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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2015, n. 11035. Le disposizioni in materia di condominio non sono estensibili al consorzio costituito tra proprietari d’immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, atteso che i due istituti giuridici, nonostante le numerose analogie, presentano anche caratteristiche diverse che non ne permettono una completa parificazione concettuale: il condominio di edifici è una forma di proprietà plurima, derivante dalla struttura stessa del fabbricato e regolata interamente da norme che rimangono nel campo dei diritti reali, con la conseguenza che il carattere di immobile condominiale è una qualitas fundi, che inerisce al bene e lo segue, con i relativi oneri, presso qualsiasi acquirente; il consorzio, che ha un livello di organizzazione più elevato, appartiene, invece, alla categoria delle associazioni, con la conseguente rilevanza della volontà del singolo di partecipare o meno all’ente sociale, pur potendo tale volontà essere ricavata (se non esiste una contraria norma di statuto o di legge) da presunzioni o da fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio, oppure l’utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti. In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2015, n. 11035   Ragioni in fatto e in diritto della decisione   1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 30.5.2012) – per quanto ancora interessa – la Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – ha confermato la condanna di D.G....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 maggio 2015, n. 9785. L’aggiornamento delle liste elettorali impone il corretto trattamento dei dati sul mutamento di sesso Configura indebita diffusione di dati sensibili, fonte di risarcimento del danno, la trasmissione effettuata dall’ufficio elettorale di un Comune ad altro di destinazione di un fascicolo contenente i dati anagrafici e l’annotazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una persona, con la specificazione che la stessa ha mutato sesso assumendo diverso nome

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 maggio 2015, n. 9785 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 novembre 2014, n. 23624. Per l'ipotesi di reciproca soccombenza, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita', non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalita' fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 5 novembre 2014, n. 23624 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. BENINI Stefano – rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott....