cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 13 luglio 2015, n. 14584

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore avv. prof. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) ed elett.te dom.to presso lo studio della medesima in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2517/08 della Corte d’appello di Roma depositata il 16 giugno 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2015 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il fallimento ricorrente l’avv. (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, respingendo il gravame del curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta respinto la domanda di revoca, ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, e comma 2, dell’atto di vendita di ottanta posti auto e moto siti in (OMISSIS) stipulato il 19 luglio 2001, entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della societa’ venditrice.

La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio di sproporzione tra le reciproche prestazioni delle parti, la circostanza che il prezzo pattuito di lire 4.800.000.000 fosse stato pagato solo parzialmente (non piu’ di lire 3.275.000.000), poiche’ l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo rileva ai soli fini dell’azione di inadempimento o della risoluzione del contratto; onde non ricorreva l’ipotesi di cui alla L.F., articolo 67, comma 1, n. 1. Ne’ ricorreva quella di cui al secondo comma, perche’ il curatore non aveva dato prova della scientia decoctionis da parte della societa’ acquirente, essendo insufficienti gli elementi addotti della messa in liquidazione della societa’ venditrice, della riduzione del capitale sociale e del mancato deposito dei bilanci degli anni 2000 e 2001. La messa in liquidazione e la riduzione del capitale sociale, infatti, costituiscono vicende fisiologi-che della vita di una societa’ commerciale; per quanto, poi, il mancato deposito dei bilanci possa essere astrattamente significativo, tuttavia il relativo accertamento non e’ esigibile dal normale acquirente di un immobile, “la cui diligenza non puo’ spingersi fino ad assumere informazioni sullo stato di salute del venditore”.

Il curatore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui non ha resistito la societa’ intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, in relazione all’articolo 45, della stessa legge e all’articolo 2704 c.c., si censura il rigetto della domanda di revoca ai sensi della prima delle disposizioni normative invocate.

Il ricorrente premette che i pagamenti dell’acquirente risultavano eseguiti con modalita’ diverse da quelle stabilite nel contratto e altresi’ incredibili, come il versamento in contanti prima di settecento e poi di cinquecento milioni di lire attestato da quietanze del liquidatore della societa’ venditrice; che i relativi documenti erano stati contestati dalla curatela in quanto non opponibili alla medesima; che cio’ implicava deduzione della simulazione relativa della vendita, deduzione erroneamente esclusa dalla Corte d’ appello.

Da tali premesse e dalla, invero, non proprio perspicua formulazione dei tre “quesiti” con i quali il motivo di ricorso si chiude, e’ dato evincere che il ricorrente, pur insistendo nella tesi per cui, ai fini del giudizio di sproporzione delle prestazioni ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, occorre confrontare tra loro le prestazioni non gia’ come promesse nell’atto, bensi’ come poi eseguite dalle parti, tenta comunque di correggere il tiro deducendo la simulazione relativa del contratto (quanto – par di capire – al prezzo, realmente pattuito in misura inferiore a quella dichiarata).

1.1. – Il motivo non puo’ trovare accoglimento.

Ribadito, infatti, che la proporzionalita’ tra le prestazioni delle parti ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, dev’essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza tener conto di successivi inadempimenti e del danno che ne sia eventualmente derivato, atteso che l’inadempimento e’ accadimento successivo all’accordo delle parti ed estraneo all’assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi (Cass. 5058/2007), deve aggiungersi che la tesi della simulazione del prezzo, avanzata in ricorso, e’ del tutto nuova, dato che, all’evidenza, essa non puo’ dirsi affatto “implicita” nella mera deduzione della inopponibilita’ delle quietanze del liquidatore o della non plausibilita’ del pagamento in contanti di somme ingenti. L’accertamento della simulazione, invero, e’ domanda diversa dalla re-vocatoria, quindi andava dedotta espressamente.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli articoli 2697 e 2729 c.c., nonche’ contraddittorieta’ della motivazione, si censura la negazione dell’assolvimento dell’onere probatorio quanto alla scientia decoctionis, osservando che grava sul contraente in bonis “un vero e proprio obbligo di informazione sullo stato di salute” dell’impresa con cui si trova a contrattare, sicche’ era onere della societa’ convenuta dimostrare l’ignoranza della condizione patrimoniale della controparte. La Corte d’appello, inoltre, non aveva tenuto conto che, a seguito delle ingenti perdite accertate con il bilancio al 31 dicembre 1999, la societa’ venditrice aveva deliberato, il 5 marzo 2001, la riduzione del capitale da lire 1.000.000.000 a lire 70.000.000 (e poi la messa in liquidazione dal 4 maggio 2001), cui aveva fatto seguito la presentazione della domanda di concordato preventivo il 4 ottobre 2001.

2.1. – Neanche questo motivo puo’ trovare accoglimento.

Va ribadito, infatti, che nell’ipotesi di cui alla L.F., articolo 67, comma 2, l’onere di provare la scientia decoctionis da parte del contraente in bonis grava sul curatore, e che non esiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono soltanto configurarsi presunzioni semplici di avvenuta assunzione di tali informazioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito (salvo il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Nella specie la Corte d’appello ha appunto ritenuto che gli elementi presuntivi indicati dal curatore (riduzione del capitale sociale per perdite, conseguente messa in liquidazione della societa’ e omesso deposito dei bilanci 2000 e 2001) non consentissero di concludere che la societa’ acquirente era informata della situazione economica della societa’ venditrice. A cio’ deve aggiungersi che neppure l’ulteriore elemento sottolineato nel ricorso – la presentazione, cioe’, della domanda di concordalo preventivo il 4 ottobre 2001 – e’ decisivo, trattandosi di fatto successivo alla stipula del contratto di compravendita e dunque, per definizione, non conoscibile alla data del medesimo.

3. – In conclusione il ricorso va respinto. In mancanza di attivita’ difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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