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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 27 novembre 2015 n. 24235. In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma primo, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 e. e, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2015, n. 24235     Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza, qui impugnata, pubblicata il 20 febbraio 2014 la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha pronunciato sull’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a-, nei confronti di D.D. , avverso la sentenza del...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2015, n. 22890. Sussiste la responsabilità solidale della Camera di Commercio che abbia rilasciato un certificato di origine di merce italiana senza verificare di fatto l’esistenza della merce stessa. In particolare, tale condotta negligente si configura come concausa del danno lamentato dalla società che, facendo affidamento su tale documento (in quanto rilasciato da un ente pubblico certificatore accreditato), abbia acquistato della merce senza ottenerne mai la fornitura. Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 novembre 2015, n. 22890 Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 17 maggio 2012 la Corte d’Appello di Genova, pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 23841/2008, ha confermato le statuizioni di condanna contenute nella sentenza della Corte d’Appello...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 ottobre 2015, n. 20885. L’opponibilità o meno delle procedure esecutive e concorsuali dei vincoli di indisponibilità o dei divieti di alienazione sugli immobili che ne sono oggetto dipende dalla natura del vincolo e dalla relativa disciplina, legale e/o convenzionale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20885 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 19520. Qualora nel giudizio il valore della controversia sia manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice civile, esso si determina non sulla base del credito a tutela del quale si è agito in revocatoria, ma sulla base del valore effettivo della controversia, il tutto in applicazione dell’articolo 6 del Dm 8 aprile 2004 n. 127

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2015, n. 19520 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 19552. In tema di credito al consumo, nella vigenza della disciplina degli articoli 121 e seguenti d.lgs. n. 385/1993, l’art. 124, comma 3, deve interpretarsi come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo – il cui oggetto sia l’acquisto di beni o servizi determinati – contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. In caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l’azione diretta del consumatore contro il finanziatore, disciplinata dall’art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può esercitare in base alle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 30 settembre 2015, n. 19552 Ritenuto in fatto S.P. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste la SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A., già BANCA FINCONSUMO S.p.A., chiedendo accertarsi nulla essere da lui dovuto alla convenuta in forza ed in conseguenza del contratto in data 20 dicembre 2003, nonché...