Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 5 settembre 2016, n. 17573
Articolo

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 5 settembre 2016, n. 17573

In tema di contratto di compravendita la fittizietà della dichiarazione di pagamento del prezzo può essere provata per testi e/o presunzioni, giacché rileva come mero fatto storico, avente puro valore indiziario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 5 settembre 2016, n. 17573 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATERA Lina – Presidente –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 gennaio 2016, n. 1076. Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non e’ avvenuto e che il possesso del titolo e’ dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dal Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, articolo 45, comma 1, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito e’ tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacche’ il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 gennaio 2016, n. 1076 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 maggio 2015, n. 10202. Il creditore che dopo aver rilasciato quietanza di pagamento sostenga di non aver ricevuto quanto effettivamente gli spetta è legittimato ad impugnare il documento unicamente dimostrando che la differenza esistente tra il prezzo realmente pattuito e quello dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 maggio 2015, n. 10202 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. ABETE...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 maggio 2015, n. 10202. A fronte di quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della “relevatio ab onere probandi” e dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 cod. civ.. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione – con ogni mezzo – che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla “contra se pronuntiatio” asseverativa del fatto dell’intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 19 maggio 2015, n. 10202 Motivi della decisione 2) La Corte d’appello ha ritenuto che la quietanza rilasciata nel rogito valeva a liberare gli acquirenti da ogni debito, essendo richiamata la pienezza del saldo, con rinuncia del venditore all’ipoteca legale. Ha osservato che era onere dell’attore fornire la...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358. In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358 Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.3.1990 la Coop. a r.l. ” F.G.” evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Castrovillari, S.S. deducendo di avere a lui venduto un’unità immobiliare sita in Amendolara, con rogito del notaio Lacanna, per il prezzo di...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21258. Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, il debitore non può opporre la quietanza rilasciata dal predetto creditore all'atto del pagamento, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella sua stessa posizione, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21258   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 22 settembre 2014, n. 19888. Il divieto di prova testimoniale, fissato dall'art. 2722 cod. civ. con riguardo ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, non può essere esteso alla quietanza rilasciata dal venditore di un autoveicolo nel contesto della dichiarazione unilaterale di vendita da lui firmata e debitamente autenticata

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 22 settembre 2014, n. 19888 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 febbraio 2014, n. 4196. Per la quietanza tipica la definizione confessoria è indiscussa, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., e non può impugnare l’atto se non provando, a norma dell’art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza; non gli è sufficiente, quindi, provare l’elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l’elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo determinò al rilascio. Nella quietanza “a saldo”, la dichiarazione liberatoria, se intesa come ricognizione negativa di debito, implica relevatio ab onere probandi, ai sensi dell’art. 1988 c.c., ovvero, se intesa come rinuncia o transazione, attiva la corrispondente disciplina negoziale.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  21 febbraio 2014, n. 4196  Svolgimento del processo Con atto di citazione inviato per la notificazione ex art. 149 c.p.c. il 7 luglio 1998 l’Avv.to M.D. evocava, dinanzi al Tribunale di Salerno, T.A. nella qualità di unica erede del notaio T.G. , esponendo che nell’anno 1983 quest’ultimo gli...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 luglio 2013, n.17869. In tema di quietanza di pagamento; rimessione alle sezioni unite

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 23 luglio 2013, n.17869 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 1994 l’Impresa Costruzioni Strade e Scavi MARZADRO Giovanni e Giorgio s.n.c., M.G. e Gi. proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Sondrio, avverso il decreto ingiuntivo n. 810 del 28.11.1994 emesso dal Presidente del...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 dicembre 2012, n. 23318. Quietanza di pagamento e la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis

Le massime 1. La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell’obbligazione secondo la previsione dell’art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui...