Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27996-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3136/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 17.9.2010, depositata il 30/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento di separazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Napoli con sentenza emessa il 30/9/2010, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata emessa in data 30/7/2009, modificando le modalita’ degli incontri del padre con la figlia minore.
Ricorre per cassazione la moglie. Non svolge attivita’ difensiva il marito.
Quanto al primo motivo, in punto addebito, correttamente il Giudice a quo, applica la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui l’addebito presuppone non solo una violazione degli obblighi matrimoniali, ma pure un rapporto di causalita’ con l’intollerabilita’ della convivenza (per tutte, Cass., n 15557 del 2008). Precisa la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e non illogica, che tanto l’abbandono della casa coniugale che la violazione dell’obbligo di fedelta’ da parte del marito, erano palesi espressioni di una grave crisi familiare, una totale assenza di comunione di vita, in relazione alla quale i coniugi avevano sottoscritto un accordo per regolare una separazione (ancora) di fatto: un’insanabile frattura nel rapporto coniugale, una situazione di palese intollerabilita’ della convivenza. Quanto ai rapporti economici, di cui al secondo motivo di ricorso, la Corte di merito ha esaminato la posizione delle parti, ma non ha disposto, riguardo al marito, indagini di P.T., pur risultando che era difficile individuare il reddito dello stesso, di professione musicista; secondo la ricorrente, peraltro, il proprio reddito sarebbe assai inferiore rispetto a quello indicato dalla Corte d’Appello.
Al riguardo, dunque, l’istruttoria appare carente. Andra’ all’uopo cassata la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge

 

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