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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 marzo 2015, n. 5162. In tema di appalto, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge con l’accettazione dell’opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, c.c.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l’appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell’esecuzione dell’opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l’opera già compiuta, nei limiti dell’utilità della stessa ed in proporzione all’intero prezzo pattuito, ove l’appaltante ceduto non l’abbia in precedenza accettata nei confronti dell’imprenditore “in bonis”, non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all’art. 1672 c.c., operando essi in base ad un’impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell’appaltatore (art. 81 L.F.) rileva un evento di natura personale.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 marzo 2015, n. 5162 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 gennaio 2015, n.1184. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente relativamente alla necessità che le sezioni unite riflettano sul se e sui margini in cui la nuova figura di professionista – siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni "protette" sia per le professioni "non protette" – si riverberi sulla nozione di professionista di cui all'art. 2956, n. 2), c.c.: se, dunque, nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall'art. 2956, n. 2, c.c., vanno ricompresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito ai sensi dell'art. 2233 c.c., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera; ovvero se, addirittura, si possa estendere la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956, n. 2), c.c. anche ai crediti di qualsivoglia soggetto, pur costituito in forma societaria, esercente attività professionale "non protetta".

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 22 gennaio 2015, n.1184   Ritenuto in fatto   Con ricorso al tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, la “E.DA.CO.” s.n.c. esponeva che aveva provveduto alla tenuta della contabilità della “R.C.E. di R.E. ” per il periodo compreso tra il 1993 e il 31.12.1994; che...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 novembre 2014, n. 24860. Il compenso del legale per i pareri legali pro-veritate, se frutto di contrattazione con il cliente, non può successivamente essere messo in discussione sulla scorta del mancato rispetto dei minimi tariffari

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 novembre 2014, n. 24860   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere...

Cassazione, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854
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Cassazione, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 ottobre 2014, n. 21954. La procedura camerale prevista dalla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articoli 29 e 30, per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore, pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, e' ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorche' esse siano in funzione strumentale o complementare all'attivita' propriamente processuale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 ottobre 2014, n. 21954 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel....