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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 aprile 2015, n. 6881. Dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall’articolo 2087 del Cc non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta a evitare qualsiasi danno, occorrendo sempre che l’evento dannoso, per la sua risarcibilità, sia riconducibile a colpa del datore di lavoro per violazione di obblighi di comportamento di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 aprile 2015, n. 6881 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 marzo 2015, n. 6096. Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali a causa del fatto illecito costituente reato è riconosciuta la possibilità di conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 marzo 2015, n. 6096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. PELLECCHIA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3387. Nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non puo' essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiche' l'articolo 83, comma 3, nell'elencare gli atti a margine o in calce; ai quali puo' essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, e' necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal citato articolo 83, comma 2, cioe' con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest'ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui all'articolo 299 c.p.c. e segg., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore nella specie denominato comparsa di costituzione per sostituzione di difensore nel controricorso su cui possa essere apposta la procura speciale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 febbraio 2015, n. 3387 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2758. In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personal

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 febbraio 2015, n. 2758 Svolgimento del processo C.G. , mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, fu investita dall’autovettura condotta dal proprietario V.N. che aveva effettuato il sorpasso di un autobus, fermo proprio per consentire il passaggio dei pedoni. Nel sinistro la C. riportò lesioni personali in...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26590. In tema di quantificazione dei danni non patrimoniali si può evidenziare la necessita' di una drastica riduzione dell'applicazione delle poste liquidatorie indicate nelle tabelle normative (di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 e al Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e successive modifiche, articoli 138 e 139) o in quelle di diversa natura, come le tabelle del Tribunale di Milano, la cui applicabilita' in giudizio ha trovato riconoscimento anche a livello di giurisprudenza di legittimita', evidenziandosi come il richiamo alle tabelle di Milano garantisce una unita' di trattamento di riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal suddetto Tribunale essendo esso gia' ampiamente diffuso sul territorio nazionale tanto da assumere la valenza in linea generale di parametro di conformita' della valutazione equitativa del danno biologico di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c..

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 dicembre 2014, n. 26590   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. LORITO Matilde...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 ottobre 2014, n. 21917. In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita – a causa delle lesioni riportate – nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto "tanatologico", ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile jure hereditatis dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno "biologico", accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., ed è risarcibile in favore degli eredi del defunto.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 ottobre 2014, n. 21917 Fatto e diritto 1. Con sentenza 30.5.2012, la corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza 1.2.2006 del tribunale della stessa sede, che aveva condannato la ASL n. X L’Aquila al risarcimento del danno morale jure proprio, subito dai ricorrenti in ragione del...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 agosto 2014, n. 18247. Riconosciuto il danno biologico al portiere del condominio per lo svolgimento della relativa attività per una patologia artrosica in conseguenza dell'umidità dei locali (siti al piano seminterrato)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 agosto 2014, n. 18247 Svolgimento del processo M.T. conveniva in giudizio l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F.) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni biologici e morali dalla stessa subiti in conseguenza della insalubrità dell’alloggio di servizio che le era stato assegnato dall’Ente per lo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 giugno 2014, n. 13945. In caso di invalidità permanente conseguente ad un sinistro stradale, per la liquidazione nella forma della «capitalizzazione anticipata» del danno partrimoniale futuro, dalla somma calcolata va detratto il cosiddetto «montante di anticipazione» consistente nel vantaggio del danneggiato-creditore a vedersi riconosciuta «oggi» una somma di cui avrebbe potuto disporre solo più avanti.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 giugno 2014, n. 13945 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio, n. 2413. La presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poiché non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 del codice civile, sicché l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 cod. civ., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio, n. 2413 Svolgimento del processo 1. C.P. , in proprio e nella qualità di genitore del minore C.F.A. , citava in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e B.C. davanti al Tribunale di Firenze, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dal figlio...