cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 21 gennaio 2016, n. 1076

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10009/2011 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2277/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati chiedendone l’accoglimento;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 12-1-2004 la (OMISSIS) s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 24-10-2003, con il quale il Tribunale di Varese le aveva intimato il pagamento della somma di euro 128.701,06 (lire 249.200.000) in favore della (OMISSIS) s.a.s., a titolo di quota residua del prezzo pattuito per la compravendita di un immobile in (OMISSIS), stipulata con atto notarile del (OMISSIS). L’opponente eccepiva l’avvenuto pagamento della somma ingiunta.

Con sentenza n. 1104/2005 il Tribunale di Varese rigettava l’opposizione, ritenendo non provata l’eccezione di pagamento.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la (OMISSIS) s.a.s..

Con sentenza in data 18-8-2010 la Corte di Appello di Venezia revocava il decreto ingiuntivo opposto; in parziale accoglimento della domanda di pagamento proposta dalla (OMISSIS) s.a.s., condannava la (OMISSIS) s.a.s. al pagamento in favore della predetta societa’ della somma di euro 96.887,31, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo. La Corte territoriale rilevava che l’appellante aveva provato il pagamento della somma di lire 61.000.000 mediante la produzione di tre cambiali in originale, tutte emesse da (OMISSIS) s.a.s. all’ordine di (OMISSIS) s.a.s. e da quest’ultima girate ad altro soggetto. Essa osservava, al contrario, che mancava la prova del pagamento dell’ulteriore importo di lire 187.000.000, risultando, in particolare, prive di valore probatorio le dieci cambiali prodotte in fotocopia, di cui l’appellata aveva disconosciuto la conformita’ all’originale.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. (societa’ che con atto del (OMISSIS) ha incorporato la (OMISSIS) s.a.s.), sulla base di un unico motivo.

L’ (OMISSIS) s.a.s. ha resistito con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale, affidato a due motivi.

In prossimita’ dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 214 c.p.c., articoli 1395, 2704, 2709 e 2710 c.c., nonche’ l’insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere prive di qualsiasi valore probatorio le tre cambiali prodotte in originale da (OMISSIS), avendo la creditrice sin dal primo atto difensivo dichiarato che non conosceva tali titoli, che la loro apparente data di emissione ((OMISSIS)) non aveva alcun riferimento all’atto notarile di compravendita del (OMISSIS), che in tale rogito non si era parlato di regolamento cambiario per il pagamento della parte di prezzo dilazionato, e che sussisteva un conflitto di interesse, essendo i predetti titoli stati emessi e girati, seppure nelle sue molteplici vesti, sempre dalla stessa persona fisica, (OMISSIS), il quale mentre da una parte assumeva un debito dall’altra ne rilasciava quietanza. Sostiene che il giudice del gravame non ha speso una parola per confutare le eccezioni del creditore, ed ha affermato, in contrasto con ogni principio di diritto, che gravava sul creditore l’onere di dimostrare a quale titolo gli erano state pagate le somme che, in realta’, non gli erano mai state corrisposte.

2) Con il primo motivo la ricorrente incidentale, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 2709 e 2697 c.c., articoli 8, 17, 45, 50, 51, 52, 60 e 94 Legge Cambiaria, deduce in primo luogo che la valutazione espressa dalla Corte di Appello circa l’inidoneita’ probatoria delle 10 cambiali prodotte in fotocopia si pone in contrasto con le norme sulle cambiali e sul disconoscimento dei documenti ex articolo 214 c.p.c.. In secondo luogo, sostiene che la valutazione inerente alla mancanza di valore probatorio della fattura n. (OMISSIS) si pone in violazione dell’articolo 2709 c.c., in quanto la predetta fattura, essendo regolarmente registrata nel libro IVA, fa piena prova nei confronti della (OMISSIS); ne’ puo’ il legale rappresentante successivo disconoscere, in nome e per conto della societa’, documenti pregressi regolarmente registrati e tenuti.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inidonee a provare l’avvenuto pagamento dell’ulteriore importo di lire 187.000.000 le cambiali prodotte in copia dalla debitrice. Sostiene, inoltre, che la Corte di Appello ha valutato in modo incompleto l’ulteriore documentazione in atti e che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la prova testimoniale dedotta era volta a provare fatti e accordi ad integrazione e precisazione dell’atto notarile di vendita.

3) Il motivo di ricorso principale e’ infondato.

Legittimamente la Corte di Appello ha ritenuto provato dalla societa’ acquirente il parziale pagamento del prezzo di vendita (per lire 61.000.000) attraverso la produzione di tre cambiali in originale, tutte emesse da (OMISSIS) s.a.s. all’ordine di (OMISSIS) s.a.s. e da quest’ultima girate ad altro soggetto.

E’ appena il caso di rammentare, al riguardo, che il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non e’ avvenuto e che il possesso del titolo e’ dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dal Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, articolo 45, comma 1, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore (Cass. 3-6-2010 n. 13462).

Una volta ritenuta provato dalla debitrice il pagamento del predetto importo con riferimento a quel determinato credito, correttamente la Corte di merito ha affermato che gravava sulla creditrice l’onere di provare che quel pagamento doveva imputarsi a un diverso credito. Cosi’ statuendo, il giudice di appello si e’ conformato al principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito e’ tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacche’ il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (Cass. 11-3-1994 n. 2369; Cass. 9/11/2012, n. 19527; Cass. 21-11-2014 n. 24837).

Le ulteriori censure mosse con il motivo in esame sono prive di specificita’ ed autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato in quale udienza o in quale atto difensivo abbia disconosciuto le cambiali e sollevato le altre eccezioni in relazione a tali titoli, ne’ tanto meno trascritto l’esatto contenuto delle deduzioni svolte, si’ da porre questa Corte nelle condizioni di vagliare, sulla base della sola lettura del ricorso, l’eventuale fondamento delle doglianze formulate.

3) Il primo motivo di ricorso incidentale non e’ meritevole di accoglimento.

La prima doglianza e’ formulata in termini del tutto generici, non spiegando in che modo si sia perpetrata la dedotta violazione di norme di diritto.

La seconda censura e’ infondata.

La Corte di Appello ha ritenuto priva di valore probatorio la fattura n. (OMISSIS), rilevando che l’ (OMISSIS) ha dapprima disconosciuto la firma di quietanza apposta sulla parte del documento contenente l’attestazione di pagamento dell’importo di lire 187.600.000 e poi, a seguito di ordine di esibizione disposto dal giudice, ha prodotto il libro registro IVA fatture vendite relativo all’anno 1998, da cui risulta l’annotazione della fattura mancante di tale attestazione.

La decisione impugnata resiste alle critiche mosse dalla ricorrente incidentale. Non si vede, infatti, quale valore probatorio ex articolo 2709 c.c., possa assumere, nei confronti della societa’ creditrice, ai fini della dimostrazione dell’estinzione dell’obbligazione, la mera registrazione della fattura, priva dell’annotazione del relativo pagamento.

4) Privo di fondamento e’ anche il secondo motivo di ricorso incidentale.

La Corte di Appello ha sufficientemente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto le dieci cambiali prodotte in fotocopia dalla debitrice inidonee a provare l’avvenuto pagamento della somma di lire 187.000.000: Essa ha rilevato, con argomentazioni non incongruenti, che tali cambiali contenevano sul retro la sola firma di girata in bianco di (OMISSIS), mentre il successivo timbro di (OMISSIS) era privo di sottoscrizione; e che, in ogni caso, l’appellata aveva disconosciuto le cambiali e la loro conformita’ all’originale, e negato di averle mai ricevute.

La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata anche nella parte in cui ha escluso la rilevanza probatoria degli altri documenti allegati dalla societa’ acquirente a dimostrazione del pagamento. Con argomenti pertinenti, la Corte di Appello ha spiegato che tale documentazione riguarda i rapporti e gli accordi intercorsi tra i soci delle due societa’ in relazione alla vicenda della cessione delle quote; e che, pur facendosi in essa riferimento alla regolamentazione del pagamento dell’immobile, la stessa non evidenzia in alcun modo che tali documenti siano stati anche recepiti dalle due societa’, che sono soggetti autonomi e distinti dai soci.

Le valutazioni espresse al riguardo dal giudice del gravame, pertanto, essendo sorrette da una motivazione immune da vizi logici, si sottraggono al sindacato di questa Corte.

E, in realta’, la ricorrente, con il motivo in esame, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, propone, in buona sostanza, mere censure di merito, che mirano ad ottenere una diversa e piu’ favorevole valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, viene sollecitato a questa Corte l’esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa istituzionalmente riservato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11-2005 n. 22901; Cass. 12-8-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).

L’onere di adeguatezza della motivazione, inoltre, non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, ne’ che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. E’, infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 2-12-2014 n. 25509; Cass. 20-11-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2-8-2001 n. 10569).

Le doglianze mosse in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, infine, sono prive di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto i capitoli di prova articolati, in modo da porre questa Corte nella condizione di valutare l’eventuale decisivita’ dei fatti che si intendevano provare.

5) Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.

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