Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 giugno 2015, n. 11545 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. TRICOMI Irene –...
Tag: prescrizione
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 giugno 2015, n. 12621. Nei casi cui il danneggiato non si sia costituito nel processo penale ma abbia fatto valere il suo diritto al risarcimento dei danni esclusivamente in sede civile, ai fini della prescrizione, il giudice deve avere riguardo al reato contestato e non a quello ritenuto in sentenza, ove vi sia stata derubricazione dell’originaria imputazione o siano state ritenute applicabili circostanze attenuanti.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 giugno 2015, n. 12621 Ritenuto in fatto Il (omissis) Ci.Ma. è deceduto a seguito di una scarica elettrica, mentre si trovava al lavoro all’interno dello stabilimento della s.p.a. CEVIP, su di un’autogrù condotta da B.Q. , il cui braccio telescopico ha urtato la linea elettrica sovrastante, trasmettendo...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 aprile 2015, n. 6782. Va riconosciuta la responsabilità professionale dell’avvocato, quando – alle prese con un sinistro stradale – abbandoni la causa a seguito del risarcimento concesso dall’assicurazione agli eredi del danneggiato e non si attivi anche nei confronti del soggetto danneggiante perchè non ritenuto solvibile
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 aprile 2015, n. 6782 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. FALASCHI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2015, n. 6901. Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l’accertamento dell’obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2015, n. 6901 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2002 il Ministero dell’Ambiente ha convenuto davanti al Tribunale di Rovigo il Fallimento della s.r.l. Intermedi Chimici Sintetici (ICS), Gh.Da. e S.M. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1428. Nel caso in cui le condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, secondo comma, cod. civ. fino alla conclusione della perizia: a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 gennaio 2015, n. 1428 Svolgimento del processo 1. Nel 2001 il sig. G.P.convenne dinanzi al Tribunale di San Benedetto del Tronto la società Milano Assicurazioni s.p.a., allegando che: -) aveva stipulato con la Milano una assicurazione contro gli infortuni; -) nel 1998 aveva subito un infortunio; -)...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 gennaio 2015, n.1184. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente relativamente alla necessità che le sezioni unite riflettano sul se e sui margini in cui la nuova figura di professionista – siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni "protette" sia per le professioni "non protette" – si riverberi sulla nozione di professionista di cui all'art. 2956, n. 2), c.c.: se, dunque, nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall'art. 2956, n. 2, c.c., vanno ricompresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito ai sensi dell'art. 2233 c.c., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera; ovvero se, addirittura, si possa estendere la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956, n. 2), c.c. anche ai crediti di qualsivoglia soggetto, pur costituito in forma societaria, esercente attività professionale "non protetta".
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 22 gennaio 2015, n.1184 Ritenuto in fatto Con ricorso al tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, la “E.DA.CO.” s.n.c. esponeva che aveva provveduto alla tenuta della contabilità della “R.C.E. di R.E. ” per il periodo compreso tra il 1993 e il 31.12.1994; che...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5 Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 La massima estrapolata: La prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5, dei crediti dei commercianti per il prezzo delle...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433. Il codice vigente e la giurisprudenza non escludono il piccolo imprenditore dal campo di applicazione della disposizione citata: L'art. 2955 c.c. dispone, al n. 5, che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio. L'operatività di questa prescrizione presuntiva è limitata a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente; non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva, presumendosi, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. Si esclude l'applicabilità qualora il compratore le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio. Pertanto, l'art.2955, n.5, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il venditore rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di piccolo imprenditore.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433 Fatto e diritto 1) Con atto di citazione notificato in data 29.12.2009, la ditta “Trapani Transfert” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2009, emesso dal Giudice di pace di Trapani in data 15.10.2009 e notificato il 23.11.2009. All’opponente veniva ingiunto, a istanza...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2014, n. 24988. Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 24988 Svolgimento del processo Il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da Abbondanza Francesco con citazione del 23-10-2000 nei confronti di D.G.M.,di Calabrese Maurizio e della Ras Assicurazioni s.p.a per i danni riportati alla persona ed al motociclo in un...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687. In tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell'atto in cui si concreta l'accettazione; d'altro lato, il termine -definito dalla legge di prescrizione – è soggetto alle cause ordinarie di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti impeditivi del suo decorso. Certamente ha natura amministrativa l'autorizzazione, a suo tempo prevista art. 17 cod. civ. per l'accettazione di eredità ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche. Infatti, tale provvedimento diretto a rimuovere un limite posto al libero esercizio di un diritto, il quale opera "ab estrinseco", non condiziona l'esistenza o la validità dell'indicata accettazione, ma attribuisce alla stessa efficacia "ex tunc", con l'applicabilità, durante il procedimento promosso per ottenere detta autorizzazione, dell'art. 5 disp. att. cod. civ., il quale attribuisce alla persona giuridica la facoltà di compiere gli atti conservativi dei propri diritti.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687 Svolgimento del processo 1.- L’Unione Italiana dei Ciechi conveniva in giudizio la Regione Lombardia per sentirla condannare, previo accertamento della propria qualità di erede della defunta signora F.M. (deceduta a (omissis) ), alla restituzione dei beni immobili lasciati in eredità, giusta testamento, olografo...