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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 7 gennaio 2016, n. 101

Fatto e diritto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per quanto possa occorrere il Ministero dell’Economia e, delle Finanze propongono ricorso per cassazione contro S.M. G.m.b.h, che non svolge difese, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 23.9.2013, che ha rigettato l’appello alla sentenza dei Tribunale di Trento che aveva accolto l’opposizione alla ordinanza emessa dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato per l’irrogazione della sanzione pecurüäriá di euro 4000, a seguito di accertamento dell’utilizzo nel pubblico esercizio Osteria Eule Ma.Go Saa di Bolzano di un apparecchio privo di titolo autoriz7atorio e di targhette o codici identificativi, classificabile come videogioco per il poker on line, sequestrato in quanto rientrante nella categoria dei Totem
stante la violazione dell’ari. 110 comma 7 TULPS.
La sentenza impugnati, premesso che la contestazione riguardava esclusivamente il comma 7 ed il riferimento poteva valere solo in relazione alla lettera c), riguardante congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi che nella, specie si, ottenevano solo punti, spendibili per l’acquisto di oggetti vari e si esulava dall’ambito dei giochi di azzardo, ha rigettato l’appello. I ricorrenti denunziano: 1) violazione degli artt. 1 d.lgs. n.496/1948, dell’art. 110 comma 7 lett.c e comma 7 bis r.d. n. 77311931 perché la Corte trentina non dubita che gli apparecchi del tipo c.d. Totem presentino la componente ludica ed aleatoria prppria del .gioco d’azzardo e distribuiscono premi non in denaro ma in punti . spendibili on line per l’acquisto di oggetti vari, per cui doveva concludere che consentivano il gioco d’azzardo ed erano assimilabili a quelli indicati dal comma 7 lett e posto che distribuivano premi e che è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto.
In subordine la decisione sarebbe errata nella negazione dell’applicabilità del comma 7 bis dell’art. 110 in quanto non conterrebbe un divieto generalizzato della riproduzione di qualsiasi forma di poker, comunque vietata. 2) violazione degli artt. 43 e 49 trattato CE e della Direttiva CE n. 2400/31, degli artt. 1,2,8 d.lgs. n. 70/2003 circa il rigetto del secondo motivo di appello perchè la direttiva e la nonna statale di recepimento, contrariamente a quanto asserito dalla Corte trentina, escludono concordemente i c.d. giochi promozionali on line cui è possibile: accedere tramite il Totem sequestrato, i giochi d’azzardo, comprendendo unicamente, i giochi che. hanno. L’obiettivo dì incoraggiare la vendita di beni o servizi con eventuali vincite che servono esclusivamente ad acquisire i beni e servizi promossi, sempre a condizione che si tratti di giochi consentiti. 13) violazione dell’art, 110 comma 7 lett. c. e comma 7 bis r.d. n. 773/1031, del d.l. n. 40/2010 conv. in l. n.73/2010 perché è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto.
Ciò premesso si osserva:
Come dedotto, la sentenza impugnata, premesso che la contestazione riguardava esclusivamente il comma 7 ed il riferimento poteva valere solo in relazione alla lettera e), riguardante congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, ché non distribuiscono premi, e che nella specie si ottenevano solo punti spendibili on line per l’acquisto di oggetti vari e si esulava dall’ambito dei giochi di azzardo, ha rigettato l’appello.
Occorre stabilire se tale statuizione comporti un accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità o configuri le denunziate violazioni di legge.
L”affermazione che l’apparecchio consenta il gioco d’azzardo e sia assimilabile a quelli indicati dall’art. 110 comma 7 lett.c in quanto distribuisce premi in punti per cui è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto è suffragata dai ricorrenti col richiamo alla giurisprudenza penale di questa Suprema Corte posto che il fine di lucro che carattarizza il, gioco illecito, non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile.
Questa Corte non ignora che, in tema di sanzioni amministrative, le macchine da gioco, anche se conformi alle prescrizioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 r.d. 18.6.1931 n. 773 (TULPS), come modificato dall’art. 22 comma 3 della legge 27.12.2002 n. 289, ove riproducano, in tutto o in parte, le regole fondamentali del gioco del “poker”, sono vietate a norma del comma 7 bis del suddetto articolo 110 del TULPS, introdotto dall’art.39 del d.l. 30.9.2003 n. 269, cony. nella 1.24.11.2003 n.326, e la distribuzione, l’installazione o il consentire l’uso delle stesse è sanzionato dal comma 9, lett. e), del medesimo art.110 del, TULPS ( Cass. 21.10.2010 n. 21637).
Non risulta sostanzialmente contestato l’accertamento dei verbalizzanti che trattasi di apparecchiatura che permette la navigazione in Internet tramite l’utilizzo di una Smart Card ricaricabile, fornita ad ogni utente con possibilità di incrementare la ricarica partecipando a diversi giochi di sorte, tra i quali l’opzione “poker room”. Stando alla giurisprudenza penale è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto ( Cass, pen. n. 3739112013) ed il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile (Cáss. pena n. 3409/2006) .
E’ irrilevante, pertanto, che la direttiva comunitaria n. 2000131/CE preveda i c.d. giochi promozionali e che altri ordinamenti consentano l’utilizzo di determinate apparecchiature essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall’ordinamento interno.
Il solo fatto che le apparecchiature in questione consentano la selezione dell’opzione “poker room” e distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, corífigúra l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea, concretando il divieti oggetto delle contestazioni.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza e decisione nel merito.
La novità della questione determina la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e co npensa le spese dell’intero giudizio.

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