Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 4 giugno 2015, n. 11545

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13889-2008 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 24/05/2007 R.G.N. 205/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 49 del 2007, accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto dall’INAIL nei confronti di (OMISSIS), avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Taranto in data 17 marzo-19 maggio 2005, e in parziale riforma di essa, che confermava nel resto, riconosceva all’appellata il danno biologico nella misura del 10 per cento, e condannava l’INAIL a pagare le provvidenze economiche.

2. La (OMISSIS) aveva adito il Tribunale per sentir riconoscere il proprio diritto alla rendita per inabilita’ permanente con la condanna dell’INAIL al pagamento della relativa rendita, previo accertamento che il carcinoma tiroideo e l’epatopatia cronica delle quali era affetta costituivano malattia professionale, perche’ contratte in ambiente di lavoro, la prima in conseguenza dell’esposizione per circa sette anni ai raggi x, determinata dal fatto che nella sua veste di infermiera presso l’azienda sanitaria ospedaliera di Taranto aveva il compito di badare ai bambini mentre erano sottoposti ad esame radiografico, e la seconda sorta in seguito a puntura di ago infetto in ambiente ospedaliero.

3. Il Tribunale, con sentenza n. 2536 del 2005, accoglieva la domanda e riconosceva il diritto alla rendita per inabilita’ permanente nella misura del 37 per cento, rilevando che erano condivisibili le valutazioni sanitarie espresse dal CTU al riguardo.

4. La Corte d’Appello, nell’esaminare il merito della controversia, riteneva tempestiva e rituale, nonche’ fondata, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto nelle considerazioni sanitarie del 22 luglio 2003, prodotte insieme all’atto di costituzione, considerandole parte integrante di quest’ultimo.

Il giudice di secondo grado, quindi, riteneva tardiva l’azione promossa dall’assicurata per ottenere la rendita per inabilita’ permanente in riferimento agli esiti della puntura di un ago utilizzato in ambiente ospedaliero, perche’ proposta al di fuori del termine di prescrizione triennale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112.

La Corte d’Appello, quindi, statuiva altamente probabile che il carcinoma tirodeo fosse derivato dal rischio cui era stata esposta la (OMISSIS).

Poiche’ la denuncia amministrativa della malattia era successiva all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, riteneva che essendo stato determinato nella misura del 10 per cento il danno suscettibile di tutela assicurativa, si era al di qua della soglia di riconoscibilita’ della rendita (16 per cento), per cui andava accolta solo la tutela dell’indennizzo in capitale del danno biologico, nella misura del 10 per cento.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la (OMISSIS), prospettando quattro motivi di ricorso.

6. Resiste l’INAIL con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la (OMISSIS) prospetta la violazione degli articoli 437 e 112 c.p.c.. Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’articolo 416, comma 3, e all’articolo 74 disp. att. c.p.c. Violazione articolo 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente censura la statuizione della Corte d’Appello che ha ritenuto non tardiva l’eccezione di prescrizione.

Ed infatti, la stessa non era stata formulata nella comparsa di costituzione dell’INAIL che tra l’altro non indicava i documenti specificatamente depositati insieme ai sensi dell’articolo 416 c.p.c., comma 3; il giudizio di primo grado si era svolto esclusivamente su questioni di merito; i documenti in questione non potevano essere stati depositati in primo grado, in quanto, pur redatti il 16 aprile 2002 e il 22 luglio 2003, portavano sul frontespizio la data 6 luglio 2005 e 13 luglio 2005 in cui furono inviati all’ufficio legale per la proposizione dell’appello. L’eccezione, quindi veniva sollevata in grado di appello ed era percio’ inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso e’ dedotta violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’articolo 416 c.p.c., comma 3, e articolo 437 c.p.c. Omesso e/o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia.

La Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione i dati di fatto deducibili dagli stessi documenti prodotti dall’istituto e che risultavano decisivi ai fini dell’accoglimento della dedotta tardivita’ dell’eccezione di prescrizione, con riguardo alle date indicate sul frontespizio dei documenti sanitari.

3. Con il terzo motivo di ricorso e’ dedotta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112 in relazione agli articoli 2727 e 2729 c.c., e all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Omesso e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente censura la statuizione della Corte d’Appello circa l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, non ravvisandosi, a proprio avviso, la compresenza di tutte le circostanze richieste in merito dalla giurisprudenza al settembre 1996, come ritenuto dal giudice di secondo grado.

4. Con il quarto motivo di ricorso e’ dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 2943 c.c., in relazione all’articolo 112 c.p.c.. Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione e/o esame su un punto decisivo della controversia. articolo 360 c.p.c., n. 5.

Essa (OMISSIS) proponendo in data 10 dicembre 2003 ricorso in via amministrativa di opposizione avverso il provvedimento di definizione negativa della pratica relativa all’epatopatia, cosi’ interrompendo il termine di prescrizione.

Pertanto andava censurata la statuizione della Corte d’Appello secondo la quale non erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione.

5. E’ preliminare l’esame del primo motivo di ricorso, con riguardo alla dedotta irritualita’, ancor prima della tempestivita’, della proposizione dell’eccezione di prescrizione in documentazione medica distinta dagli atti difensivi, prodotta in giudizio anche in allegato agli stessi.

Il motivo e’ fondato e deve essere accolto in ragione del seguente principio di diritto: l’eccezione processuale deve essere formulata in modo esplicito e chiaro si’ da rendere possibile la replica della controparte. Percio’ non e’ ritualmente sollevata l’eccezione di prescrizione attraverso il deposito, insieme all’atto di l costituzione in giudizio (muto sul punto) di documentazione medica in cui si parlava di prescrizione del diritto azionato.

6. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, segue l’assorbimento degli altri tre motivi di impugnazione.

7. La sentenza della Corte d’Appello di Lecce deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che si atterra’ all’indicato principio di diritto, e provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

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