale di accertamento od avverso il provvedimento prefettizio di reiezione del ricorso amministrativo e di intimazione del pagamento della sanzione, se ed in quanto si alleghi un pregiudizio di facoltà difensive.
Sempre questa Corte ha poi ritenuto applicabile anche alle traduzioni in lingua slovena il principio della strumentalità delle forme affermando che la sentenza emanata nella regione del Friuli – Venezia Giulia che non sia tradotta in lingua slovena (in violazione, pertanto, del disposto dell’art. 8 della legge n.73 del 1977, di ratifica del trattato di Osimo), non può ritenersi perciò solo affetta da nullità per mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio dell’art. 6 Cost., una tale conseguenza potendosi configurare, in ossequio al principio cosiddetto di strumentalità delle forme degli atti processuali (arti56 cod. proc. civ.), solo qualora la parte deduca e dimostri che la mancata traduzione le abbia impedito la conoscenza del contenuto della decisione e pregiudicato i propri diritti di azione e di difesa (Cass. 28/1/2005 n. 1820).
Questo indirizzo giurisprudenziale (applicato nella sentenza qui impugnata) deve essere in questa sede confermato; va aggiunto che la nullità della notifica del verbale di contestazione notificato in Italia cittadino italiano appartenente alla minoranza slovena non è prevista da alcuna norma (a differenza di quanto previsto nella Regione Alto Adige, nella quale vige il bilinguismo) e, per le ragioni sopra evidenziate, neppure è evincibile dalle norme di tutela della predetta minoranza linguistica.
3. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012″.
Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore e pertanto il ricorso deve essere rigettato; il ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. reitera infondate censure di violazione delle norme di tutela della minoranza linguistica slovena per la mancata traduzione del verbale di sanzione amministrativa in lingua italiana, mentre, come chiarito nella relazione, la traduzione deve avvenire a richiesta, la richiesta è stata evasa e il verbale è stato tradotto, tuttavia, non può essere applicato il termine di decadenza di 150 giorni con decorrenza dalla data della richiesta di traduzione perché l’atto è stato notificato validamente nella lingua ufficiale dello Stato Italiano e il diritto di difesa del contravventore di lingua slovena è tutelato dalla possibilità di proporre opposizione con termine decorrente dall’ottenimento della traduzione, che gli consentiva di difendersi nel merito della contestazione, mentre non risulta che alcuna contestazione di merito sia mai stata formulata.
Va invece accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso dell’Avvocatura Generale.
La notifica del controricorso è stata effettuata in data 8/10/2013 presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, dopo l’infruttuoso tentativo di notifica (in data 20/9/2013) all’avvocato domiciliatario in Roma, via Archimede 44.
Tuttavia in data 16/8/2013 era stata notificata all’Avvocatura dello Stato la correzione dell’indirizzo in precedenza indicato e l’esatto indirizzo in Roma Piazza Priscilla 4.
Pertanto deve ritenersi inesistente la notifica e inammissibile il controricorso in quanto non notificato.
Neppure rileva, al fine di escludere l’inesistenza della notificazione, la notifica effettuata presso la cancelleria di questa Corte in quanto, come già affermato da questa Corte (Cass. 28/11/2013 n. 26696), il controricorso, notificato presso la cancelleria di questa Corte sull’erroneo presupposto della sussistenza dei concorrenti requisiti della mancanza di elezione di domicilio e della omessa indicazione della posta elettronica certificata da parte della ricorrente, va dichiarato inammissibile; nel caso concreto, infatti il ricorrente aveva indicato anche l’indirizzo di posta elettronica certificata, ma la notifica non è stata effettuata tramite PEC.
A tal proposito si osserva, in condivisione del precedente di questa Corte sopra richiamato, che l’art. 370 cod. proc. civ. stabilisce:
– che “la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso” (comma 1);
– che “al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile” (comma 2);
L’art. 366 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 183/2011, applicabile ratione temporis trattandosi di ricorso notificato il 24 Luglio 2014) stabilisce che “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Da quest’ultima disposizione si evince che la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell’indirizzo di posta elettronica certificata, mentre ove questo secondo requisito sussista (come nel caso di specie), si deve ritenere che invece il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica.
Non v’è luogo a pronunciare sulle spese del presente procedimento stante l’inammissibilità del controricorso dell’Avvocatura Generale. Il presente ricorso è stato proposto dopo l’entrata in vigore della l. 228/2012 e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso articolo 13.

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