Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 3 aprile 2015, n. 6881

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13077/2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– (OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– (OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 806/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 30/11/2011 r.g.n. 272/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

Udito l’Avv. (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra (OMISSIS), mentre lavorava quale cassiera alle dipendenze della (OMISSIS) S.p.A., chinatasi per raccogliere un foglio fuoriuscito dalla stampante, batteva il capo contro un cassetto, riportando gravi lesioni, tanto da subire un intervento di craniectomia parietale destra e svuotamento della raccolta ematica sottodurale, con postumi permanenti.

Ritenendo che l’infortunio fosse da addebitare alla mancata predisposizione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, ha convenuto in giudizio la Banca – la quale ha chiamato in giudizio la (OMISSIS) S.p.A. allo scopo di essere garantita – e, premesso che l’infortunio sul lavoro era stato riconosciuto con sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, non appellata dall’INAIL, ha chiesto il risarcimento dei danni – dedotto l’indennizzo percepito dall’INAIL – relativi alla riduzione della capacita’ lavorativa generica, alla perdita di chance nonche’ al danno biologico non risarcito dal predetto Istituto.

La domanda e’ stata respinta dal Tribunale adito, il quale, nel rilevare che la Banca non aveva provato cause di esonero della responsabilita’, osservava che sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, il danno biologico e morale ammontava a complessivi euro 50.000, a fronte della maggior somma ricevuta dalla sig.ra (OMISSIS) dalla (OMISSIS), pari ad euro 96.535 per i medesimi titoli risarcitori, sicche’ la parte attrice, essendo stata ampiamente risarcita, nulla poteva pretendere dalla Banca.

Tale sentenza e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona, che, in accoglimento dell’eccezione riproposta dalla Banca ex articolo 346 c.c.p., – la quale aveva ribadito che alcuna responsabilita’ poteva esserle addebitata in ordine all’infortunio in questione – osservava che questo non era da ricollegare alla mancata predisposizione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro e non poteva quindi essere ascritto al medesimo a titolo di responsabilita’ oggettiva.

Il semplice accadimento dell’evento dannoso, in assenza di specifiche allegazioni circa la inosservanza da parte del datore di lavoro di norme in tema di infortuni, non poteva configurare una responsabilita’ a carico della Banca, tanto piu’ che l’attivita’ di cassiera non era intrinsecamente pericolosa ne’ riconducibile all’azione dei colleghi di lavoro o di altre persone comunque interferenti con l’attivita’ lavorativa o l’ambiente di lavoro.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre per cassazione la sig.ra (OMISSIS) sulla base di due motivi. Resistono con controricorso la Banca e la Compagnia di assicurazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve innanzitutto dichiararsi inammissibile lo scritto, denominato “memoria”, pervenuto presso questa Cancelleria in prossimita’ dell’udienza, a firma di (OMISSIS), qualificatosi quale coniuge della ricorrente, con il quale il medesimo chiede l’accoglimento del ricorso. Non e’ infatti consentito alle parti, e tanto meno ai loro congiunti, presentare difese tecniche, essendo tale compito concesso solo ai loro difensori, dai quali sono rappresentate e difese.

2. Con il primo motivo del ricorso e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2087 c.c., nonche’ omessa motivazione.

Si deduce che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro e’ sempre responsabile ex articolo 2087 c.c., dell’infortunio occorso al lavoratore nel luogo di lavoro.

Ne’ puo’ comportare alcun effetto esimente per l’imprenditore l’eventuale concorso di colpa del lavoratore, potendo cio’ verificarsi solo quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri della abnormita’, inopinabilita’ ed esorbitanza rispetto al processo lavorativo alle direttive ricevute, cosi’ da porsi come causa esclusiva dell’evento.

Nella specie, si aggiunge, l’infortunio si e’ verificato, come e’ stato confermato dalla prova testimoniale, perche’ la sig.ra (OMISSIS), in un giorno di particolare affluenza di clienti, lavorando in una postazione ristretta, si era chinata per raccogliere un foglio fuoriuscito dalla stampante, priva di raccoglitore, battendo violentemente il capo contro un cassetto del tavolino.

Le modalita’ dell’infortunio denotavano che il datore di lavoro non aveva posto in essere le doverose cautele e misure di prevenzione atte a scongiurare l’evento dannoso.

3. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere omesso di prendere in esame i motivi relativi alla liquidazione dei danni subiti dalla ricorrente, il cui importo complessivo, comprensivo “del danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale”, ammonta ad euro 682.780, tenuto conto delle condizioni personali e soggettive della lavoratrice e della particolarita’ del caso. Si aggiunge che quanto ricevuto dalla ricorrente dalla Compagnia di assicurazioni non puo’ essere dedotto da detto importo, “in quanto la polizza stipulata non copriva la responsabilita’ civile della (OMISSIS), trattandosi di una semplice polizza infortuni, che copre il semplice accadimento dell’infortunio in occasione di lavoro, senza onere dell’allegazione di prova a carico del datore di lavoro di inesatta esecuzione della prestazione”.

4. Il primo motivo non e’ fondato.

Questa Corte ha piu’ volte affermato che dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall’articolo 2087 c.c., non puo’ desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilita’ del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (Cass. 6018/2000; Cass. 10510/04; Cass. 8710/07 e, in precedenza, Cass. 5409/98).

Nella specie la Corte di merito si e’ attenuta all’esposto principio di diritto non riscontrando una condotta colposa del datore di lavoro e rilevando che il solo verificarsi dell’evento dannoso, in assenza di specifiche allegazioni circa la inosservanza da parte del datore di lavoro di norme in tema di infortuni, non poteva configurare una responsabilita’ a carico della Banca, tanto piu’ che l’attivita’ di cassiera non era intrinsecamente pericolosa ne’ riconducibile all’azione dei colleghi di lavoro o di altre persone comunque interferenti con l’attivita’ lavorativa o l’ambiente di lavoro.

A fronte di tali affermazioni la parte ricorrente ha contrapposto censure di segno opposto, senza indicare quali specifiche misure di prevenzione la Banca avrebbe dovuto adottare per impedire l’evento dannoso e deducendo un vizio di omessa motivazione del tutto insussistente, avendo la Corte di merito deciso la causa con motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici e giuridici.

5. Parimenti infondato e’ il secondo motivo, avendo la Corte di merito correttamente omesso di esaminare la questione relativa alla liquidazione dei danni, essendo tale questione assorbita dalla ritenuta insussistenza di responsabilita’ del datore di lavoro.

6. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, avuto riguardo alla natura e peculiarita’ della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio

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