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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 agosto 2015, n. 17072. L’apposizione della canna fumaria e della struttura di copertura della stessa immuta lo stato della cosa comune eccedendo i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c., impedendo un analogo uso da parte di questi ultimi ed anzi sottraendo al loro uso, assicurato dal possesso, il relativo beneficio derivante dalla libertà da ingombri della porzione del bene comune. L’uso particolare che il comproprietario faccia del bene comune non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione però che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del bene medesimo un analogo uso particolare. La sentenza impugnata da conto proprio della inesistenza di tale condizione ed in particolare della alterazione della destinazione naturale dell’area occupata con la struttura contenente la canna fumaria e per tale ragione ha ritenuto commettere molestia la società che aveva immutato lo stato di fatto degradando gravemente l’estetica dell’edificio ed alterando precedenti facoltà di utilizzazione da parte degli altri condomini

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 agosto 2015, n. 17072 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel febbraio 2003 C.M. e B.D. evocavano, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’Immobiliare ABITARE BOLOGNA DUE s.r.l. esponendo che la società convenuta aveva apposto sul muro comune una canna fumaria, nell’ambito di una corte di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 aprile 2015, n. 8811. In tema di azioni a difesa del possesso, chi ha collaborato con l’autore morale dello spoglio è passivamente legittimato all’azione di reintegrazione solo se ha stabilito con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, in difetto del quale egli non avrebbe nulla da restituire

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 aprile 2015, n. 8811 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. ABETE Luigi...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 marzo 2015, n. 4292. L'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669 terdecies e 703, 3 comma c.p.c. in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione . Tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi del 4 comma dell'art. 703 c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisorio sulla domanda; ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo. La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacché applicandosi l'art. 669-octies, ultimo comma c.p.c. (in base al rinvio agli artt. 669-bis e ss. in quanto compatibili: secondo comma dell'art. 703 c.p.c.), questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria. La seconda ipotesi (da ritenersi preferibile, per ragioni di carattere sistematico) è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi del 4 comma dell'art. 703 c.p.c., determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell’art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669-octies ultimo comma c.p.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nel 4 comma dell'art. 703 c.p.c., e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  4 marzo 2015, n. 4292 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. – Il Consigliere, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380 bis e 375 c.p.c.: “1. – Gli odierni ricorrenti, R.M.C. e G. , propongono...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 giugno 2014, n. 23923. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni; violenza sulle cose

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 6 giugno 2014, n. 23923 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere Dott. POSITANO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 19 marzo 2014, n. 6428. A seguito della eccezione di ultrannualità dell'azione rispetto al patito spoglio, l'onere di provare che l'azione è, invece, tempestiva grava sull'attore in reintegrazione

Suprema Corte di Cassazione  sezione II sentenza del 19 marzo 2014, n. 6428  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GOLDONI Umberto – Presidente – Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere – Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere – Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere – Dott. ORICCHIO Antonio...