Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione 

sezione II

sentenza del 19 marzo 2014, n. 6428 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.D. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell’Avvocato;
– ricorrente –
contro
M.G. ((OMISSIS)), in proprio e quale erede di
D.F., rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del controricorso, dagli Avvocati ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106 del 2007 della Corte d’Appello di Palermo,
depositata in data 3 febbraio 2007 e notificata il 25 luglio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21
giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentiti gli Avvocati Fausto Buccellato e Michele Ventola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7 marzo 1993, F.D. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Trapani M. G. e D.F., al fine di essere reintegrata nel possesso di un vano comune ubicato sul lastrico solare dell’edificio detenuto in comproprietà con i convenuti. La ricorrente, assumendo di aver posseduto detto vano fin dal momento della costruzione dell’edificio, si doleva del fatto che i coniugi M. e D., in occasione dei lavori di ristrutturazione dello stabile, avevano cambiato la serratura senza consegnarle una copia della chiave.

In esito a sommaria istruttoria, il giudice adito, con ordinanza del 7 luglio 1993, accoglieva il ricorso ex 703 cod. proc. civ.;

successivamente, instaurata la fase di merito ed espletata la prova testimoniale, il G.O.A. presso il Tribunale di Trapani, con sentenza del 18 maggio 2004, confermava l’ordinanza del Pretore e disponeva la reintegrazione nel possesso in favore di F.D..

Avverso tale provvedimento, M.G. (la cui moglie D.F. era nel frattempo deceduta) proponeva gravame, deducendo, come motivo di doglianza, che la F. non aveva esperito l’azione di reintegrazione entro un anno dall’asserito spoglio ed era quindi incorsa nella decadenza di cui all’art. 1168 cod. civ., comma 1.

La Corte d’Appello di Palermo accoglieva il gravame, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza dell’azione possessoria esperita dalla F.; conseguentemente, revocava il provvedimento emesso il 7 luglio 1993, con cui il Pretore di Trapani aveva ordinato al M. di reintegrare la F. nel possesso del vano oggetto di giudizio e, per l’effetto, condannava l’appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione della predetta sentenza, F.D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 09 novembre 2007, sulla base di un solo motivo.
L’intimato ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3), una violazione dell’art. 1168 cod. civ., comma 1, nonchè, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5), un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver la corte territoriale apoditticamente ritenuto che non erano emersi elementi utili a dimostrare che il ricorso era stato tempestivamente proposto entro l’anno dal sofferto spoglio, laddove invece, nei vari gradi di giudizio, erano emerse numerose risultanze probatorie (la transazione stipulata tra le parti in data 16 novembre 1991, le dichiarazioni rese dai testi escussi nella fase preliminare del giudizio possessorio e nella fase di merito, nonchè le dichiarazioni rese dallo stesso M. in sede di libero interrogatorio) che avrebbero dimostrato, al contrario, la tempestività della proposizione dell’azione.

2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia violazione di legge, non essendo assistito dal prescritto quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Il provvedimento impugnato, infatti, è stato depositato il 3 febbraio 2007 ed è quindi soggetto all’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e segnatamente al disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. – recante una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione -, ancorchè successivamente abrogato dalla L. n. 69 del 2009, la quale è tuttavia applicabile ai giudizi proposti avverso decisioni pubblicate a far data dal 4 luglio 2009.

L’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile, ratione temporis, al ricorso in oggetto, prescrive che i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità, dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e che, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Orbene, quanto alla denunciata violazione di legge il ricorso è del tutto carente del quesito di diritto, dovendosi precisare che il quesito “non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

3. Quanto al denunciato vizio di motivazione, all’esame del quale può procedersi risultando adeguatamente specificato il fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione al quale si assume che la motivazione sia omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, il motivo è infondato.

Occorre premettere che “il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosi liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (Cass. n. 27197 del 2011;

Cass. n. 24679 del 2013). Inoltre, “la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino vizi di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve essere intesa a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti al sensi della norma in esame” (Cass. n. 18134 del 2004; Cass. n. 2357 del 2004).

Orbene, nel caso di specie, la Corte d’appello ha preso in esame e considerato le risultanze delle prove e ha ritenuto che le stesse non fossero idonee a dimostrare la tempestività della azione di reintegrazione rispetto al momento del sofferto spoglio; ha quindi fatto corretta applicazione dei principi sull’onere della prova, ritenendo che, a seguito della eccezione di ultrannualità dell’azione rispetto al patito spoglio, l’onere di provare che l’azione era invece tempestiva gravasse sull’attore in reintegrazione (Cass. n. 6055 del 1996; Cass. n. 15784 del 2002).

La ricorrente contesta la valutazione delle prove ma, lungi dall’evidenziare vizi nel ragionamento del giudice di appello, si limita a manifestare un puro dissenso dalla lettura delle risultanze istruttorie contenuta nella sentenza impugnata.

Con particolare riferimento, poi, alla denunciata mancata valutazione della transazione, anche a prescindere dalla incompleta trascrizione del testo del quale si lamenta la mancata valutazione, non può non rilevarsi come, nella specie, si trattava di provare un rapporto materiale, una situazione di fatto rispetto ad un bene, mentre un negozio giuridico appare del tutto privo di attitudine dimostrativa sul piano del fatto, a meno che, ma sul punto non si rinvengono idonee allegazioni, il negozio stesso non contenga una confessione stragiudiziale.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna F.D. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014

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