Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 giugno 2014, n. 13507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. BENINI Stefano – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda...
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Consiglio di Stato, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 2775. Nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, c’è un potere discrezionale della stazione appaltante nel fissare, nel capitolato speciale di gara, i requisiti soggettivi specifici di partecipazione alla gara
Consiglio di Stato Sezione I Sentenza 28 maggio 2014, n. 2775 N. 02775/2014REG.PROV.COLL. N. 03569/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2014, proposto da: Societa’ Tekra S.r.l., rappresentata e difesa dagli...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 giugno 2014, n. 13882. Il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore, come del progettista, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 18 giugno 2014, n. 13882 Ritenuto in fatto Con citazione notificata il 29 gennaio 1999, S.G. e V.E. convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Pordenone, M.R. e T.P. esponendo che avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di una casa di civile abitazione...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2014, n. 9966. il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finche' il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non puo' ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravita' dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. L'inizio della decorrenza del termine di decadenza puo' essere pero' legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravita' dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato
Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2014, n. 9966 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa...
Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto
Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita Nozione e natura giuridica Per autorevole autore [1] la cosa si configura come futura ogniqualvolta...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2014, n. 8410. L'art. 2049 c.c. prevede una ipotesi di responsabilità indiretta in capo all'imprenditore appaltatore, che organizza il lavoro altrui e subisce i rischi connessi ad una non buona organizzazione; non è escluso che tale responsabilità si possa estendere, in casi particolari, anche al committente, e tuttavia tale estensione costituisce una eccezione alla regola, al verificarsi di determinati presupposti che consistono nella scelta inadeguata della ditta esecutrice da parte del committente, o nell'essersi questi intromesso nella gestione dei lavori, direttamente o tramite tecnici incaricati, fino a far assumere all'appaltatore il ruolo di mero esecutore materiale; la configurabilità di detti presupposti rientra nell'onere probatorio di chi richiede tale applicazione estensiva della norma
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 10 aprile 2014, n. 8410 Ritenuto in fatto Z.A., dopo aver promosso un accertamento tecnico preventivo ante causam, nel 1989 citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara F.A. e la ditta G.R. di Francavilla a Mare, assumendo di aver subito dei danni all’interno del proprio...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17 marzo 2014, n.1312. L’art. 1, comma 13, del d.l. n. 135 del 2012, non corrisponde all’attribuzione di una potestà, che consente all’Amministrazione – già parte di un rapporto contrattuale a regolazione civilistica – di intervenire ab extra sul rapporto stesso in forma e modalità autoritativa, in modo tale da svincolarsi dagli obblighi contrattuali assunti per affermate esigenze di interesse pubblico. Non confermano tale indirizzo, infatti, né il testo, né la ratio della norma in esame: il primo, in quanto assegna in modo esplicito all’Amministrazione un “diritto” di recesso e la seconda, coincidente con la possibilità di ottenere prestazioni “migliorative”, in base ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, viene perseguita con una fattispecie di recesso unilaterale del contratto, che costituisce mera specificazione di quanto comunque consentito al committente, nell’ambito dei contratti di appalto, a norma dell’art. 1671 Cod. civ.
CONSIGLIO DI STATO sezione VI sentenza 17 marzo 2014, n.1312 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2013, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Sisma s.r.l., rappresentata e difesa...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 febbraio 2014, n. 4744. L'azione di responsabilità ex art. 1669 cod. Civ. può essere chiesta la condanna dell'appaltatore, alternativamente, sia al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, sia la diretta esecuzione di tali opere. Infatti tale norma, riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore, senza precisare le forme nelle quali il danno deve essere risarcito, ha inteso richiamare il principio generale secondo cui, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 cod. Civ. il risarcimento può disporsi in forma specifica o per equivalente
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 febbraio 2014, n. 4744 Svolgimento del processo 1) La causa concerne l’azione proposta nel 1986 da alcuni acquirenti di appartamenti posti in un fabbricato condominiale sito in (omissis) , per denunciare la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche attraverso il solaio di copertura, a causa dei difetti...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3967. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, oppure quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ.
La massima 1. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 gennaio 2014 n. 313. In tema di appalti la tempestività del ricorso va verificata sull’aggiudicazione definitiva
Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 gennaio 2014 n. 313 N. 00313/2014REG.PROV.COLL. N. 07607/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7607 del 2012, proposto da: Rialto Costruzioni s.p.a., in persona del legale...