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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 marzo 2015, n. 4285. Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, la disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria dal coniuge onerato può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice in quanto costituente in ogni caso una voce reddituale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 marzo 2015, n. 4285 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576. In tema di separazione personale, l'addebito presuppone non solo una violazione degli obblighi matrimoniali, ma anche un rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445. Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non è prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento ma ha lo scopo di garantire ai figli minorenni o non autosufficienti economicamente la continuità dell'habitat familiare. La misura dell' assegno va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico. In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445 Fatto e diritto Rilevato che in data 31 luglio 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta: l. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22221 del 25 settembre – 29 ottobre 2009, ha dichiarato la separazione...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2574. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. Insuscettibili di controllo in sede di Cassazione profili e situazioni di fatto, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Il Giudice a quo ha ravvisato una disparità di posizioni economiche a favore del marito: la moglie, malata, con un'attività lavorativa saltuaria, legata alla stagionale produzione delle mele; il marito che opera con il fratello in un'affermata impresa edile e gode di buona salute, con passatempi costosi, come la caccia e la guida di auto assai potenti; egli dispone altresì di una sua casa e di un patrimonio immobiliare assai più importante di quello della moglie. Il Giudice ha dunque esaminato dati reali senza riferirsi né a presunzioni, né a potenzialità economiche o ad aspettative future.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  10 febbraio 2015, n. 2574 Fatto e diritto In un procedimento di divorzio, tra B. O. e B. A., la Corte d’Appello di Trento, con sentenza in data 17/5/2011, riformava la sentenza del Tribunale di Trento, emessa il 25/3/2010, elevando l’assegno per la moglie ad euro 700,00 mensili....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2015, n. 2164. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 febbraio 2015, n. 2164   In un procedimento di divorzio tra G.M. e B.P.R.M., la Corte d’Appello di Palermo con sentenza in data 30/03/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca, emessa il 31/3/2010, che aveva posto a carico del marito assegno mensile di euro 300,00 per...