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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19665. In caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, nella specie applicabile ratione temporis, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per l'ipotesi dell'omissione contributiva. In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure, sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare all'Istituto previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, sì che riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'omissione e dell'evasione contributiva

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19665 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la società COVIM Cooperativa Vitivinicola dei Colli Metaurensi soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (omissis) , notificata dal concessionario per la riscossione...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 settembre 2014, n. 18522. L'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, comma 2, c.c. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 settembre 2014, n. 18522 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. GHINOY...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 agosto 2014, n. 17625. L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione ed a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 agosto 2014, n. 17625 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 luglio 2014, n. 16381. Quando i comportamenti contestati al lavoratore costituiscono violazione di suoi doveri fondamentali, per la relativa sanzionabilità, non è necessaria la specifica previsione del codice disciplinare, atteso che, in tali casi, il potere sanzionatorio deriva direttamente dalla legge

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 luglio 2014, n. 16381 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 luglio 2014, n. 15434. Il differimento al 31/12/del 2011 dell'entrata in vigore del termine di sessanta giorni per l'impugnazione anche in via stragiudiziale del licenziamento, previsto dalla L. 10/2011, non riguarda solo le nuove fattispecie ma si estende anche al nuovo termine di duecentosettanta giorni entro cui deve essere depositato il ricorso giudiziale nella cancelleria del tribunale.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 7 luglio 2014, n. 15434 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...