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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 luglio 2015, n. 13861. La disposizione del Decreto Legge n. 67 del 1997, articolo 18, convertito in Legge n. 135 del 1997 (per il quale “le spese legali relative a giudizi per responsabilita’ civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali… sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”, sempreche’ tali giudizi si siano “conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilita’” dei dipendenti medesimi) e’ considerata espressione della regola civilistica generale di cui all’articolo 1720 c.c., comma 2, in tema di rapporti fra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto ad esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incarico, che declina e traduce, a sua volta, il principio generale dell’ordinamento di divieto di locupletatio cum aliena iactura

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 6 luglio 2015, n. 13861 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. DI AMATO Sergio...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 giugno 2015, n. 12157. Chi acquista la proprietà di tutte le cantine presenti su di un piano non diventa automaticamente proprietario del relativo corridoio di accesso e disimpegno che, salvo patto contrario, rimane condominiale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 11 giugno 2015, n. 12157 Motivi della decisione 2) Giova premettere che il ricorso concerne soltanto questioni residue nei confronti del Condominio e in particolare (cfr conclusioni del ricorso) la natura condominiale del corridoio di servizio dei ripostigli-sottotetto. L’appello nei confronti della C. concerneva peraltro soltanto il risarcimento...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 maggio 2015, n. 10171. La copia del testamento in carta carbone non può valere come olografo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 maggio 2015, n. 10171 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 maggio 2015, n. 10202. Il creditore che dopo aver rilasciato quietanza di pagamento sostenga di non aver ricevuto quanto effettivamente gli spetta è legittimato ad impugnare il documento unicamente dimostrando che la differenza esistente tra il prezzo realmente pattuito e quello dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 maggio 2015, n. 10202 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 maggio 2015, n. 10202. A fronte di quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della “relevatio ab onere probandi” e dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 cod. civ.. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione – con ogni mezzo – che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla “contra se pronuntiatio” asseverativa del fatto dell’intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 19 maggio 2015, n. 10202 Motivi della decisione 2) La Corte d’appello ha ritenuto che la quietanza rilasciata nel rogito valeva a liberare gli acquirenti da ogni debito, essendo richiamata la pienezza del saldo, con rinuncia del venditore all’ipoteca legale. Ha osservato che era onere dell’attore fornire la...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 marzo 2015, n. 4628. In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE sentenza 6 marzo 2015, n. 4628 Svolgimento del processo 1) Gli odierni ricorrenti agirono nel novembre 1996 proclamandosi promittenti venditori di una porzione di fabbricato sita in Avellino. Chiesero l’esecuzione in forma specifica dell’accordo preliminare concluso il 9 luglio 1996 con i promissari acquirenti, i coniugi Fr.Gi. e F.M....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26434. Le multe per l'indebito accesso in diverse date e orari nella Ztl devono essere rivalutate secondo il principio del concorso formale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26434 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere...

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5 Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433   La massima estrapolata: La prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5, dei crediti dei commercianti per il prezzo delle...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433. Il codice vigente e la giurisprudenza non escludono il piccolo imprenditore dal campo di applicazione della disposizione citata: L'art. 2955 c.c. dispone, al n. 5, che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio. L'operatività di questa prescrizione presuntiva è limitata a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente; non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva, presumendosi, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. Si esclude l'applicabilità qualora il compratore le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio. Pertanto, l'art.2955, n.5, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il venditore rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di piccolo imprenditore.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433 Fatto e diritto 1) Con atto di citazione notificato in data 29.12.2009, la ditta “Trapani Transfert” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2009, emesso dal Giudice di pace di Trapani in data 15.10.2009 e notificato il 23.11.2009. All’opponente veniva ingiunto, a istanza...