Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 21016, n. 496. In tema di inidoneità fisica al lavoro, l’impossibilità di utilizzazione di un apprendista in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute e con disponibilità di personale che possa fornire la necessaria formazione, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l’onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile però una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage” in ordine all’esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato. Se dunque l’impossibilità di utilizzazione del lavoratore deve essere provata dal datore di lavoro, costituendo uno degli elementi che costituiscono il presupposto di fatto ed il requisito giuridico per la legittimità dell’esercizio del potere di assegnazione delle mansioni nel caso di inidoneità lavorativa del lavoratore, peraltro, al datore di lavoro non può chiedersi una prova assoluta ed inconfutabile, atteso che la concreta possibilità di diverso impiego del dipendente può emergere solo nel contraddittorio con le parti. Se dunque il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziali, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse compatibili, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 gennaio 21016, n. 496 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente – Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 ottobre 2015, n. 20533. Una corretta interpretazione dell’art. 2087 c.c., induce a ritenere che essa sia riconducibile alla particolare natura del contratto di lavoro, il quale non si configura quale contratto di semplice scambio fra prestazione e retribuzione, implicando anche l’insorgenza di obblighi di natura non patrimoniale, quale quello di tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore. Della norma in esame deve darsi una interpretazione conforme ai fondamentali principi costituzionalmente garantiti, quali quelli dell’art. 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino, e dell’art. 41 Cost., che pone precisi limiti all’esplicazione dell’iniziativa privata, con lo stabilire, fra l’altro, che la stessa non può svolgersi “in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, la sicurezza del lavoratore costituendo un bene di rilevanza costituzionale che impone a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione, di anteporre al proprio interesse imprenditoriale, la sicurezza di chi tale prestazione esegua. Nella prospettiva innanzi descritta, deve dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attivitàl svolta nonchè di aver adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile .

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 13 ottobre 2015, n. 20533 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente – Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 ottobre 2015, n. 21249. Tfr, retribuzione al netto dei benefit per i “distaccati” all’estero

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 20 ottobre 2015, n. 21249 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. BUFFA Francesco...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 settembre 2015, n. 19300. L’agente legato alla banca per svolgere intermediazione finanziaria non può pretendere un’indennità a titolo di recesso per giusta causa se l’istituto di credito non abbia agito secondo i consigli del professionista. Per la Cassazione, infatti, nel rapporto di agenzia il preponente ha l’obbligo di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di tali obblighi configurare giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, con il consequenziale diritto dell’agente alla indennità di recesso. L’inadempimento del preponente va valutato però in base alla gravità delle circostanze, non sussistendo per questi alcun «obbligo di “tutela” degli interessi dell’agente attraverso l’imposizione di regole di conservazione dei contratti procurati a garanzia dell’interesse e dell’immagine di colui che abbia concorso a procurarli»

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 settembre 2015, n. 19300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 settembre 2015, n. 19300. Nel rapporto di agenzia il preponente ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 1749 cc, di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di detti obblighi contrattuali configurare, in base alla gravità delle circostanze, giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell’articolo 2119 cc, con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennità prevista dall’articolo 1751 cc, in caso di cessazione del rapporto: alla condizione della specifica allegazione e deduzione di una concreta violazione di tale obbligo, senza tuttavia che sul preponente gravi un obbligo di “tutela” degli interessi dell’agente attraverso l’imposizione di regole di conservazione dei contratti procurati a garanzia dell’interesse e dell’immagine di colui che abbia concorso a procurarli; non sussistendo a differenza che nel rapporto di lavoro subordinato, un suo obbligo, analogo a quello del datore di lavoro, di protezione della professionalità del lavoratore dipendente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 settembre 2015, n. 19300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO...