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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2014, n. 9966. il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finche' il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non puo' ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravita' dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. L'inizio della decorrenza del termine di decadenza puo' essere pero' legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravita' dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato

Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2014, n. 9966 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa...

Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto
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Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto

 Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita   Nozione e natura giuridica   Per autorevole autore [1] la cosa si configura come futura ogniqualvolta...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17 marzo 2014, n.1312. L’art. 1, comma 13, del d.l. n. 135 del 2012, non corrisponde all’attribuzione di una potestà, che consente all’Amministrazione – già parte di un rapporto contrattuale a regolazione civilistica – di intervenire ab extra sul rapporto stesso in forma e modalità autoritativa, in modo tale da svincolarsi dagli obblighi contrattuali assunti per affermate esigenze di interesse pubblico. Non confermano tale indirizzo, infatti, né il testo, né la ratio della norma in esame: il primo, in quanto assegna in modo esplicito all’Amministrazione un “diritto” di recesso e la seconda, coincidente con la possibilità di ottenere prestazioni “migliorative”, in base ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, viene perseguita con una fattispecie di recesso unilaterale del contratto, che costituisce mera specificazione di quanto comunque consentito al committente, nell’ambito dei contratti di appalto, a norma dell’art. 1671 Cod. civ.

CONSIGLIO DI STATO sezione VI sentenza 17 marzo 2014, n.1312 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2013, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Sisma s.r.l., rappresentata e difesa...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3967. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, oppure quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ.

La massima 1. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 gennaio 2014 n. 313. In tema di appalti la tempestività del ricorso va verificata sull’aggiudicazione definitiva

 Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 gennaio 2014 n. 313 N. 00313/2014REG.PROV.COLL. N. 07607/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7607 del 2012, proposto da: Rialto Costruzioni s.p.a., in persona del legale...

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Corte di cassazione, sezione II, sentenza 15 gennaio 2014, n. 713. Ai sensi dell’art. 21 della legge n. 646/1982 (normativa antimafia), all’appaltatore di opera pubblica è vietato cedere in subappalto l’esecuzione delle opere o di una parte di esse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 gennaio 2014, n. 713 Svolgimento del processo 1 – La srl Archingeo, con atto notificato il 6 ottobre 1993, citò innanzi al Tribunale di Trani la spa Sepi chiedendone la condanna al pagamento di L. 120.395.493, oltre accessori e spese, esponendo: che essa attrice, società di ingegneria...