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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2015, n. 12994. Ai sensi della Legge n. 52 del 1991, articolo 5 qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dalla stessa legge all’articolo 7, comma 1; detta norma dispone che “l’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto”. Nella prospettiva della Legge n. 52 del 1991 il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilita’ ai terzi non e’ il perfezionamento dell’atto contrattuale, bensi’ il “pagamento” del cessionario al cedente (fatto che rappresenta la “causa” della cessione, non gia’ l’effetto di essa, come nella cessione-vendita del credito) e la revoca, coerentemente con questa impostazione, colpisce l’accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l’esecuzione. La norma speciale della Legge n. 52 del 1991, articolo 7 – si e’ rilevato – si inserisce nell’ambito del disposto della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto annuale e a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis e, come la seconda, colpisce le disposizioni patrimoniali compiute dall’imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 giugno 2015, n. 12994 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I , sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253. Il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che, per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni. Conseguentemente, il requisito della scientia damni consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria

Suprema Corte di Cassazione Sezione I Sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253   SENTENZA   sul ricorso proposto da: (OMISSIS) SOC. coop. (c.f. (OMISSIS)), in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2015, n. 2256. Nel caso in cui l'assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito in bonis, il pagamento così effettuato rientra nella sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, 2 comma, l.f.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 febbraio 2015, n. 2256 Svolgimento del processo Il Fallimento della s.n.c. Torrefrutta e dei soci illimitatamente responsabili P.M. , T.M. e F.G. , premesso di avere appreso che i soci P. e T. avevano stipulato polizze vita con Alleanza Ass.ni; di avere informato detta società assicuratrice della...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 settembre 2014, n. 20294. Se il fallito aliena beni immobili nel periodo sospetto, la mancata prova del pagamento del prezzo non è indizio sufficiente della simulazione assoluta dell’atto di compravendita, ma è idoneo a comprovare la simulazione relativa e la gratuità dell’atto dissimulato che, ai sensi dell’art.64 l.f., è inefficace nei confronti dei creditori

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 settembre 2014, n. 20294 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 19314. Nell'ipotesi di revocatoria fallimentare di un atto di compravendita preceduto dalla stipula di un contratto preliminare, la sproporzione tra le prestazioni deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo, essendo tale negozio a determinare l'effettivo passaggio della proprietà, e a tal momento occorre riferirsi per la determinazione del valore venale del bene

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 19314 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott....