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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13184. A norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento dei diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Occorre pertanto che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento: riconoscimento che deve essere univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso là dove il semplice invito a sottoporsi a visita medico-legale non presenta assolutamente la valenza che gli vorrebbe attribuire il ricorrente, costituendo una mera tappa della procedura di liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato. Giova aggiungere che la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 giugno 2015, n. 13184   Svolgimento del processo Roberto R. convenne in giudizio G.C. e la Compagnia di Assicurazioni la Fondiaria s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni subiti per un incidente avvenuto il 17 luglio 1990. Espose l’attore di essere stato investito da un motoveicolo condotto dal...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 maggio 2015, n. 9587. Poiché la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in – quand’anche minima – parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività di questo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronunzia che questo conclude, sebbene impropriamente rigettando il gravame avverso l’integrale accoglimento dell’opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme qualificate appunto come effettivamente dovute

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 maggio 2015, n. 9587 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 7661. In caso di protesto illegittimo, il danno patrimoniale (in questo caso subito dalla attività commerciale) e quello non patrimoniale (alla reputazione) vanno sempre provati dal richiedente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 aprile 2015, n. 7661 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott....