Non è proponibile la querela di falso avverso la relazione di servizio redatta dai Carabinieri ed il successivo rilevamento tecnico descrittivo, in quanto entrambi tali atti non hanno natura di atto pubblico, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, ma trattandosi di semplici documenti suscettibili di essere liberamente valutati dal giudice come elementi di...
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 26 settembre 2016, n. 18770
Le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica d’ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto. Se è consentito al giudice fare ricorso ad una c.t.u. per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza...
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 29 luglio 2016, n. 15790
L’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 maggio 2015, n. 18507. Nel vigente sistema processuale, che ripudia la prova legale ed è espressamente informato ai principi della non tassatività dei mezzi di prova (artt. 187 e 188, cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192, cod. proc. pen.), non esiste alcuna preclusione all’utilizzo, a fini di prova, della copia fotostatica di un documento che non sia distrutto, smarrito o sottratto o comunque non irrecuperabile. L’art. 234, comma 2, cod. proc. pen., infatti, si limita ad autorizzare l’acquisizione della copia del documento, che per qualsiasi causa sia andato distrutto, smarrito o sottratto e non possa più essere recuperato, quando occorra far uso dell’originale, ma la norma non deve essere interpretata come espressione di una regola che pone un limite all’acquisizione delle copie fotostatiche, non contemplando alcun divieto espresso in tal senso. Non v’è perciò alcuna preclusione legale all’acquisizione della fotocopia del documento che non sia distrutto, smarrito o sottratto o comunque non irrecuperabile (artt. 189 e 191, comma 1, cod. proc. pen.), residuando in capo al Giudice il solo dovere di dar conto dei criteri adottati in sede di valutazione della relativa prova (artt. 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 maggio 2015, n. 18507 Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 13-20 febbraio 2014 con la quale il Tribunale di quello stesso capoluogo, in sede di riesame del decreto del 5 dicembre 2013 del Giudice per le...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22384. Il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi, e le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali; ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA 22 ottobre 2014, n. 22384 RITENUTO IN FATTO La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 255/07, decidendo sull’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti dalla società TES di Andrea Giuliano e C. s.a.s., in relazione alla sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Cagliari il 2 ottobre-...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 ottobre 2014, n. 20736. Il convincimento del giudice del merito può essere fondato anche solo sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede d'interrogatorio libero, ove le medesime, pur prive della forza propria della confessione, non siano contraddette da elementi probatori contrari. La natura giuridica non confessoria dell'interrogatorio libero della parte, non rileva ai fini della sua libera valutazione da parte del giudice che può legittimamente trarre dall'interrogatorio stesso una valutazione contraria all'interesse della parte che lo ha reso. Tale valutazione, se congruamente e logicamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 ottobre 2014, n. 20736 Svolgimento del processo Con sentenza del 4 dicembre 2007 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 6 giugno 2006 con la quale era stata rigettata la domanda proposta da G.S. , intesa ad ottenere la...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 22 settembre 2014, n. 19888. Il divieto di prova testimoniale, fissato dall'art. 2722 cod. civ. con riguardo ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, non può essere esteso alla quietanza rilasciata dal venditore di un autoveicolo nel contesto della dichiarazione unilaterale di vendita da lui firmata e debitamente autenticata
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 22 settembre 2014, n. 19888 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 giugno 2014, n. 14804. Quando la parte, contro la quale sia prodotta la copia fotostatica, assimilabile a quella fotografica di cui all'articolo 2719 del Cc, non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima almeno apparentemente sottoscritto, la disconosca come falsa e, comunque, come non conforme all'originale, nessuna delle parti può produrre l'istanza di verificazione ex articolo 216 del Cpc, istanza che concerne soltanto i documenti originali, ma incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta; ne consegue che detta controparte è tenuta o a esibire l'originale, e, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura, se l'avversario insisterà nel disconoscerla, o a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2724, n. 3, del Cc, di avere senza sua colpa smarrito il documento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 giugno 2014, n. 14804 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. ABETE...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 luglio 2014, n. 16745. L'art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi -la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 luglio 2014, n. 16745 Svolgimento del processo 1.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata in data 24.8.2006 e notificata in data 10.1.2007, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.r.l....
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 maggio 2014, n. 12065. Chi interviene in un giudizio civile già pendente assumendo di essere "erede" di una delle parti, deve fornirne la prova. Nel caso presenti una autodichiarazione, benché essa non possa considerarsi di per sé una «prova», in caso di mancata o anche inadeguata contestazione può essere posta a fondamento della decisione
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 29 maggio 2014, n. 12065 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Presidente...