Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5843.
In materia contrattuale, la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. va commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per tale parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento