cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 6 ottobre 2015, n. 19930

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18876/2009 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 822/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 27/08/2008 R.G.N. 562/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, rigetto dei motivi quarto e quinto.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza 27 agosto 2008, la Corte d’appello di Potenza rigettava l’appello di (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di accertamento di illegittimita’ del demansionamento subito da (OMISSIS) s.p.a. e di condanna alla conseguente reintegrazione in mansioni equivalenti e al risarcimento del danno, anche biologico.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la ricorrenza di un demansionamento, in violazione dell’articolo 2103 c.c., sull’argomentato rilievo della consapevole ed esplicita richiesta del lavoratore, con lettera 13 giugno 2000, di essere assegnato a mansioni deteriori (AOC con funzioni di addetto) rispetto a quelle proprie (attivita’ di PSA: Previsioni Sistemi di Accesso) per soppressione dell’attivita’ presso la sede di (OMISSIS), al fine di scongiurare il trasferimento ad altra sede di lavoro, ad oltre 150 km. di distanza dalla residenza: con validita’ del patto in deroga concluso tra le parti, per la natura non inderogabile dell’articolo 2103 c.c., qualora ricorrenti obiettive ragioni, come nel caso di specie, di rilevante interesse del lavoratore a non veder modificata radicalmente la propria condizione nella comunita’ produttiva in cui era inserito, con la conseguente negoziabilita’ (nella ricorrenza delle debite condizioni di tutela del suo consenso) del diritto alla sede con quello alle mansioni. Essa escludeva, infine, la prova dell’avveramento della condizione risolutiva del patto, ossia dell’opportunita’ di ricollocazione nella giusta posizione di assistente.

Con atto notificato il 4 agosto 2009, (OMISSIS) ricorre per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui resiste (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di omessa motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito all’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno biologico, anche per condotta mobbizzante.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2103 e 2113 c.c., articolo 12 preleggi, e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per inderogabilita’, secondo i chiaro tenore letterale e un’interpretazione attenta agli interessi tutelati, della prima norma denunciata, per la nullita’ di ogni patto contrario, se non per la conservazione del posto di lavoro e non di una generica realta’ lavorativa, o dell’interesse del lavoratore al suo inserimento in essa, essendo poi negoziabile il diritto alle mansioni solo con l’alternativa certa di licenziamento, ma non con il diritto alla sede, con motivazione pure illogica e contraddittoria al riguardo.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1321, 1322, 1346, 1362, 1363 e 1366 c.c., articolo 1418 c.c., comma 2, e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per difetto di univoca e chiara determinazione della volonta’ negoziale espressa dal lavoratore nella dichiarazione scritta 13 giugno 2000, pure nulla per indeterminatezza dell’oggetto, per generica disponibilita’ all’accettazione temporanea di mansioni non del tutto equivalenti a quelle corrispondenti all’inquadramento riconosciuto, non altrimenti specificate.

Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2103, 1176, 1366, 1375, 1362 e 1368 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 23 CCNL Imprese esercenti servizi di telecomunicazioni del 28 giugno 2000 e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per omessa comparazione tra le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e quelle previste dalla declaratoria contrattuale, senza giustificazione della esclusa mortificazione professionale e di dignita’ per la modifica delle mansioni, in difetto di considerazione delle risultanze istruttorie, deponenti per un’evidente dequalificazione (dal 5 al 4 livello, secondo le declaratorie contrattuali) del lavoratore, alla luce dei compiti svolti.

Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2103, 1176, 1366, 1375, 1362 e 1368 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 23 CCNL Imprese esercenti servizi di telecomunicazioni del 28 giugno 2000 e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per l’assunzione a fondamento della decisione di elementi e circostanze (a pgg. 9 e 10 della sentenza), a giustificazione di un demansionamento del lavoratore in realta’ illegittimo, ne’ allegate dalle parti ne’ tanto meno risultanti dall’istruttoria.

Con il sesto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1353, 1362, 1363 e 1366 c.c., e articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 421 c.p.c., comma 2, e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea esclusione di ricorrenza della condizione risolutiva, neppure tale esplicitamente qualificata dalla Corte territoriale, nella circostanza, riferita dal teste (OMISSIS), dell’assegnazione di altri lavoratori alla mansione di assistente, propria del livello del ricorrente.

Il primo motivo, relativo a vizio di omessa motivazione sull’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico, anche per condotta mobbizzante, e’ inammissibile.

Ed infatti, con esso il ricorrente in sole cinque righe lamenta: “In via del tutto preliminare si eccepisce che in merito… all’accertamento di un diritto al risarcimento di danno biologico, anche per condotta mobbizzante, il Collegio non spende neanche una parola: l’omissione di motivazione e’, pertanto, innegabile” (cosi’ a pg. 22 del ricorso).

In realta’, la Corte territoriale ha dato una motivazione, sia pure succinta e quasi laconica, avendo posto in diretta ed immediata consequenzialita’ logico – giuridica il rigetto (anche) di questa domanda risarcitoria da quello della principale di illegittimo demansionamento, avendo affermato: “La condotta datoriale fu pertanto legittima; la domanda di reintegra nelle mansioni e di ristoro sono quindi infondate” (cosi’ al primo capoverso di pg. 11 della sentenza).

Il “quindi” di infondatezza delle domande risarcitorie (anche per danno biologico) in dipendenza del rigetto di quella di demansionamento illegittimo offre una motivazione, forse insufficiente, ma certamente non omessa.

Ebbene, il mezzo appare in proposito assolutamente generico, in violazione della prescrizione di specificita’, a pena di inammissibilita’, dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952). Esso, infatti, non indica affatto le ragioni di censura della motivazione (erroneamente denunciata come omessa), che istituisce un collegamento eziologico diretto, come illustrato, tra l’operato accertamento di legittimita’ della condotta datoriale e l’esclusione del danno (anche) biologico, alla luce della sua dedotta sussistenza da (OMISSIS) (nei gradi di merito, sub specie di sindrome ansiosa depressiva reattiva) per i fattori concausali dell’asserito demansionamento illegittimo (quale elemento prevalente), di atteggiamento vessatorio del superiore gerarchico e di inadeguatezza dell’ambiente lavorativo (come esposti a pgg. 2, 3, da 5 a 8 e da 19 a 21 del ricorso), ma senza alcun effettivo ed immediato collegamento con la doglianza, cosi’ da consentirne uno specifico esame.

Ed inoltre il motivo, nella sua generica stringatezza, e’ pure carente del momento di sintesi finale con la chiara indicazione del fatto controverso, omologo al quesito di diritto, in violazione della prescrizione dell’articolo 366 bis c.p.c..

La deduzione, nel ricorso per cassazione, di un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, comporta infatti l’onere, imposto dall’articolo 366 bis c.p.c., di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per cui la motivazione sia insufficiente ed esso deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulandone al termine una sintesi riassuntiva, che costituisca un quid pluris rispetto alla sua illustrazione e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Cass. 7 aprile 2008, n. 8897). E tale sintesi non si identifica con il requisito di specificita’ del motivo, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume l’autonoma funzione volta alla immediata rilevabilita’ del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente (Cass. 28 dicembre 2013, n. 28242; Cass. 8 marzo 2013, n. 5858).

Il secondo (violazione e falsa applicazione degli articoli 2103 e 2113 c.c., articolo 12 preleggi, e vizio di motivazione, per inderogabilita’ della prima norma denunciata, per nullita’ di ogni patto contrario, salva la conservazione del posto di lavoro e negoziabile il diritto alle mansioni solo con l’alternativa certa di licenziamento) ed il quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 2103, 1176, 1366, 1375, 1362 e 1368 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 23 CCNL Imprese esercenti servizi di telecomunicazioni del 28 giugno 2000 e vizio di motivazione, per l’assunzione a fondamento della decisione di legittimo demansionamento del lavoratore di elementi e circostanze inediti) possono essere congiuntamente esaminati, per la loro stretta connessione.

Essi sono infondati.

Rileva questa Corte che il ricorrente ha sottoscritto il 13 giugno 2000 la seguente dichiarazione: “Io sottoscritto (OMISSIS), matr. (OMISSIS), dipendente di codesta Societa’ con la qualifica di Assistente livello E, con sede a Potenza, in considerazione dell’avvenuta soppressione dell’attivita’ di PSA nell’ambito della sede di Potenza, al fine di restare nella medesima sede lavorativa, accetto di essere assegnato ad attivita’ non del tutto rispondenti ai canoni della qualifica di Assistente, fermi restanti livello retributivo e stessa qualifica. Resta inteso che appena si presenta in questa sede l’opportunita’ di essere ricollocato nella giusta posizione lavorativa di Assistente, il sottoscritto sara’ tenuto in considerazione per occupare detta posizione con priorita’ rispetto a chi alla data odierna, non possieda la qualifica ed il livello di Assistente”.

Occorre pertanto valutare la validita’ del patto di demansionamento sottoscritto dal lavoratore nei termini testualmente riportati, tenuto conto dell’esplicita previsione di nullita’ (articolo 2103 c.c., u.c.) di ogni patto contrario al principio di adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali sia stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero ancora equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione di retribuzione (articolo 2103 c.c., comma 1, prima parte), come pure di trasferimento da un’unita’ produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (articolo 2103 c.c., comma 1, ultima parte).

In proposito, e’ consolidato l’insegnamento di questa Corte nel senso di una protezione tradizionalmente intesa come di contenuto inderogabile (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25897; Cass. 4 marzo 2014, n. 4989), salve le deroghe possibili al divieto di reformatio in peius delle mansioni espressamente previste dalla legge.

E cosi’ nelle ipotesi stabilite: dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 11, secondo il quale gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilita’, al fine di garantire il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire l’assegnazione dei lavoratori esuberanti, in deroga all’articolo 2103, secondo comma c.c, a mansioni diverse e quindi anche inferiori (Cass. 1 luglio 2014, n. 14944); dalla Legge n. 68 del 1999, articolo 4, comma 4, che consente l’adibizione a mansioni inferiori del lavoratore divenuto inabile in conseguenza di infortunio o malattia, al fine di evitare il licenziamento e nel caso in cui non possa essere adibito a mansioni equivalenti (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22533); dal Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 7, comma 5, che prevede la possibilita’ di utilizzazione in “mansioni inferiori a quelle abituali” della lavoratrice in gravidanza nel caso in cui quelle di assunzione siano ricomprese tra le mansioni a rischio o comunque interdette in relazione al peculiare stato della dipendente.

In via interpretativa, si e’ quindi ampliata la possibilita’ di deroga alla previsione dell’articolo 2103 c.c., ad ogni ipotesi, anche non prevista dalla legge come quelle suindicate, in cui la variazione in peius delle mansioni corrisponda all’interesse del lavoratore ad evitare un licenziamento altrimenti inevitabile. Pertanto, si e’ ritenuto che il patto di demansionamento, che ai soli fini di evitare un licenziamento attribuisca al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, sia valido non solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore (che deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volonta’) sibbene anche allorche’ l’iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreche’ vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell’accordo: e cio’ per la prevalenza dell’interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall’articolo 2103 (Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375). Sicche’, nella medesima prospettiva di tutela, questa Corte ha recentemente ribadito il proprio consolidato orientamento di riconoscimento della validita’ del c.d. “patto di demansionamento”, sempre nella genuinita’ non viziata del consenso del lavoratore e nella sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell’accordo, chiaramente confermando come al di fuori di tali ipotesi non sussista un principio generale in base al quale, in caso di soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del lavoratore, si determini un “affievolimento” del diritto garantito dall’articolo 2103 c.c., (Cass. 12 giugno 2015, n. 12253). Ed essa ha pure richiamato, infine, il principio secondo cui la soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza puo’ giustificare l’esercizio dello ius variandi: dovendo tuttavia, “quali che siano le ragioni della modifica delle mansioni (tanto nel caso in cui le mansioni originarie siano assegnate ad altro dipendente, che nei caso in cui le stesse siano esaurite), lo spostamento del lavoratore ad altre mansioni… attenersi alla regola della equivalenza”; problema invece diverso essendo costituito “dalla eventuale mancanza di soluzioni in tal senso e quindi dalla necessita’ di estinguere il rapporto di lavoro o, in via alternativa, adibire il lavoratore a mansioni inferiori” (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1575).

Ben si comprende come l’ampliamento dell’area di legittimita’ della variazione delle mansioni in deroga all’articolo 2103 c.c., abbia logicamente prodotto una corrispondente riduzione dell’area di legittimita’ del licenziamento per impossibilita’ di adibizione del lavoratore alle vecchie mansioni: con sua giustificazione soltanto nell’impossibilita’ di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (c.d. repechage), nell’onere probatorio del datore di lavoro (Cass. 3 marzo 2014, n. 4920; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3040).

E i due profili trovano una naturale interferenza, allorquando, procedendo il datore di lavoro a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto cui siano addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibilita’ di repechage vada fatta non soltanto con riferimento a mansioni equivalenti ma anche inferiori che i lavoratori avrebbero potuto accettare onde evitare il licenziamento: e la prova dell’impossibilita’ di repechage deve essere fornita anche con riferimento a tali mansioni, sulla base di un patto di demansionamento anteriore o coevo al licenziamento (Cass. 18 marzo 2009, n. 6552).

E’ allora alla luce dei suenunciati principi di diritto, cui questa Corte intende dare continuita’ prestando ad essi convinta adesione, che deve essere declinata l’interpretazione del patto di demansionamento tra le parti contenuto nella dichiarazione 13 giugno 2000, sopra testualmente riportata, al fine di valutarne la legittimita’.

Occorre pertanto escludere che la sua validita’, in deroga alla previsione dell’articolo 2103 c.c., possa essere attinta da un supposto diritto del lavoratore al mantenimento della sede di lavoro, negoziabile (nella ricorrenza delle debite condizioni di tutela del suo consenso) con quello alle mansioni, quale espressione del suo rilevante interesse a non veder modificata radicalmente la propria condizione nella comunita’ produttiva in cui egli sia inserito (come ritenuto dalla Corte territoriale per le ragioni esposte a pgg. da 7 a 10 della sentenza): sicche’ la sua motivazione deve essere al riguardo rettificata, a norma dell’articolo 384 c.p.c., u.c..

Cio’ che infatti consente di ritenere la legittimita’ del patto in esame, per la riconoscibile possibilita’ di deroga al divieto posto dall’articolo 2103 c.c., u.c., e’ la corretta equiparabilita’ all’ipotesi di licenziamento, alternativo al demansionamento concordato, della fattispecie odierna, peculiare rispetto a quella piu’ tradizionalmente trattata dai precedenti di questa Corte, perche’ integrata da presupposti fattuali prodromici al licenziamento.

In questa prospettiva sono da intendere i fatti, accertati come incontestati dalla Corte territoriale, dell’avvenuta soppressione dell’attivita’ di PSA cui era addetto (OMISSIS) presso la sede di Potenza ed il suo trasferimento integrale, ad oltre centocinquanta chilometri di distanza, presso quella di Napoli, nella quale il predetto lavoratore era indisponibile a trasferirsi, come accertato dalla Corte territoriale sulla base essenziale della scrutinata dichiarazione (in quanto “sede da lui stesso ritenuta come non accettabile”: cosi’ al secondo e terzo alinea di pg. 10 della sentenza).

In proposito, giova ribadire come la disposizione dell’articolo 2103 c.c., debba essere interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e di quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l’altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo (come appunto nel caso di specie), non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. 22 maggio 2014, n. 11395; Cass. 5 aprile 2007, n. 8596). Per contro, una volta ritenuto l’adempimento del datore di lavoro a tutti gli altri obblighi derivantigli dal contratto, non e’ legittimo, ed e’ pertanto sanzionarle con il licenziamento per giusta causa, il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa dovuta, a causa di una ritenuta dequalificazione, essendo giustificato il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ai sensi dell’articolo 1460 c.c., solo se l’altra parte sia totalmente inadempiente, negli altri casi potendo il lavoratore rifiutare lo svolgimento di singole prestazioni lavorative non conformi alla propria qualifica, ma non lo svolgimento di qualsiasi prestazione lavorativa (Cass. 19 dicembre 2012, n. 29832).

Reputa pertanto questa Corte che, nel quadro cosi’ ricostruito della fattispecie in questione, il rifiuto preventivo del lavoratore al trasferimento (ferma la valutazione in fatto del giudice di merito: Cass. 19 febbraio 2008, n. 4060), ingiustificato per il verificato legittimo esercizio dello ius variandi, si sarebbe risolto in un esito estintivo del rapporto, per effetto del licenziamento datoriale (Cass. 12 aprile 2012, n. 5780).

Occorre, infine, rilevare che il quinto motivo appare anche inammissibile, sottendendo una sollecitazione a questa Corte di rivisitazione critica del merito e della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, di competenza esclusiva del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’ (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), allorquando conduca ad un accertamento in fatto adeguatamente motivato (per le ragioni esposte a pgg. 9,10 della sentenza).

Per le ragioni esposte, i due motivi congiuntamente esaminati devono allora essere respinti, con l’affermazione del seguente principio di diritto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1: “E’ legittimo il patto di demansionamento che, sottoscritto dal lavoratore che manifesti un consenso non affetto da vizi della volonta’, ai soli fini di evitare un licenziamento, gli attribuisca mansioni inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, in mancanza di diverse soluzioni alternative all’estinzione del rapporto di lavoro: a tale condizione essendo equiparabile la fattispecie integrata da presupposti fattuali prodromici al licenziamento (quali, nel caso di specie, il rifiuto di trasferimento a sede di lavoro diversa, distante oltre centocinquanta chilometri da quella di precedente prestazione dell’attivita’ lavorativa, non piu’ ivi esercitabile nelle mansioni medesime o corrispondenti, per soppressione della relativa unita’)”.

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli articoli 1321, 1322, 1346, 1362, 1363 e 1366 c.c., articolo 1418 c.c., comma 2, e vizio di motivazione, per difetto di univoca e chiara determinazione della volonta’ negoziale espressa dal lavoratore nella dichiarazione scritta 13 giugno 2000, pure nulla per indeterminatezza dell’oggetto, e’ inammissibile. La questione dedotta non risulta mai prima prospettata, non avendone trattato la sentenza impugnata, ne’ il ricorrente offerto una specifica indicazione, con debita trascrizione, degli atti nei quali essa sia stata eventualmente trattata nei gradi precedenti, pure violando cosi’ il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 11 gennaio 2007, n. 324).

Quanto al vizio di genuina determinazione della volonta’ negoziale del lavoratore sottoscrittore del patto, la Corte territoriale ha anzi accertato come incontestata “la liberta’ e piena consapevolezza del (OMISSIS) al momento della sottoscrizione della richiesta del 13.06.2000” (cosi’ a pg. della 5 sentenza).

Quanto poi alla dedotta nullita’ del patto di demansionamento per supposta indeterminatezza del suo oggetto, lo stesso ricorrente e’ consapevole della novita’, posto che ne giustifica la possibilita’ di esame sull’assunto della rilevabilita’ della nullita’ per mancanza dei requisiti essenziali del negozio “di ufficio ed in ogni tempo e, dunque, nessuna previa eccezione sarebbe stata in ogni caso necessaria” (cosi’, sub punto 1.b, al quinto capoverso di pg. 2 della memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.).

Ma una tale affermazione non e’ corretta, per l’evidente confusione tra il piano della rilevabilita’, anche d’ufficio, di una nullita’ negoziale (sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullita’ speciale o “di protezione”), sempreche’ la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione piu’ liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, posto che, nell’azione di nullita’ del contratto come in generale nelle azioni di impugnativa negoziale, l’oggetto del processo (e del giudicato) e’ costituito non dal diritto potestativo fondato sul singolo motivo (di annullamento, di rescissione, di risoluzione o di nullita’), dedotto in giudizio, ma dal negozio e dal rapporto giuridico sostanziale che ne scaturisce (Cass. s.u. 12 dicembre 2014, n. 26242), con il diverso piano dell’onere di allegazione della parte, in quanto “condizione che la diversa causa di nullita’ emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni in atti” (ancora: Cass. s.u. 12 dicembre 2014, n. 26242): trattandosi di introduzione nel giudizio di fatti costitutivi del diritto nella disponibilita’ esclusiva della parte, veicolabili appunto attraverso l’onere di allegazione a suo carico, in funzione del rispetto del fondamentale principio di corrispondenza della pronuncia alla domanda (Cass. 14 marzo 2014, n. 5952).

Sicche’, per le superiori argomentate ragioni, il mezzo deve essere dichiarato inammissibile, per la novita’ della questione con esso dedotta.

Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli articoli 2103, 1176, 1366, 1375, 1362 e 1368 c.c., 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 23 CCNL Imprese esercenti servizi di telecomunicazioni del 28 giugno 2000 e vizio di motivazione, per omessa comparazione tra le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e quelle previste dalla declaratoria contrattuale, senza giustificazione della esclusa mortificazione professionale e di dignita’ per la modifica delle mansioni in difetto di considerazione delle risultanze istruttorie, e’ assorbito dal rigetto del secondo e del quinto mezzo.

Con esso, infatti, e’ stata ribadita, sia pure con diversa motivazione, la legittimita’ del patto di demansionamento sottoscritto dal lavoratore, assorbente la questione di effettivita’ o meno di un tale demansionamento, come rilevato anche dalla Corte territoriale (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza).

Infine, il sesto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli articoli 1353, 1362, 1363 e 1366 c.c., e articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 421 c.p.c., comma 2, e vizio di motivazione, per erronea esclusione di ricorrenza della condizione risolutiva nella circostanza dell’assegnazione di altri lavoratori alla mansione di assistente, e’ inammissibile.

Ed infatti, con esso il ricorrente mira ad una rivisitazione critica del merito e della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, che ha invece compiuto un accertamento in fatto adeguatamente motivato, in corretta applicazione del regime di ripartizione della prova.

Ed essa e’ stata valutata, in specifico riferimento alla deposizione del teste (OMISSIS), come “non… sufficiente a dimostrare la violazione dell’impegno alla ricollocazione in quanto strettamente orientata a segnalare una progressione di carriera piuttosto che l’effettivo svolgimento di talune mansioni” (cosi’ a pg. 11 della sentenza).

Sicche’, detti accertamento e valutazione sono insindacabili nell’odierna sede di legittimita’, spettando a questa Corte la sola facolta’ di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicita’ del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 marzo 2007, n. 5066).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 100,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

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