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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 giugno 2015, n. 11545. Non è ritualmente sollevata l’eccezione di prescrizione attraverso il deposito, insieme all’atto di costituzione in giudizio (muto sul punto) di documentazione medica in cui si parla di prescrizione del diritto azionato. L’eccezione processuale deve essere formulata in modo esplicito e chiaro sì da rendere possibile la replica della controparte

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 giugno 2015, n. 11545 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. TRICOMI Irene –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 giugno 2015, n. 12621. Nei casi cui il danneggiato non si sia costituito nel processo penale ma abbia fatto valere il suo diritto al risarcimento dei danni esclusivamente in sede civile, ai fini della prescrizione, il giudice deve avere riguardo al reato contestato e non a quello ritenuto in sentenza, ove vi sia stata derubricazione dell’originaria imputazione o siano state ritenute applicabili circostanze attenuanti.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 giugno 2015, n. 12621 Ritenuto in fatto Il (omissis) Ci.Ma. è deceduto a seguito di una scarica elettrica, mentre si trovava al lavoro all’interno dello stabilimento della s.p.a. CEVIP, su di un’autogrù condotta da B.Q. , il cui braccio telescopico ha urtato la linea elettrica sovrastante, trasmettendo...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 aprile 2015, n. 6782. Va riconosciuta la responsabilità professionale dell’avvocato, quando – alle prese con un sinistro stradale – abbandoni la causa a seguito del risarcimento concesso dall’assicurazione agli eredi del danneggiato e non si attivi anche nei confronti del soggetto danneggiante perchè non ritenuto solvibile

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 aprile 2015, n. 6782 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. FALASCHI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 gennaio 2015, n.1184. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente relativamente alla necessità che le sezioni unite riflettano sul se e sui margini in cui la nuova figura di professionista – siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni "protette" sia per le professioni "non protette" – si riverberi sulla nozione di professionista di cui all'art. 2956, n. 2), c.c.: se, dunque, nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall'art. 2956, n. 2, c.c., vanno ricompresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito ai sensi dell'art. 2233 c.c., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera; ovvero se, addirittura, si possa estendere la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956, n. 2), c.c. anche ai crediti di qualsivoglia soggetto, pur costituito in forma societaria, esercente attività professionale "non protetta".

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 22 gennaio 2015, n.1184   Ritenuto in fatto   Con ricorso al tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, la “E.DA.CO.” s.n.c. esponeva che aveva provveduto alla tenuta della contabilità della “R.C.E. di R.E. ” per il periodo compreso tra il 1993 e il 31.12.1994; che...

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5 Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433   La massima estrapolata: La prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5, dei crediti dei commercianti per il prezzo delle...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433. Il codice vigente e la giurisprudenza non escludono il piccolo imprenditore dal campo di applicazione della disposizione citata: L'art. 2955 c.c. dispone, al n. 5, che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio. L'operatività di questa prescrizione presuntiva è limitata a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente; non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva, presumendosi, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. Si esclude l'applicabilità qualora il compratore le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio. Pertanto, l'art.2955, n.5, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il venditore rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di piccolo imprenditore.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433 Fatto e diritto 1) Con atto di citazione notificato in data 29.12.2009, la ditta “Trapani Transfert” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2009, emesso dal Giudice di pace di Trapani in data 15.10.2009 e notificato il 23.11.2009. All’opponente veniva ingiunto, a istanza...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687. In tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell'atto in cui si concreta l'accettazione; d'altro lato, il termine -definito dalla legge di prescrizione – è soggetto alle cause ordinarie di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti impeditivi del suo decorso. Certamente ha natura amministrativa l'autorizzazione, a suo tempo prevista art. 17 cod. civ. per l'accettazione di eredità ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche. Infatti, tale provvedimento diretto a rimuovere un limite posto al libero esercizio di un diritto, il quale opera "ab estrinseco", non condiziona l'esistenza o la validità dell'indicata accettazione, ma attribuisce alla stessa efficacia "ex tunc", con l'applicabilità, durante il procedimento promosso per ottenere detta autorizzazione, dell'art. 5 disp. att. cod. civ., il quale attribuisce alla persona giuridica la facoltà di compiere gli atti conservativi dei propri diritti.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687 Svolgimento del processo 1.- L’Unione Italiana dei Ciechi conveniva in giudizio la Regione Lombardia per sentirla condannare, previo accertamento della propria qualità di erede della defunta signora F.M. (deceduta a (omissis) ), alla restituzione dei beni immobili lasciati in eredità, giusta testamento, olografo...