Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 15 gennaio 2016, n. 597

Svolgimento del processo

Con sentenza 9/8/07, la corte d’appello di Milano, in riforma parziale della sentenza del tribunale di Milano del 19/9/06, ha rigettato la domanda di riconoscimento dell’indennizzo ex art. 1 co. 6 l. 238/97 (previsto in favore dei figli affetti da epatite a causa di contagio durante la gestazione da madre a propria volta precedentemente danneggiata da epatite posttrasfusionale), ritenendo maturata la decadenza per decorso del termine triennale previsto dalla legge per richiedere l’indennizzo.
Avverso tale sentenza ricorre la M. per tre motivi, illustrati da memoria, tutti proposti ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 112, 426 co. 2 e 418 c.p.c. (per omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dell’eccezione di tardività della domanda amministrativa), degli artt. 1, 2 e 3 l. 210/92, e 14 prel. (per avere ritenuto al tardività della domanda per decadenza o prescrizione, sebbene nessun termine sia previsto per l’indennizzo ex art. 1 co. 6 l. 238/97).
La ASL resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per un motivo, illustrato da memoria, lamentando violazione degli artt. 3, 4 e 5 l. reg. Lombardia 1/2000 e 3 I. reg. Lombardia n. 2/99, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, e deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva (non essendo stati emessi all’epoca i decreti di trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione e non potendo questi comunque derogare alle previsioni di legge, come tali sovraordinate nella gerarchia delle fonti, in tema di legittimazione passiva per I prestazioni assistenziali in questione).

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.
Il primo motivo del ricorso è da un lato inammissibile, in quanto richiama l’art. 112 c.p.c. ed il vizio di omessa pronuncia lamentando violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. e non ex n. 4 c.p.c., come sarebbe stato necessario per consentire a questa Corte di verificare ex actis la fondatezza della deduzione (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 22759 del 27/10/2014; Sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006); dall’altro lato, il motivo – che comunque pone problemi di autosufficienza (su cui v. Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014) – è comunque infondato, rientrando nei poteri officiosi del giudice l’accertamento della tempestività della domanda di una prestazione assistenziale a prescindere dall’eccezione di parte e della sua tempestività (Sez. 1, Sentenza n. 21482 del 19/09/2013; Sez. L, Sentenza n. 11108 del 15/05/2007).
Il secondo motivo è del pari infondato. Occorre premettere che il termine di decadenza triennale previsto dalla legge per richiedere le prestazioni assistenziali per i danni derivanti da emotrasfusioni riguarda anche l’indennizzo ex art. 1 co. 6 l. 238/97 (previsto in favore dei figli affetti da epatite a causa di contagio durante la gestazione da madre a propria volta precedentemente danneggiata da epatite posttrasfusionale), essendo contenuta la disciplina di questa prestazione assistenziale nella medesima fonte normativa (la l. 210/92) richiamata dall’art. 1 co. 6 l. 238/97 che alla prima fa riferimento e rinvio; la disciplina dunque non prevede una attribuzione previdenziale autonoma (soggetta come tale a proprie regole autonome e, se del caso, a specifici termini di richiesta), non avendo introdotto nuove e diverse forme assistenziali per soggetti danneggiati, ma dispone l’estensione della prestazione generale ex lege 210/92 anche ai soggetti danneggiati nella vita intrauterina da madre affetta dalla patologia considerata, estendendo dunque solamente l’ambito di applicazione soggettivo della legge precedente che l’indennizzo già prevedeva (cfr. per la rilevanza dell’elemento oggettivo della prestazione richiesta, piuttosto che della categoria dei soggetti danneggiati, anche Corte cost. n. 461/2005).
Ciò posto, va evidenziato che questa Corte a sezioni unite ha affermato (Sez. U, Sentenza n. 15352 del 22/07/2015) che il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla l. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.
Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata proposta nel 2003, entro il decennio dalla conoscenza della patologia della madre della ricorrente (cui si ricollega la conoscenza del nesso causale tra la trasfusione effettuata dalla madre e l’evento in capo alla figlia), ma oltre tre anni dall’entrata in vigore della legge del 1997.
Se, secondo quanto detto, il termine di decadenza si applica, la sua decorrenza opera in modo peculiare in considerazione della specificità dell’evento protetto, occorrendo non già la produzione della patologia da emotrasfusione della madre dell’assistito ma anche la trasmissione della stessa al figlio durante la gestazione, aspetto questo che naturalmente sposta in avanti il decorso del termine di decadenza.
Naturalmente, la fattispecie può complicarsi, in quanto il termine decadenziale decorre solo dal momento della conoscenza della patologia e, nel caso, occorre una doppia conoscenza, una riferita alla patologia del genitore ed altra alla patologia del figlio: se normalmente l’esplicazione del fattore causale della patologia del primo precede quella del fattore causale del secondo, può avvenire (trattandosi di patologia a latenza lunga) che i postumi insorgano a distanza di tempo dal contagio e che la conoscenza del contagio ovvero del conseguimento della malattia avvenga a distanza di tempo, anche se del caso in tempi diversi nei due casi, potendo avvenire che il figlio scopra il contagio o la patologia prima del genitore e, una volta emerso il contagio o la malattia di quest’ultimo, si comprenda il nesso di derivazione causale dalla trasfusione effettuata solo dal genitore tempo addietro.
Con riferimento al caso di specie, dagli atti risulta che la madre della ricorrente ha avuto una prima figlia nel 1960 (subendo trasfusioni), una seconda figlia (l’odierna ricorrente in giudizio) nel 1965, ed ha subito poi nel periodo 1968-1976 ulteriori trasfusioni. Nel 1985, la ricorrente ha scoperto in seguito ad esame di essere positiva al virus HbsAg. Nel 1995 anche la condizione della madre della ricorrente diviene certa, essendo alla stessa riconosciuto l’indennizzo (con verbale CMO n. 355 del 25 settembre 1995). Nel 2001, la ricorrente ha appreso di avere l’epatite in occasione della nascita della propria figlia.
Nella specie, il termine triennale è secondo quanto detto decorso. Se non nel 1985, infatti, quando non era ancora noto il nesso causale con la patologia – e quindi la trasfusione pregressa – della madre, nel 1995 il quadro nosografico di entrambe era chiaro; il termine iniziava quindi a decorrere, ma – come insegnato dalle sezioni unite – dall’entrata in vigore della legge del 1997 che per la prima volta lo prevedeva.
Per altro verso, non può neppure spostarsi il dies a quo del termine decadenziale in un momento successivo all’entrata in vigore della legge del 1997 adducendo, come fa la ricorrente, che solo successivamente, nel 2001, si è avuta la conoscenza della patologia: dagli atti infatti risulta chiaramente che la conoscenza della patologia della madre della ricorrente, e dunque del nesso causale tra la trasfusione effettuata dalla madre e l’evento in capo alla figlia, si è avuta già nel 1995, momento nel quale la ricorrente, che già conosceva il risultato (su riportato, indice certo di contagio da epatite virale di tipo B) del test ematocritici del 1985 (come già evidenziato specificamente dalla corte territoriale), poteva rendersi conto del nesso causale suddetto.
Il riferimento all’anno 2001, erroneamente riportato – in luogo del 1995 – nell’ordinanza di rinvio a nuovo ruolo di questa Corte del 17 febbraio 2015 (l’errore era del resto evidente, altrimenti il rinvio in attesa delle sezioni unite sarebbe stato privo di ragione), riguarda invero solo l’esistenza della patologia conclamata, aspetto che resta però estraneo alla conoscenza del nesso causale, che deriva anche solo dalla positività a test rilevanti dai quali emerge il contagio.
Il ricorso principale deve pertanto essere rigettatoli ricorso incidentale resta assorbito, non avendo interesse a pronuncia sul proprio difetto di legittimazione passiva la parte totalmente vittoriosa nel merito. Le spese sono irripetibili per legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale;
spese irripetibili.

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