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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19161. Chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest' ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile. Nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche, l'impacchettamento alla fonte di hardware e sistema operativo Windows-Microsoft (così come avverrebbe per qualsiasi altro sistema operativo a pagamento) risponderebbe, infatti, nella sostanza, ad una politica commerciale finalizzata alla diffusione forzosa di quest'ultimo nella grande distribuzione dell'hardware (quantomeno in quella, largamente maggioritaria, facente capo ai marchi Oem più affermati). In questo modo, si verificherebbero riflessi a cascata in ordine all'imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento, se non vera e propria necessità, in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremo questa volta definire "tecnologici ad effetto commerciale") con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA...

Vendita di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui
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La vendita di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita A)   Vendita di cosa altrui [1] [2] [3]   art. 1478 c.c. vendita di cose altrui Se...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 maggio 2014, n. 12117. Va annullato il contratto di compravendita di un fondo stipulato dal padre utilizzando il denaro della figlia, di cui è rappresentante legale, se poi lo intesta a sé stesso anziché alla minore, come disposto dal giudice tutelare, così provocando le azioni pregiudizievoli dei suoi creditori

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 maggio 2014, n. 12117 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....

Vendita con riserva di proprietà. Il contratto di leasing
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