Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 luglio 2014, n. 30512. La condanna per peculato non salva il notaio dal procedimento per falso in atto pubblico nel caso in cui abbia attestato falsamente una serie di fatti nella procedura di autoliquidazione delle imposte

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 10 luglio 2014, n. 30512 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARASCA Gennaro – Presidente Dott. VESSICHELLI Mar – rel. Consigliere Dott. MICHELI Paolo – Consigliere Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere Dott. DEMARCHI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 giugno 2014, n. 12797. Necessaria l'indagine tecnica prima di rogare l'atto di vendita. Il notaio non si può limitare ad accertare e ratificare la volontà delle parti senza effettuare alcuna indagine tecnica

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 giugno 2014, n. 12797 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 giugno, n. 12672. Nel comminare la sanzione disciplinare al notaio che trascrive gli atti con grave ritardo e non versa le imposte di registro va riconosciuta l'attenuante qualora il professionista si sia impegnato a ridurre o eliminare le conseguenze dannose.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 giugno, n. 12672 Svolgimento del processo Con decisione in data 12 gennaio 2012, la Commissione amministrativa regionale di disciplina della Toscana, su richiesta del Presidente del Consiglio notarile di Arezzo, ha comminato al notaio M.F. la sanzione disciplinare della sospensione della durata di nove mesi per violazione...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 maggio 2014, n. 11029. La prova dell'uso di «procacciatori di clienti», vietata dal codice di disciplina, da parte di un notaio non può essere desunta dal solo esame del valore della fatture emesse dal professionista per i ‘servizi di segreteria' corrisposti dagli studi di appoggio. Va, infatti, valutato anche il numero di atti stipulati al fine di dedurne la vera natura

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 maggio 2014, n. 11029 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2014, n. 8611. La sanzione disciplinare inflitta al notaio è stata legittimamente irrogata per aver redatto un atto in lingua straniera senza che la parte espressamente dichiarasse di non conoscere la lingua italiana

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  11 aprile 2014, n. 8611 Svolgimento del processo L’Archivio Notarile Distrettuale di Roma chiedeva l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del notaio V.G. in quanto: – 1) l’atto n. 23012 ricevuto il 28-7-2011, costituente procura speciale, era stato rogato in lingua italiana, ponendo in calce al medesimo la...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 aprile 2014, n. 8036. I doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti, con la conseguenza che deve escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare , e che in tema di responsabilità disciplinari a carico di notai costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista il quale proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell'atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall'art. 138 della L. N. come sostituito dall'art. 22 del D. LGS. 1-8-2006 n. 249. Pertanto deve ribadirsi che il notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento in riferimento al ricevimento degli atti notarili e con specifico riguardo alle indagine relativa alle individuazione delle volontà delle parti, dalla fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, senza possibilità di delegare integralmente ai suoi collaboratori dette attività, e senza alcuna distinzione tra atti "routinari" ed atti non "routinari"; conseguentemente in sede di rinvio occorrerà procedere ad un nuovo esame della controversia in conformità dell'enunciato principio di diritto onde accertare le effettive modalità con le quali il notaio V. ha svolto le sue funzioni professionali con specifico riferimento agli atti cosiddetti "routinari" o seriali.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  4 aprile 2014, n. 8036 Svolgimento del processo   Nell’ambito di un procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica di Savona nei confronti di V.E. , notaio in Savona, in relazione ai reati di riciclaggio e ad altri connessi, veniva disposta a carico del suddetto professionista la misura...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 25 febbraio, n. 4485. Nessuna sanzione disciplinare al notaio che nelle successioni ecceda con le clausole di esonero, se manca la prova che le stesse servano ad eludere le norme sui legati

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE  SEZIONE II  SENTeNZA DEL 25 FEBBRAIO 2014 N. 4485 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26044-2012 proposto da: CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI CUNEO, ALBA, MONDOVI’ E SALUZZO X IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;...