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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704. Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. RAGONESI Vittorio...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 settembre 2015, n. 18213. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998, in ipotesi di locazione ad uso abitativo registrata per un canone inferiore al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l’accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullità, insanabile dall’eventuale registrazione tardiva

Suprema Corte di Cassazione sezioni Unite sentenza 17 settembre 2015, n. 18213 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ODDO Massimo – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 settembre 2015, n. 18214. In tema di contratti di locazione ad uso abitativo è necessaria la forma scritta ad essentiam.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  17 settembre 2015, n. 18214 I fatti e i motivi di ricorso 1. P.I. concesse in locazione un immobile di sua proprietà, sito in Fondi, al padre C. , con facoltà di sublocazione. 1.1. Questi concesse a sua volta in godimento l’appartamento a T.G. e a Co.Si. ....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 settembre 2015, n. 18075. Se oggetto della contestazione disciplinare sono i modi, toni ed i contenuti della missiva inviata da un avvocato ad un collega e non (se non in via indiretta) la vicenda giudiziale e stragiudiziale che l’ha determinata, l’elemento soggettivo dell’illecito va innanzitutto riguardato con riferimento all’invio ad una collega di una missiva caratterizzata dai suddetti modi, toni e contenuti, dovendo escludersi invece una rilevanza immediata e diretta – al fine di indurre ad escludere l’elemento soggettivo nell’illecito contestato – della inconsapevolezza (o della consapevolezza), da parte dell’incolpato, di determinati elementi di fatto attinenti al merito della vicenda che ha occasionato l’invio della lettera in discussione e quindi della maggiore o minore consapevolezza, da parte dell’incolpato, della fondatezza o meno delle accuse mosse alla collega con la suddetta missiva

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 settembre 2015, n. 18075 Ritenuto in fatto Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza ha comminato all’avvocato D.R.G. la sanzione dell’avvertimento avendolo ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare consistente nell’aver inviato alla collega D.L. una comunicazione nella quale le imputava una serie di negligenze professionali nella difesa di B.L....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 settembre 2015, n. 17685. A espressa introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della “causa violenta” ma anche della “occasione di lavoro”, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la “occasione di lavoro” in quanto il collegamento tra l’evento e il “normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro” risulti assolutamente marginai basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografi (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l’aggressore e la vittima del tutto estranei all’attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro)

Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza  7 settembre 2015, n. 17685 Svolgimento del processo Con ricorso depositato l’8-2-2006 G.R., in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori G.A. e M., proponeva appello avverso la sentenza n. 513 del 2005 del Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, chiedendo che, in riforma...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 settembre 2015, n. 18217. La giurisdizione spetta al g.o. allorché si discute della interpretazione di una clausola convenzionale che regola l’adempimento della obbligazione del concessionario di versare una somma a titolo di penale in conseguenza dell’inadempimento di altra clausola contrattuale avente carattere pecuniario, e senza che abbia rilievo, ai fini di tale giurisdizione, che la domanda possa implicare modificazioni di provvedimenti autoritativi dell’amministrazione, trattandosi di questione influente sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario , al quale “appartengono le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” – e quindi anche la non imputabilità dell’inadempimento, quale ragione di esonero di responsabilità, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., ed espressione del diritto soggettivo del privato all’integrità del patrimonio – “nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l’annullamento, posto che anche esse hanno ad oggetto il rapporto privatistico discendente dal negozio e che gli eventuali vizi di questo devono essere esaminati, esclusivamente dal giudice ordinario, competente a conoscerne l’intera disciplina

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 17 settembre 2015, n. 18217 Svolgimento del processo Con sentenza del 12 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza n. 4607 del 2013 del Tar che aveva declinato la giurisdizione sulla domanda della King Bet s.r.l. di annullamento, per violazione dell’art. 2, comma 2, della...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 settembre 2015, n. 18135. Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971

Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 8 settembre 2015, n. 17742. A) Nel regime dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del regime pensionistico obbligatorio e complementare), gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti (quale la delibera 28.06.97 del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31.07.97 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del prò rata, previsto dall’art. 3, c. 12, della stessa legge 8.08.95 n. 335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti. B) Nel regime previdenziale dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli end previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione l’art 3, c. 12, della 1. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del prò rata. C) Nel regime previdenziale e per gli enti indicati al capo che precede, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 in poi trova applicazione l’art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall’art 1, c. 763, della 1. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” — e non più rispettando in modo assoluto — il principio del prò rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo dal 1° gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ai sensi dell’ultimo periodo del detto art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, come interpretato dall’art 1, c. 488, della 1. 27.12.13 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. D) Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali), oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma in quello decennale ordinario previsto dall’art 2946 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  8 settembre 2015, n. 17742 Svolgimento del processo Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, Ferrerò Cesare, titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti commerciali (CNRP) dal 1°.12.01, contestava la liquidazione della prestazione, assumendo l’illegittimità del massimale...