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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 aprile 2014, n. 8006. Relativamente alla condanna del datore di lavoro per licenziamento illegittimo, disposta, ex art. 18 della L. n. 300 del 1970, nella misura delle retribuzioni spettanti nel "triennio post recesso", tale periodo segna di norma un limite oltre il quale l'eziologia della inoccupazione non è automaticamente riferibile più al licenziamento, ove non si oppongano condizioni di mercato specifiche o qualità soggettive del dipendente e pertanto essa è da considerarsi congrua

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 4 aprile 2014, n. 8006 Svolgimento del processo La Corte di Appello di Roma con sentenze rispettivamente non definitiva e definitiva, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Roma, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato al dott. P.V. dall’Ospedale pediatrico Bambin Gesù, di cui era dipendente quale...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 maggio 2014, n. 10662. La previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; pertanto, per il rispetto di tale incombente e' sufficiente che vengano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita', il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.; sicche', non essendo richiesta l'osservanza di schemi formali prestabiliti e essendo solo sufficiente che la contestazione degli addebiti disciplinari consenta al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare, e' pienamente ammissibile la contestazione per relationem mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, perche', anche in tale ipotesi, risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 maggio 2014, n. 10662 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. MANCINO Rossana –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 maggio 2014, n. 11715. Nella valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore avente le mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto di rifiuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale sia risultato consumatore di sostanze stupefacenti,è lo stesso lavoratore a dover fornire piena prova, attraverso la produzione dell’esito di esami tossicologici ad hoc, del proprio avvenuto recupero

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  26 maggio 2014, n. 11715 Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello di AMA – Azienda Municipale Ambiente s.p.a. (d’ora in poi: AMA) avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 7 febbraio 2008, che, in accoglimento della domanda di G.G. , ha dichiarato...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 aprile 2014, n. 8971. In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione dei personale dalla Legge n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla Legge cit., articolo 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi di riduzione di personale, cosicche', nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore puo' limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali completati dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, tanto piu' ove proponga ai sindacati, nella stessa comunicazione e con riferimento alle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, la stipulazione di un accordo, derogatorio dei criteri legali di scelta dei lavoratori da licenziare, che fondi la selezione sul possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 aprile 2014, n. 8971 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. BUFFA Francesco –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 aprile 2014, n. 8450. Il licenziamento del soggetto invalido, avviato al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, è legittimo solo se l'impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda venga accertata dalla apposita Commissione medica

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 aprile 2014, n. 8450 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere Dott. BUFFA Francesco –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 aprile 2014, n. 8197. L'impugnazione del licenziamento proposta in sede stragiudiziale, pur non avendo carattere negoziale, è tuttavia atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale e ad essa, pertanto, a norma dell'art. 1324 cod. civ., si applicano le disposizioni che regolano i contratti, ivi compresa la norma di cui all'art. 1392 cod. civ. secondo la quale si estende alla procura la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, essendo tale norma – che non presuppone la natura bilaterale o plurilaterale dell'atto – perfettamente compatibile con gli atti unilaterali. È invece incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio (e con gli atti interruttivi della prescrizione) la retroattività della ratifica sancita dall'art. 1392 cod. civ., posto che le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva disponibilità del "dominus"

Suprema Corte di Cassazione sezione Lavoro sentenza  8 aprile 2014, n. 8197 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 7 luglio 2011 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, ha dichiarato il ricorrente D.M. decaduto dall’impugnazione del licenziamento a lui intimato dalla società Faceo Italia con lettera ricevuta dal...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 marzo 2014, n. 6222. L'uso, anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come l'installazione sul pc di programmi non inerenti all'attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del dipendente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 18 marzo 2014, n. 6222 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 marzo 2014, n. 6845. Il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volonta' del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia – vale a dire la produzione dell'effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro – viene differita ad un momento successivo, con la conseguenza che il termine di decadenza di sessanta giorni, ai sensi della Legge n. 604 del 1966, articolo 6, decorre dalla comunicazione del licenziamento e non gia' dalla data di effettiva cessazione del rapporto e che, correlativamente, la pendenza del rapporto al momento dell'impugnazione – la quale non esclude il futuro verificarsi dell'effetto estintivo – non preclude alla parte impugnante di domandare la reintegrazione nel posto di lavoro, ove ricorra una situazione di tutela c.d. "reale", ne' al giudice di emettere una pronuncia in tal senso. Tale principio, per identita' di ratio, puo' essere applicato anche all'ipotesi di differimento ex lege dell'efficacia del recesso, derivante dalla situazione di malattia del lavoratore, salvi ovviamente i profili attinenti alla derivante eseguibilita' della reintegra e delle correlate pronunzie di contenuto patrimoniale.

Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 marzo 2014, n. 6845 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere...