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In caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66, comma 1, n. 2), del Testo Unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle apposite disposizioni. In particolare, secondo l’art.13, 2 comma lett. a) del d.lgs. n. 38 le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. In definitiva, la liquidazione degli indennizzi operata dall’Inail non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all’art. 38 Cost. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 aprile 2016, n. 8243.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 aprile 2016, n. 8243 Svolgimento del processo Con la sentenza n. 1472/2011, pubblicata il 19.1.2012, la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino con cui era stata respinta la domanda di C.S. volta ad ottenere il riconoscimento di...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 novembre 2015, n. 22635. Riconosciuto il danno biologico con il solo demansionamento senza che debba esserci anche il mobbing

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 novembre 2015, n. 22635 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DORONZO Adriana –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 ottobre 2015, n. 20619. Il riconoscimento del pregiudizio morale si fonda sull’accertamento di presupposti di fatto diversi rispetto a quelli che sono alla base del riconoscimento del danno biologico, con la conseguenza che, proposta impugnazione soltanto in relazione al danno biologico, essa non si estende a quello morale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 ottobre 2015, n. 20619 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...

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Corte di Casaszione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19211. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 settembre 2015, n. 19211 Svolgimento del processo Con sentenza del 25/10/2011 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Livorno n. 416/2001, ha dichiarato la concorrente responsabilità del sig. P.R. (nella...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 settembre 2015, n.18305. L’accertamento in un minore in età infantile che lo stato di invalidità permanente alla persona (nella specie sordità causata da non tempestiva diagnosi di meningite, stimata come determinativa di invalidità nella misura del 30% derivante da cofosi bilaterale), cagionato da responsabilità medica, sia rimediabile e sia stato in concreto rimediato tramite l’applicazione di una protesi (nella specie un impianto cocleare), non è ragione sufficiente – per vizio di violazione dell’art. 1223 c.c. sotto il profilo della mancata sussunzione dello stato invalidante come evidenziatore di un danno conseguenza patrimoniale futuro da c.d. perdita – a giustificare l’esclusione dell’esistenza, in ragione della invalidità, e sulla base di una valutazione prognostica, di un danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa del minore, atteso che il dover svolgersi la vita del minore con la percezione della costante applicazione della protesi necessaria per sopperire al deficit derivante dalla invalidità è circostanza che di per sé – ed a maggior ragione quando come nella specie si accompagni ad elementi desunti come sintomatici nello stesso senso dalle modalità di vita del minore nel momento in cui si compie l’accertamento – contraddice e si oppone a quella esclusione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 settembre 2015, n.18305 Ritenuto in fatto Con sentenza del 28 settembre 2011 la Corte d’Appello di Roma, provvedendo, per quanto in questa sede interessa, sull’appello incidentale, proposto da B.M. e G.B. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore B.V. , ha rigettato entrambi...