Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 7 gennaio 2016, n. 58

Svolgimento del processo e ragioni della decisione

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione “F.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza la Dental Aesthetic’s s.n.c., chiedendo il risarcimento dei danni per errata esecuzione di interventi protesici; la domanda veniva accolta, nel 1995, e la società condannata al risarcimento dei danni in favore dell’attore; l’appello della società veniva accolto, ma la sentenza d’appello veniva cassata con rinvio da questa Corte con sentenza del 2000; in sede di rinvio la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 76 del 2003, confermava nuovamente la sentenza di primo grado; la sentenza d’appello subiva la cassazione con rinvio ed il giudizio di rinvio veniva riassunto, nel 2009, nei confronti di T.G. e P., in quanto la società, divenuta nel frattempo Centro Dentistico Specialistico San Francesco di T. P. e c. s_n_c. era stata cancellata dal registro delle imprese; il terzo giudizio di appello si è concluso con la sentenza n. 1265 del 2014 con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha – per la terza volta – confermato la condanna al risarcimento danni in favore del Ferri, già pronunciata dal Tribunale di Piacenza nel lontano 1995.
T.G. e T. P., in proprio e n.q. di soci e liquidatori del Centro Dentistico Specialistico San Francesco di T. P. e c. s.n.c. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1265 del 2014 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 19 maggio 2014, non notificata.
Resiste con controricorso F.D., il quale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale per il giudizio di cassazione.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
Nella intestazione del ricorso si legge che i ricorrenti sono rappresentati e difesi dall’avv. P.S. del Foro di Piacenza per mandato 20.11.2009 a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello in pari data.
Dagli atti non risulta esser stata depositata altra procura, in particolare non la procura speciale, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c..
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudi2io davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa”. (tra le altre, Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia stata conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio ovvero, come nella specie, a margine dell’atto depositato nel giudizio di appello.
Manca del tutto, pertanto, il conferimento del mandato al difensore per la proposizione della odierna impugnazione (artt. 83, 365 e 369 cod. proc. civ.). Consegue l’inammissibilità del ricorso in esame per difetto di procura.
L’esito negativo della questione pregiudiziale, sulla sussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore, esime dall’esaminare nel merito ed anche dal dover riportare i motivi di ricorso. Si aggiunga che, quanto alla regolamentazione delle spese, questo giudizio vede come unico soccombente lo stesso difensore – e non anche la parte da lui nominata – essendo l’atto di conferimento della cd. rappresentanza tecnica, nella specie mancante, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l’esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito, nei cui confronti quella attività non spiega altrimenti, come in questo caso, effetto alcuno. Atteso che lo stesso difensore è parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del
controricorrente nel giudizio di legittimità. Tanto, in applicazione del principio affermato dalle Sez. Un. 10 maggio 2006, n. 10706, secondo il quale “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di adone o di impugnazione promossa dal difensore senta
effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nelgiudh2io o nella fase digiudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività dei difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”. non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurarjone di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenSi propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile”.
E’ stata depositata memoria dal ricorrente in data 11.11.2015, e memoria dal controricorrente
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, ritenuto che non siano necessarie altre osservazioni rispetto a quanto esposto nella relazione, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; liquida a carico dell’avv. P.S. le spese di lite sostenute dai controricorrenti, che liquida in curo 4.000,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi dell’art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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