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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24150. La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni nell’usufrutto, contenuta negli artt. 985 e 986 cod. civ., assume a riferimento gli interventi sul bene posti in essere dall’usufruttuario, che si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo. Situazione diversa è quella in cui il donatario nudo proprietario deduca, come nella specie, di avere attuato a sue spese opere sul bene oggetto di usufrutto, che ne abbiano accresciuto il valore. In tale situazione – che può verificarsi in quanto non esiste un divieto, per il nudo proprietario, di effettuare interventi sul bene, con il consenso dell’usufruttuario, come desumibile dall’art. 983 cod. civ. -le opere eseguite dal nudo proprietario non possono “giovare all’usufruttuario o ai suoi eredi”, poiché ad esse non corrisponde affatto un credito dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario. Viene a mancare, in tale situazione, la giustificazione del conferimento, in sede di collazione, del valore corrispondente al bene donato, comprensivo di opere realizzate dal donatario – nudo proprietario a sue spese

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24150   Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Trento, depositata l’11 agosto 2010 e notificata il 18 dicembre 2010, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, nel giudizio avente ad...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 luglio 2015, n. 14697. In tema di criteri di riparto delle spese riguardanti la manutenzione, ricostruzione e installazione dell’ascensore, la disciplina contenuta negli artt. 1123-1125 cod. civ., sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale che abbia natura contrattuale, inoltre, deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca tali spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime. In quest’ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l’esenzione totale dall’onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese (comprese quelle di conservazione), in ordine a una determinata cosa comune (come ad es. l’ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato” In assenza di siffatta previsione contrattuale, la proprietà comune del bene impone la partecipazione di tutti i condomini alle decisioni che concernono detto bene

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 luglio 2015, n. 14697 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata il 14 febbraio 2009, che ha accolto l’appello proposto da N.A. avverso la sentenza del Tribunale di Genova, e nei confronti del Condominio via (omissis) . 1.1. –...

Cassazione, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854
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Cassazione, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...