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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 luglio 2014, n. 17288. La lesione dell'immagine del soggetto per effetto dell'illegittima levata di un protesto determina un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 luglio 2014, n. 17288 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13670. Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento dei danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  16 giugno 2014, n. 13670 Svolgimento del processo F.P. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma l’Aurora Assicurazioni deducendo che era stato assicurato per la RCA presso la convenuta; che era stato collocato nella classe di merito 15ma, come da sentenza del G.d.P. di Roma...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2014, n. 10524. Il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest'ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III sentenza 14 maggio 2014, n. 10524   Ritenuto in fatto In data (omissis), alle ore 19 circa, si verificò, nel Comune di Corno, un sinistro stradale tra il motociclo condotto da D.F. e la vettura condotta dal proprietario L.R.L. , assicurato con la Fondiaria-Sai. A seguito delle lesioni riportate il...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9283. La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno,in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione. Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale" in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c., Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona,dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9283   Svolgimento del processo Con sentenza 22.12.04 il Giudice di Pace di Milano confermava “l’ordinanza 3.9.1997 del Tribunale di Milano” ed, in accoglimento della domanda degli attori, G.G. ed A.E. ,ordinava ai convenuti Ca.Ca. e C.O. , quali eredi di C.B. , deceduto...