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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 agosto 2015, n. 17336. Il dies a quo del termine di prescrizione del danno (da illecito istantaneo con effetti permanenti) inizia a decorrere non dalla data dell’irreversibile trasformazione (o se antecedente dalla scadenza del periodo dell’occupazione legittima), ma dal momento in cui l’azione dell’Amministrazione venga o possa essere percepita dal proprietario come danno ingiusto ed irreversibile, e che la prova del relativo dato incombe sull’Amministrazione stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  31 agosto 2015, n. 17336 Svolgimento del processo Con sentenza del 20/12/1995-51111996, il Tribunale di Patti condannò il Comune di Oliveri al risarcimento del danno da occupazione appropriativa subito dalla Società Azimut a r.l. per la perdita di proprietà della porzione del suo fondo, irreversibilmente trasformata a strada...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 agosto 2015, n. 17087. L’art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 ha introdotto e disciplinato un procedimento cautelare con funzione anticipatoria della pronuncia di merito, in particolare, rilevando che: a) i commi 3, 4 e 5, riproducono pedissequamente l’art. 669 sexies cpc, il comma 6 prevede il reclamo al giudice superiore contro i provvedimenti del giudice adito; il comma 8 richiama quoad poenam l’art. 3 88 c.p., comma 1, ma adotta la formulazione letterale di cui comma 2, relativo a chi elude 1 esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescriva misure cautelare; b) per effetto dell’introduzione (ad opera dell’art. 2, co 3, lett. e bis) nn. 2.3, del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005) del comma 6 all’art. 669 octies cpc, il mancato inizio dell’azione di merito entro un termine perentorio non comporta l’inefficacia del provvedimento cautelare; e) la stabilizzazione dell’efficacia del provvedimento cautelare anticipatorio trova il suo limite nella possibilità, riconosciuta dal menzionato comma 6 dell’art. 669 octies cpca ciascuna parte di iniziare la causa di merito cosa, attenuandosi, ma non eliminandosi, il carattere strumentale dei provvedimento stesso, in conformità col principio secondo cui qualsiasi diritto, anche se oggetto di tutela sommaria o cautelare, può formare, oggetto di cognizione piena da parte di un giudice su iniziativa, non più obbligatoria, della parte; d) la possibilità per il giudice prevista dall’art. 44, co 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998, di condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale, con la decisione che definisce il giudizio – disposizione sostanzialmente analoga a quella di cui all’art. 4, co 4, del lgs. n. 215 del 2003- “acquista significato solo se intesa come facoltà aggiuntiva del giudice cautelare di condannare la parte al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, così ottenendosi un rafforzamento ed anticipazione della tutela antidiscriminatoria, secondo l’intenzione dei legislatore”; previsione “sarebbe viceversa pleonastica se riferita alla sentenza che definisce il giudizio di merito, cui già appartiene tale potere”

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 agosto 2015, n. 17087 Svolgimento del processo Con atto notificato il 5.4.2007, l’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (UFTDU) propose azione di discriminazione collettiva, ex artt. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, innanzi al Tribunale di...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 maggio 2015, n. 10643. E’ tutelabile anche il pregiudizio derivante da una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia in ipotesi di espansione futura dell’attività concorrente, sia nell’ipotesi di attività preparatorie all’esercizio dell’impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all’attività produttiva

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 22 maggio 2015, n. 10643 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente – Dott. NAPPI Aniello – Consigliere – Dott. DIDONE Antonio – Consigliere – Dott. CAMPANILE Pietro –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 giugno 2015, n. 12507. Nella gestione della centrale dei rischi la Banca d’Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali (Dlgs 196/2003) in quanto la riconducibilità di tale trattamento all’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 2, lettera d), del d.lgs. cit. esclude soltanto l’applicabilità della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall’art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall’art. 141, lettere a) e b): è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d’Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all’azione proposta dall’interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice, ai sensi dell’art. 152, comma 12, può provvedere anche in deroga al divieto di cui all’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 giugno 2015, n. 12507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13511. La legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle Usl spetta alle Regioni, in via concorrente con le c.d. gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie, fruenti della soggettività dell’ente soppresso e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl, in veste di commissario liquidatore), in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale fa escludere l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle medesime gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori. Questo principio si applica anche alle domande di arricchimento proposte a norma dell’art. 2041 c.c..

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13511 Svolgimento del processo 1.- Con citazione notificata il 23.4.1998 la Tecnoelettronica Sud srl ha convenuto in giudizio l’Assessorato Regionale della Sanità della Regione Siciliana e ne ha chiesto la condanna al pagamento di £. 48.129.801, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 giugno 2015, n. 12509. L’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 giugno 2015, n. 12509 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 maggio 2015, n. 11223. La comunicazione di informazioni sulla salute del dipendente configura un illecito trattamento di dati quando è possibile una comunicazione parziale che contenga il dato pertinente allo scopo da perseguire, mentre va omessa la visibilità di dati sanitari ultronei con particolare riferimento alla patologia da HIV

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 maggio 2015, n. 11223 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI...