Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 12 giugno 2015, n. 2900

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6791 del 2014, proposto da:

Ar.Ro., in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall’Avv. Sa.Me., del Foro di Ancona, con domicilio eletto presso l’Avv. Sa.Na. in Roma, (…);

contro

Comune di Camerino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fa.Pi., con domicilio eletto presso l’Avv. Cl.Co. in Roma, Via (…);

Giunta Comunale Comune di Camerino;

nei confronti di

Em.Pa. ed altri, rappresentati e difesi dall’Avv. Ma.Ca., con domicilio eletto presso l’Avv. Ma.St.Ma. in Roma, Via (…);

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

Federazione Provinciale Coldiretti Macerata, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Pa. e dall’Avv. Le.Fi., con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato in Roma, Piazza (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00626/2014, resa tra le parti, concernente la dismissione della stalla per l’allevamento dei bovini – classificazione di industria insalubre

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camerino e di Em.Pa. ed altri;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per l’odierno appellante Ar.Ro. ed altri;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, Ar.Ro., è titolare di una impresa agricola che esercita l’attività di allevamento di animali, tra i quali bovini e bufale da latte, oltre all’attività di coltivazione di cereali, girasoli, foraggi e altri seminativi, nella frazione di Megnano San Savino del Comune di Camerino.

2. Egli ha impugnato avanti al T.A.R. Marche, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento, la deliberazione della Giunta Comunale di Camerino n. 111 del 6.6.2013, avente ad oggetto “Classificazione industria insalubre ai sensi dell’art. 216 del T.U.LL.SS. e del D.M. 5/9/1994 – Azienda Agricola Roccheggiani Loc. Mergnano San Savino – Stalla per allevamento bovini”, la quale ha dato atto che:

a) l’attività di stalla esercitata dal ricorrente dovesse qualificarsi come insalubre di prima classe, ai sensi delle citate disposizioni;

b) il parere dell’ASUR, favorevole al mantenimento della stalla ma con talune prescrizioni, non era stato rispettato;

c) era quanto meno dubbia la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari affinché la stalla permanesse, nello stato in cui si trova, all’interno dell’abitato della località Mergnano San Savino;

d) il Sindaco, in virtù dell’art. 217 del r.d. 1265/1934, quale massima autorità responsabile della salvaguardia della sanità e dell’igiene pubblica locale, avrebbe provveduto ad emanare gli atti necessari ad eliminare, ove ne ricorressero i requisiti, la situazione di rischio per l’igiene e per la salute pubblica.

3. Il ricorrente, con successivi motivi aggiunti, ha poi impugnato l’ordinanza n. 77 del 2013, sopraggiunta il 20.9.2013 nel corso del giudizio, con la quale gli è stato ingiunto di dismettere la stalla ubicata all’interno del centro abitato di Mergnano San Savino, poiché non sussisterebbero i requisiti igienico-sanitari affinché tale stalla possa rimanere all’interno del centro abitato, in quanto struttura non dotata di idonea concimaia.

4. Nel primo grado di giudizio si sono costituiti il Comune di Camerino e la controinteressata Em.Pa., vicina, per resistere al ricorso, e sono intervenuti ad opponendum, per la loro affermata qualità di controinteressati, anche i sigg.ri Al. ed altri, per chiedere la reiezione del ricorso.

5. Il T.A.R. Marche, con la sentenza n. 626 del 19.6.2014 in questa sede impugnata, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, sul presupposto, per quanto assai concisamente espresso, che è stata correttamente qualificata dall’ordinanza sindacale industria insalubre di prima classe un’attività nella cui gestione è imprescindibile il trattamento di deiezioni animali solide e liquide, svolta nel contesto di un centro abitato, e che gli scarichi delle deiezioni liquide e delle acque di lavaggio vengono convogliati nella pubblica fognatura non dotata di impianto di depurazione e in assenza di idonea concimaia.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, chiedendone, previa sospensione, la riforma per i seguenti motivi:

1) il difetto di motivazione, la carenza e/o la lacunosità, l’insufficienza della stessa, la violazione degli artt. 3 e dell’art. 111 Cost., la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’ultrapetizione, l’omessa pronuncia su vizi e/o eccezioni sollevate dal ricorrente, la nullità (pp. 8-9 del ricorso);

2) l’erroneo apprezzamento dei fatti e delle ragioni in diritto addotte dal ricorrente in primo grado, la mancata valutazione degli elementi e dei documenti agli atti del processo, il travisamento, l’erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni di legge applicabili in subiecta materia, l’ultrapetizione, l’incompleta disamina dei motivi di ricorso, l’error in iudicando (pp. 9-30 del ricorso).

6.1. Con tale secondo motivo, ulteriormente suddiviso in sottocensure, l’appellante ha inteso riprodurre e nuovamente articolare, nella confutazione delle motivazioni espresse dal primo giudice, tutti i motivi del ricorso originario e quelli aggiunti proposti nel giudizio di primo grado.

6.2. L’appellante ha quindi richiesto che questo Consiglio, reietta ogni avversaria eccezione e deduzione, previa concessione delle misure cautelari richiese e in accoglimento del ricorso in appello, voglia riformare interamente la sentenza qui contestata, accertando la nullità e/o la illegittimità dei provvedimenti opposti e disponendone, di conseguenza, l’annullamento, con ogni ulteriore ritenuta e/o necessaria statuizione.

7. Si è costituito il Comune di Camerino, con apposita comparsa di costituzione e risposta, chiedendo la reiezione del gravame avversario.

8. Si sono altresì costituiti l’intimata Em.Pa. nonché gli intervenienti ad opponendum nel giudizio di primo grado, chiedendo anche essi la reiezione dell’appello.

9. Con ordinanza n. 5646 dell’11.12.2014 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata.

10. È poi intervenuta ad adiuvandum, con atto depositato l’8-4.2015, la Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata, per sostenere le ragioni dell’odierno appellante.

11. Infine, nella pubblica udienza del 16.4.2015, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

12. L’appello è infondato e va respinto.

13. Preliminarmente, con ciò accogliendosi la censura di ordine processuale sul punto già proposta in primo grado, non esaminata dal primo giudice, e riformulata dall’appellante (pp. 30-31 del ricorso), il Collegio ritiene inammissibile l’intervento dei sigg. Ga. ed altri, in quanto gli stessi hanno prodotto, solo in prossimità della camera di consiglio dell’11.12.2014 fissata per l’esame della sospensiva, i documenti che comprovano l’esistenza di loro proprietà vicine al terreno dell’odierno appellante e, quindi, la loro legitimatio ad causam.

13.1. Si deve al riguardo richiamare il costante insegnamento di questo Consiglio, secondo cui la prova della legittimazione non offerta in primo grado può essere fornita in grado di appello, a ciò ostando il disposto dell’art. 345, comma 2, c.p.c., la cui applicabilità al processo amministrativo nella sua interezza è stata definitivamente sancita dalla giurisprudenza più recente di questo Consiglio (Cons. St., sez. IV, 18.6.2009, n. 4004).

13.2. Divieto di tenore analogo è ora contenuto nell’art. 104, comma 2, c.p.a., il quale cristallizza tale regola giurisprudenziale già ampiamente affermatasi prima del codice.

13.3. Ne discende l’inammissibilità dell’intervento spiegato dai sigg. Al. ed altri per difetto di tempestiva e rituale prova, già in primo grado, della loro legitimatio ad causam.

14. Con il primo motivo (pp. 8-9 del ricorso), ciò premesso, l’appellante lamenta l’estrema ed eccessiva sinteticità della sentenza impugnata, che avrebbe liquidato in poche righe (22 per il ricorso principale e 21 righe per il ricorso per motivi aggiunti) una questione rilevantissima per gli interessi del ricorrente, che ha così inteso riproporre, nel secondo motivo di appello di cui si tratterà oltre, tutti i motivi già esposti in prime cure, sia quelli, a suo dire, superficialmente trattati dal primo giudice sia quelli, sempre a suo dire, totalmente negletti dalla sentenza qui impugnata.

14.1. Il motivo, tuttavia, è inammissibile perché è affetto proprio dallo stesso vizio che esso imputa alla sentenza del T.A.R., non indicando in modo chiaro e specifico, in violazione, quindi, dell’art. 101, comma 1, c.p.a., quali sarebbero i motivi superficialmente trattati o addirittura omessi dal primo giudice, ma limitandosi ad un’astratta considerazione sull’esigenza, in linea di principio del tutto condivisibile, che il principio della sintesi, prescritto, dall’art. 3, comma 2, c.p.a., sia preceduto e, comunque, accompagnato da una conoscenza approfondita degli atti di causa e delle questioni controverse.

14.2. A questa enunciazione di principio, da parte dell’appellante, non segue poi alcuna dimostrazione, mediante analitica articolazione dei motivi superficialmente trattati od omessi, che esso sia stato violato dal primo giudice, sicché la denunciata violazione dell’art. 88, comma 2, c.p.a., da parte del T.A.R., si risolve in una petitio principii.

14.3. Certamente la motivazione del primo giudice denota una eccessiva sinteticità, infatti, ma essa non per questo, ad onta della sua estrema laconicità, non ha saputo esprimere la ratio decidendi che sorregge la statuizione reiettiva del ricorso in primo grado.

14.4. L’essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l’ampiezza dell’atto che le veicola.

14.5. La sinteticità è, cioè, un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall’altro, la consistenza dell’atto – ricorso, memoria o, infine, sentenza – chiamato ad esaminarle.

14.6. Non basta dunque affermare che una sentenza sia eccessivamente lacunosa, solo perché ha dedicato all’esame delle censure solo 43 righe, ma occorre dimostrare che in queste 43 righe essa non abbia detto tutto e solo quello che vi era da dire sul thema decidendum.

14.7. Tale onere dimostrativo non è stato assolto dall’appellante, incorso nella violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., per l’assoluta genericità della sua censura, che esso stesso qualifica come una “premessa generale” (p. 10 del ricorso), che non va al di là di tale astratta funzione, certo non concludente sul piano impugnatorio.

15. L’analisi della sentenza e delle sue presunte lacune, invece, è contenuta nel secondo motivo di appello (p. 10 e ss. del ricorso), motivo però, per le ragioni, anche esse in sintesi esposte, che si diranno, del tutto infondato.

15.1. L’appellante, con tale secondo motivo, sottopone a serrata critica i diversi – e stringati – passaggi motivazionali della sentenza, con dovizia di pregevoli argomentazioni e con corredo di precedenti giurisprudenziali che, tuttavia, non sembrano al Collegio convincentemente suffragare il suo assunto.

15.2. Un primo decisivo punto, entrando nel merito delle censure e nel vivo della materia, è quello inerente alla classificazione dell’attività, svolta dall’appellante, quale industria insalubre di prima classe ai sensi dell’art. 216 del r.d. 1265/1934 e del D.M. 5.9.1994, classificazione che costituisce il presupposto delle due ordinanze sindacali e dei connessi provvedimenti contestati in primo grado.

15.3. Il sig. Roccheggiani contesta fermamente tale presupposto che sarebbe stato, a suo avviso, affermato dal Comune senza una verifica in concreto della sua attività, in fondo modesta perché relativa all’allevamento di sedici bovini (pp. 14-15 del ricorso), e delle sue eventuali conseguenze nocive per la popolazione in termini di vapori, gas o altre esalazioni insalubri o di scoli, rifiuti solidi o liquidi (pp. 16-17 del ricorso).

16. Ma l’assunto dell’appellante è destituito di fondamento.

16.1. È principio costantemente ribadito, tanto dalla legislazione in materia (v. D.M. 12.2.1971, voce n. 35, e D.M. 23.12.1976, voce n. 31, nonché, soprattutto e da ultimo, D.M. 5.9.1994, lett. C), n. 1) quanto dalla giurisprudenza amministrativa, che gli allevamenti degli animali, qualunque sia la loro consistenza numerica, sono inclusi tra le lavorazioni insalubri di prima classe in considerazione dei cattivi odori, rumori, rifiuti liquidi o solidi che essi comportano.

16.2. Inequivocabile è, sul punto, il principio affermato da questo Consiglio, sez. V, 4.9.2013, n. 4409.

16.3. Ma valga anche al riguardo richiamare quanto questo Consiglio ha di recente stabilito nella sentenza della Sezione V, 27.12.2013, n. 6264, che, disattendendo la tesi dell’appellante secondo cui l’allevamento di animali – si trattava, nel caso di specie, proprio di stalla ospitante meno di venti bovini – potrebbe essere oggetto di catalogazione come industria insalubre solo ove abbia caratteristiche, appunto, industriali per la quantità dei capi e per il ciclo produttivo al quale essi sono sottoposti, ha chiarito che, in generale, l’allevamento di animali è considerato dal T.U.LL.SS. come industria insalubre di prima classe e, quindi, deve essere comunque isolato nelle campagne e tenuto lontano da abitazioni.

16.4. Né deve trarre in inganno l’espressione “industria”, al quale fa riferimento il T.U.LL.SS., essendo ben noto che, nel linguaggio legislativo degli anni ’30 del secolo scorso, il termine “industrie”, in aderenza, del resto, alla sua radice etimologica latina, significasse semplicemente “attività”, non necessariamente contraddistinta, come invece vorrebbe l’appellante (p. 15 del ricorso), da modalità intensive od organizzative di sfruttamento tali da integrarne il carattere industriale.

16.5. La premessa maggiore dalla quale muovono sia i provvedimenti comunali che la sentenza del T.A.R. – la qualificazione dell’attività in parola come industria insalubre di prima classe – è dunque corretta e, anzi, necessaria alla luce del dato normativo.

17. Ne discendono, pertanto, due rilevanti conseguenze.

17.1. La prima è che il provvedimento comunale nessuna dimostrazione doveva dare, come invece vorrebbe l’appellante (pp. 16-17 del ricorso), delle esalazioni nocive o delle conseguenze pregiudizievoli per la salute pubblica, posto che la qualificazione come industria insalubre di prima classe era in re ipsa, nella stessa attività di allevamento esercitata dal ricorrente.

17.2. La seconda è che nessun affidamento il ricorrente poteva riporre nell’esercizio di simile industria, così predefinita dalla legge e per il principio ignorantia legis non excusat, all’interno di un centro abitato, quale la frazione di Mergnano San Savino è e, comunque e anche se non in origine o ab immemorabili, è divenuta incontestabilmente nel tempo.

17.3. È anzi fuori discussione, come ha chiarito la costante giurisprudenza di questo Consiglio, che ai sensi del più volte richiamato art. 216 del r.d. 1265/1934 il sindaco, titolare di una ampia potestà sulla tollerabilità o meno delle industrie insalubri, può esercitarla “in qualsivoglia tempo e, quindi, anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto industriale” (Cons. St., sez. V, 15.2.2001, n. 766).

17.4. E così, si è anche chiarito, nel caso in cui si accerti che una stalla sia mancante della concimaia e dell’allaccio con una fogna pubblica, legittimamente l’amministrazione comunale ordina l’eliminazione della stalla e lo sgombero degli animali ivi tenuti (Cons. Giust. Amm. Sic., 5.12.1984, n. 170).

18. Si può quindi, proprio traendo spunto da quest’ultimo precedente giurisprudenziale, procedere all’esame del secondo punto decisivo della controversia e, cioè, la premessa minore della sentenza impugnata, secondo cui l’industria insalubre legittimamente non sarebbe consentita nella frazione di Mergnano San Savino perché gli scarichi delle deiezioni liquide e delle acque di lavaggio vengono convogliati nella pubblica fognatura non dotata di impianto di depurazione e nelle vicinanze dell’azienda non è presente idonea concimaia.

18.1. Sostiene l’appellante (p. 21 del ricorso) che tali circostanze, oltre che irrilevanti, non sarebbero neppure rispondenti a verità.

18.2. Quanto alla prima (pp. 21-22 del ricorso), infatti, essa sarebbe errata, perché lo scarico delle acque reflue di acque domestiche ed assimilate, come sarebbe quello dell’odierno appellante, è pienamente conforme all’art. 101, comma 7, del d. lgs. 152/2006, non essendo l’immobile stato oggetto di ristrutturazione in epoca successiva al 1999, e comunque la mancanza di depuratore sarebbe imputabile al Comune stesso e non all’odierno appellante.

18.3. Quanto alla seconda (pp. 22-23 del ricorso), poi, l’adeguamento di tale annesso, qualificabile, a suo dire, come opera di manutenzione, sarebbe stato illegittimamente negato dal Comune stesso, in violazione della legislazione nazionale e ragionale in materia, con un provvedimento che è stato oggetto anch’esso di impugnativa avanti al T.A.R. marchigiano.

18.4. L’appellante contesta poi (pp. 24-30) gli stessi presupposti d’urgenza, di cui agli artt. 50 e 54 del d. lgs. 267/2000, che avrebbero giustificato, in ipotesi, l’emissione dell’ordinanza sindacale n. 77/2013, non essendo ravvisabile alcuna situazione di pericolo per la salute e l’igiene pubblica, nel caso di specie, men che mai da fronteggiarsi con uno strumento extra ordinem come quello dell’ordinanza contingibile ed urgente.

18.5. L’adozione di tale strumento eccezionale e definitivo, peraltro nell’assenza dei presupposti normativi che ne giustificherebbero l’emissione, violerebbe comunque gli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS., in quanto il Sindaco, omisso medio, avrebbe ordinato la chiusura della stalla senza prima prescrivere le misure atte a prevenire o impedire il danno e il pericolo e, quindi, senza osservare un doveroso principio di proporzionalità, che impone al Sindaco di adottare la misura estrema della chiusura dell’attività solo dopo avere accertato che le misure tecniche atte ad evitare il danno o il pericolo connesso al suo esercizio si sono rivelate inattuabili o inefficaci.

19. Anche queste censure, pur nella loro molteplice complessa articolazione e interrelazione, devono essere respinte.

19.1. Occorre muovere ancora una volta, per la loro esatta comprensione, dal corretto inquadramento del dato normativo.

19.2. È vero che il Sindaco, secondo un fondamentale principio di proporzionalità e prima di ordinare la dismissione dell’attività e la chiusura della stalla, deve prescrivere particolari cautele o misure tecniche, atte ad evitare il pericolo o il danno per la salute o per l’igiene pubblica, in modo da preservare, ove possibile, la coesistenza – o, in questo caso, addirittura la preesistenza – dell’attività esercitata dal privato con le esigenze della popolazione residente.

19.3. Ed è vero anche che, nel caso di specie, tali misure sono state raccomandate dall’ASUR che, con nota prot. n. 28724 del 5.4.2012, aveva espresso parere favorevole al mantenimento di tale attività all’interno del centro abitato, con prescrizioni, da applicare al fine di non recare nocumento al vicinato, e condizionato al parere favorevole dell’ARPAM, per quanto atteneva agli scarichi e alla realizzazione della concimaia.

19.4. Dal verbale del sopralluogo effettuato l’11.7.2013, menzionato dall’ordinanza sindacale e richiamato dal T.A.R. nei suoi contenuti, risulta però che gli scarichi delle deiezioni liquide e delle acque di lavaggio vengono convogliati nella pubblica fognatura non dotata di impianto di depurazione e che nelle vicinanze dell’azienda non è presente idonea concimaia.

20. Ora tali circostanze, lungi dall’essere irrilevanti come pretende l’appellante, sono in realtà evidenti e particolarmente significative.

20.1. Si può convenire con l’appellante quando afferma che il d. lgs. 4/2008, innovando sensibilmente la precedente disciplina, parifica ormai, senza possibilità di limitazioni, alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle attività di allevamento del bestiame.

20.2. La modifica normativa operata, comportando il venir meno della connessione funzionale dell’allevamento con la coltivazione della terra, capovolge sostanzialmente i termini della questione rispetto alla disciplina regolata dal d. lgs. 152/2006.

20.3. Mentre, infatti, con la situazione normativa pregressa, le acque reflue provenienti da un’attività di allevamento del bestiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli scarichi delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora fosse dimostrata la presenza delle condizioni indicate, ora, venuto meno la necessaria connessione funzionale dell’allevamento con la coltivazione della terra, l’assimilazione, prevista dall’art. 101, comma 7, del d. lgs. 152/2006, delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all’allevamento del bestiame diviene la regola (Cass. pen., sez. III, 21.5.2008, n. 26532).

20.4. Cionondimeno tale assimilazione non consente affatto che il titolare dell’attività possa sic et simpliciter scaricare le acque reflue di un allevamento senza autorizzazione, poiché, come ricorda la stessa Cassazione, l’art. 133, comma 2, del d. lgs. 152/2006 sanziona comunque sul piano amministrativo lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di un allevamento.

20.5. Né giova all’appellante richiamarsi alla nota prot. n. 5408 del 30.4.2013, a firma dell’ing. Fe., e alla nota prot. n. 101 del 21.5.2013, a firma del p.i. Giuseppe Salvucci, perché la disciplina del d. lgs. 152/1999, ivi richiamata, si riferiva agli scarichi di acque domestiche e assimilate al tempo della sua entrata in vigore, mentre è pacifico che, all’epoca e, cioè, nel 1999, tale assimilazione, per gli allevamenti, fosse esclusa, essendo intervenuta, come ricorda l’appellante, solo nel 2008.

20.6. È dunque evidente che questi abbia continuato ad immettere gli effluenti dell’allevamento nella pubblica fogna senza alcun impianto di depurazione, anche dopo il 1999, e se tale immissione non costituisce più reato, dopo il 2008, ciò non significa che egli non dovesse dotarsi di autorizzazione o, comunque, non adottare tutte le misure atte a garantire la salubrità e l’igiene, anche nell’interesse dell’abitato circostante.

20.7. Prova ne è il fatto che è lo stesso appellante a sostenere, a p. 23, che il “problema” dello scarico diretto nella pubblica fognatura sarebbe stato comunque rispettato se il Comune avesse consentito il dovuto adeguamento del sistema di stoccaggio dei reflui aziendali, dato che il progetto della concimaia prevedeva la confluenza diretta, tramite apposita canalizzazione, dei reflui liquidi all’interno della stessa concimaia, con ciò ammettendo, per quanto obtorto collo, che un simile “problema” esista.

20.8. Nel parere favorevole reso dall’ARPAM (doc. 44 fasc. parte appellante), del resto, si legge che le acque reflue in eccesso che si producono dal percolamento della concimaia, che l’ARPAM ha prescritto di costruire, raccolte nel pozzetto a tenuta stagna mediante canalette di sgrondo, dovrebbero essere o riutilizzate mediante la pratica della fertirrigazione sui terreni disponibili, nel rispetto della normativa vigente, o smaltiti come rifiuto.

20.9. Il “problema” delle acque reflue, dunque, è ben più complesso, prima ancor sul piano legislativo che su quello fattuale, della semplicistica e riduttiva visione offertane dall’appellante.

21. La questione dell’impianto, pur rilevante, risulta tuttavia addirittura secondaria a fronte della mancanza della stessa concimaia, la cui presenza costituisce la misura raccomandata dall’ARPAM, nel parere di cui al citato doc. 44, e la condizione indispensabile imposta dal Comune per il mantenimento della stalla nel centro abitato.

21.1. Il Comune ha infatti rifiutato il rilascio del permesso di costruire relativo a tale concimaia, pur richiesto dall’odierno appellante, per ragioni che, non espressamente né analiticamente oppugnate in questo giudizio, devono per questo intendersi sostanzialmente incontestate in questa sede – per quanto esse siano oggetto di separato giudizio – e capaci di sorreggere, anche da sole, le ordinanze in questa sede impugnate.

21.2. Anche nell’atto di appello, infatti, la mancanza di una idonea concimaia quale raccomandata dall’ARPAM all’esito della conferenza dei servizi svoltasi il 29.3.2012 (doc. 44 fasc. parte appellante), condizione indispensabile per il mantenimento della stalla, costituisce un circostanza incontestabile e i rilievi dell’appellante, circa tale fondamentale questione, appaiono del tutto generici e non sufficientemente circostanziati, limitandosi egli ad affermare, senza ulteriore specificazione e/o motivazione, che il Comune non avrebbe consentito l’adeguamento di tale “concimaia”, da sempre, a suo dire, esistente, imprescindibile ed annesso all’esercizio dell’attività zootecnica aziendale.

21.3. Ma l’esistenza di una idonea concimaia, quale raccomandata dall’ARPAM nel più volte citato parere e quale prescritta dal Comune per il mantenimento della stalla nel centro abitato, è circostanza che l’appellante è ben lungi dall’aver efficacemente illustrato, prima ancor che dimostrato, nel motivo di censura (p. 23), del tutto generico e superficiale sul punto, nonostante la centralità della questione e in violazione dell’art. 101 c.p.a., non bastando certo a sostanziarne la necessaria specificità il mero richiamo agli atti di un separato giudizio o la generica affermazione di presunti errori o violazioni di legge da parte del Comune.

21.4. L’assenza della concimaia, la cui costruzione è stata denegata dal Comune con provvedimento impugnato in altro giudizio (ne dà atto, correttamente, lo stesso appellante, a p. 23 del ricorso, richiamando anche la sentenza del T.A.R. Marche che ha deciso in senso a lui sfavorevole il ricorso, di cui al doc. 74), costituisce condizione insuperabilmente ostativa al mantenimento della stalla nel centro di Mergnano San Savino.

21.5. Né del resto può affermarsi, come sostiene l’appellante, che il Comune non abbia proceduto secondo la scansione procedurale e temporale degli artt. 216 e 217 T.U.LL.SS., poiché esso, prima di disporre la dismissione della stalla, ha proceduto, con delibera della Giunta comunale n. 48 del 28.2.2013 e, poi, con successivi sopralluoghi, a verificare se la costruzione della concimaia fosse stata realizzata, denegandone peraltro, per ragioni che non sono (state ritualmente) oggetto di questo giudizio, il permesso di costruire.

21.6. Dai motivi sin qui esposti, pertanto, discende che legittimamente, ai sensi dell’art. 217 del r.d. 1265/1934, l’ordinanza impugnata abbia ordinato la dismissione della concimaia, “perché non sussistono i requisiti igienico-sanitari affinché tale stalla possa rimanere all’interno del centro abitato, in quanto struttura non dotata di idonea concimaia”.

21.7. Sono quindi del tutto inifluenti, ai fini del decidere, i motivi di censura relativi alla violazione degli artt. 50 e 54 del d. lgs. 267/2000 (pp. 24-30 del ricorso), poiché il semplice e isolato richiamo dei provvedimenti comunali alla disposizione dell’art. 50, genericamente e nella sua interezza, non basta certo a conferire loro natura di ordinanze contingibili ed urgenti, ben potendo tale richiamo intendersi al comma 4 dell’art. 50, il quale prevede che “il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”, tra le quali rientra sicuramente quella prevista dagli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, essi, sì, espressamente richiamati – e addirittura testualmente riportati – nei provvedimenti, a comprova che tali disposizioni – e non gli artt. 50 e 54 del d. lgs. 267/2000 – costituiscono, secondo la stessa autorità comunale, fondamento e presupposto della loro adozione.

21.8. E del resto il provvedimento di chiusura ben può fondarsi sulle sole disposizioni del r.d. 1265/1934, come è avvenuto nel caso di specie, senza far ricorso anche al diverso strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente.

21.9. Il ben diverso precedente di questo Consiglio, sez. V, 13.3.2002, n. 1490, non si attaglia pertanto al caso di specie, poiché nel caso esaminato da tale sentenza veniva in rilievo, invece, una ordinanza contingibile ed urgente.

22. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, meritando conferma nel suo contenuto decisionale, seppur con le più diffuse e in parte diverse motivazioni sin qui delineate, la sentenza impugnata che, pur nella sua eccessiva stringatezza, ha correttamente respinto tutte le censure sollevate dal ricorrente.

23. Ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., sussistono comunque gravi ragioni, per la complessità della vicenda, atte a giustificare la compensazione integrale delle spese inerenti al presente grado di giudizio tra tutte le parti qui costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma, ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Dichiara inammissibile l’intervento spiegato da Al. ed altri.

Compensa interamente tra tutte le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Vittorio Stelo – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Depositata in Segreteria il 12 giugno 2015.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *