Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2015, n. 19520 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19253. Se gli eredi vengono condannati a restituire quanto già percepito, la ripartizione deve avvenire in conformità alle singole quote ereditarie. Secondo il principio di solidarietà tra eredi, questi rispondono dei debiti del de cuius esclusivamente pro quota e, di rimando, in proporzione al quantum ricevuto a titolo ereditario. Tale principio va desunto dall’art. 752 c.c., in tema di ripartizione dei debiti ereditari
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 settembre 2015, n. 19253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 19524. Nelle locazioni non abitative le parti sono libere di determinare liberamente il canone di locazione e, sussistendo specifici presupposti, possono anche prevedere aumenti in misura differenziata per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2015, n. 19524 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n.19532. Nel leasing di godimento, il canone dovuto rappresenta un corrispettivo di finanziamento a scopo di godimento del bene per una durata prestabilita. Nel leasing traslativo, a cui si applica inderogabilmente l’art. 1526 c.c. e non già l’art. 1458 c.c., il canone ha natura di corrispettivo del futuro trasferimento ed ha la funzione di scontare una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto; alla scadenza del periodo fissato il bene conserva un valore residuo particolarmente apprezzabile, notevolmente superiore al prezzo di opzione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 30 settembre 2015, n.19532 Ritenuto in fatto Nel febbraio 2001 La Gatta srl, Catarsi ing. Pietro srl, B.G. , D.G. (…), D.C. e Gi. (…) proponevano distinte opposizioni al decreto con il quale venivano ingiunti di pagare a Fime Leasing spa – nella loro qualità di fideiussori, e...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 19552. In tema di credito al consumo, nella vigenza della disciplina degli articoli 121 e seguenti d.lgs. n. 385/1993, l’art. 124, comma 3, deve interpretarsi come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo – il cui oggetto sia l’acquisto di beni o servizi determinati – contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. In caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l’azione diretta del consumatore contro il finanziatore, disciplinata dall’art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può esercitare in base alle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 30 settembre 2015, n. 19552 Ritenuto in fatto S.P. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste la SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A., già BANCA FINCONSUMO S.p.A., chiedendo accertarsi nulla essere da lui dovuto alla convenuta in forza ed in conseguenza del contratto in data 20 dicembre 2003, nonché...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19212. L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di relativa mancata prestazione da parte del paziente. Trattasi di due distinti diritti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2 co., Cost.). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1 co., Cost.). L’autonoma rilevanza della condotta di adempimento della dovuta prestazione medica ne impone pertanto l’autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell’acquisizione del consenso informato. Si è al riguardo precisato che, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente, è onere del medico provare l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze , senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell’informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. In mancanza di consenso informato l’intervento del medico – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – è pertanto sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente. Il consenso libero e informato, che è volto a garantire la libertà dell’individuo e costituisce un mezzo per il migliore perseguimento dei suoi interessi, consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, pure in quella terminale) la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla , salvo che ricorra uno stato di necessità non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita. Presuntiva può essere invece la prova che un consenso informato sia stato effettivamente ed in modo esplicito prestato, ed il relativo onere ricade sul medico.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 settembre 2015, n. 19212 Svolgimento del processo Con sentenza del 13/11/2012 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla sig. E.C.J. in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 39600/03, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. F.F. e delle chiamate Società Assitalia...
Corte di Casaszione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19211. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 settembre 2015, n. 19211 Svolgimento del processo Con sentenza del 25/10/2011 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Livorno n. 416/2001, ha dichiarato la concorrente responsabilità del sig. P.R. (nella...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2015, n. 18807. Nell’ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto soggiace al regolamento FIGC (anche per quanto concerne la necessità che l’incarico venga conferito, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Federazione) non solo quando esso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nel relativo albo, ma quand’anche esso sia stipulato tra il professionista medesimo ed un avvocato iscritto all’albo professionale ordinario. Le violazioni delle norme dell’ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, comportano comunque l’invalidità del contratto anche in base all’ordinamento dello Stato, incidendo necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo; intesa quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall’ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 settembre 2015, n. 18807 Svolgimento del giudizio Nel maggio 2005 l’avvocato S.L. conveniva in giudizio il calciatore M.A. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre accessori, a titolo di penale contrattuale relativa al mandato 13 febbraio 2003 con il quale il convenuto...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2015, n. 18812. L’indennità per la perdita dell’avviamento compete al conduttore per il solo fatto che il locatore abbia assunto l’iniziativa di non proseguire la locazione e l’intervenuta disdetta inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all’indennità di avviamento, mentre risulta del tutto irrilevante la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta o al recesso, abbia cessato di svolgere la sua attività, ancorché prima della cessazione del rapporto, o che, a seguito della comunicazione del locatore di non voler proseguire la locazione, abbia trasferito altrove la propria attività
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 settembre 2015, n. 18812 Svolgimento del processo G. C., conduttore di un immobile ad uso commerciale sito in Borgo Udine di Palmanova, non si oppose alla convalida dello sfratto per finita locazione intimatagli dai locatori, ma richiese la corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, deducendo che...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2015, n. 18808. La prescrizione del diritto dell’avvocato al pagamento dell’ onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo, anche se, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera del difensore costituito in giudizio comporta che questi continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 23 settembre 2015, n. 18808 Ritenuto in fatto Con sentenza del 27 maggio 2011 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’avvocato M.A. nei confronti di D.L.C. , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 12 ottobre 2005. Con questa sentenza il Tribunale...